Di Chiara Sambaldi e Andrea Strata
Il Governo ha avviato la fase di riordino del comparto con l’approvazione del primo schema di Decreto Legislativo riguardante il gioco “a distanza”. Mentre si scrive lo schema di Decreto prosegue il suo iter, in linea con quanto previsto dall’art. 15 della Legge di Delega Fiscale n. 111/2023, attraverso il passaggio in Commissione Finanze di Camera e Senato, dopo l’intesa siglata in Conferenza Unificata Stato Regioni Enti Locali.
Torniamo, – scrivono gli avv. Chiara Sambaldi e Andrea Strata nell’ultima edizione di PressGiochi MAG – , a parlare dei PVR, tema già più volte affrontato su questa rubrica (più di recente in “Riordino e ‘zone grigie’: PVR e CTD”, n. 40/2023), anche per segnalare l’importanza di una normazione che finalmente consenta di conoscere con certezza il perimetro di azione di questo particolare segmento, che rappresenta la proiezione territoriale dell’offerta di gioco online.
I PVR, infatti, esprimono molto bene la interconnessione esistente tra dimensione fisica e dimensione online del gioco pubblico ed è proprio per questo motivo che viene invocato da più parti un intervento di normazione unitario che tenga conto, appunto, del carattere “unico” del mercato dei giochi e degli equilibri tra quelle che l’industria chiama le “verticali”.
Se, fino ad oggi, i PVR, in presenza di un sostanziale vuoto normativo (eccetto i divieti), potevano essere attivati in qualsiasi tipo di esercizio commerciale che intendesse offrire alla clientela anche il servizio di apertura di un conto di gioco online e di ricarica dello stesso, lo schema di Decreto di riordino li definisce “luoghi della rete fisica di gioco” e, pertanto, li circoscrive agli esercizi che offrono gioco in rete fisica, generalisti e specialisti, in quanto titolari delle licenze ex art. 86 e 88 del TULPS e rivenditori di generi di monopolio.
Quindi, il provvedimento del Governo per la prima volta definisce, e lo fa in modo piuttosto articolato, il “Punto Vendita Ricariche” come il “luogo della rete fisica di gioco il cui titolare, autorizzato alla raccolta di giochi pubblici, è scelto e contrattualizzato direttamente dal concessionario per la sola erogazione di servizi esclusivamente accessori al gioco pubblico online, consistenti nella assistenza al giocatore nella apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco, esclusa in ogni caso sia l’offerta di gioco a distanza sia la movimentazione delle somme, anche frutto di giocate, depositate nel conto di gioco del giocatore”
L’art. 13 dello schema di Decreto, dedicato ai PVR, si compone di sei commi, nelle pieghe dei quali i principali elementi da segnalare sono l’obbligatoria e onerosa iscrizione all’istituendo Albo pubblico tenuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (200 euro per il primo anno e 150 per gli anni successivi), l’esclusione di qualunque prelievo delle somme giacenti sui conti e del pagamento delle vincite e, soprattutto, la limitazione delle operazioni di ricarica tramite “contante” o strumenti non tracciabili, fino ad un massimo di 100 euro settimanali, con l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio in caso di violazioni.
Quest’ultima limitazione balza agli occhi per essere “anomala” se si considerano le prescrizioni già dettate per i concessionari online, in termini di monitoraggio dei conti di gioco a fini di prevenzione del riciclaggio dal Decreto legislativo n. 231 del 21/11/2007, come modificato dal Decreto legislativo n. 90 del 25/05/2017 (art. 52 comma 2) e se si leggono le ulteriori previsioni dettate dallo schema di Decreto di riordino al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (artt. 6 e 7).
Inoltre, va ricordato che per i distributori ed esercenti di gioco su rete fisica è prevista l’identificazione e la verifica dell’identità di ogni cliente che richieda o effettui, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco per un importo pari o superiore a euro 2.000,00.
Se, quindi, i futuri PVR saranno collocati all’interno di esercizi autorizzati alla raccolta in rete fisica di gioco pubblico, assoggettati al TULPS e alla normativa antiriciclaggio prevista sia per i concessionari online sia per gli esercenti in rete fisica, si fatica ad individuare la ratio di una limitazione dell’uso del contante per la ricarica dei conti di gioco fino ad un massimo di 100 euro a settimana. Più che irragionevole può sembrare, infatti, una decisione emotiva, forse dettata dalla consapevolezza del decisore di aver mantenuto per anni i PVR in un alone di indeterminatezza che ha favorito irregolarità, ma che non può motivare restrizioni così sproporzionate tenuto conto della specificità dell’attività svolta.
La stessa Unità di Informazione per l’Italia (UIF) ha evidenziato che “il comparto gioco è soggetto ai presìdi che caratterizzano l’apparato antiriciclaggio (adeguata verifica, conservazione, invio di operazioni sospette) con alcune specificità che, se da un lato tengono conto delle peculiarità del settore, dall’altro introducono elementi di novità che potrebbero fornire lo spunto per aggiornare anche le norme applicabili ad altri settori”. Ed ancora “I presìdi antiriciclaggio riguardano sia il gioco fisico che il gioco online e si applicano sia ai concessionari che ai gestori di punti fisici, i quali, se da un lato sono direttamente responsabili dell’applicazione di alcuni presìdi, dall’altro devono essere sottoposti a verifica da parte del concessionario in quanto soggetti contrattualizzati” (Quaderni dell’Antiriciclaggio, Analisi e Studi, La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli, febbraio 2023 n. 20, pagg. 291-293).
Dal quadro delineato deriva che le imprese concessionarie del solo gioco online, che hanno investito fino ad oggi per lo sviluppo della promozione delle proprie piattaforme di gioco tramite reti di PVR, dovranno ripensare il proprio business. Gli esercizi (quantificati dal Governo in circa 50.000) che non potranno più svolgere come attività accessoria, quella di PVR (perché non autorizzati alla raccolta di gioco e alla rivendita di generi di monopolio), si troveranno esposti al rischio di essere assorbiti nelle reti irregolari costituite da intermediari collegati a bookmaker esteri che, ad oggi, imperversano sul territorio in attesa del riordino del gioco fisico e dei Bandi di gara. Infatti, solo l’apertura del mercato, attraverso nuove gare d’appalto, potrà sanare gli effetti delle discriminazioni all’accesso che sono state sanzionate dalla Corte di Giustizia UE e che legittimano l’operatività, tramite reti territoriali, dei bookmaker discriminati o presunti tali. Questo è un ulteriore profilo che depone per un riordino complessivo, unitario e non frammentario.
Se quindi va visto, a nostro avviso, con favore l’intento del legislatore di far uscire dalla “zona grigia” un segmento non irrilevante del mercato del gioco a distanza che interferisce con il territorio, andrebbero ponderate con maggiore riflessione le scelte normative e regolatorie che impattano sul tessuto delle piccole e medie imprese che fino ad oggi, comunque, hanno fatto parte del circuito legale della promozione del gioco pubblico online, in un contesto di restrizione dell’attività pubblicitaria.
In conclusione, riteniamo di dedicare una brevissima considerazione all’esigenza che il Governo ha avvertito di rendere identificabili i PVR con un’apposita insegna o targa al fine di consentire lo specifico riconoscimento ed individuazione dell’attività svolta. Si tratta, in verità, di un’esigenza – quella di identificare con chiarezza, a beneficio degli utenti, gli esercizi che offrono gioco pubblico o servizi connessi, attraverso un simbolo o un segno – che da anni si pone all’attenzione proprio per le distorsioni che hanno caratterizzato l’offerta di giochi e scommesse in rete fisica per la presenza di operatori non autorizzati.
L’auspicio è che il Governo si muova nella consapevolezza di quelle che sono le caratteristiche e le specificità del comparto e dei percorsi stratificati che hanno portato all’attuale assetto, fatto di pesi e contrappesi (checks and balances) tra la dimensione online e la dimensione fisica dell’unico mercato del gioco pubblico.
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