25 Novembre 2024 - 00:21

Il decretone approda all’Aula del Senato: ecco l’articolo sui giochi dopo le modifiche della Comm. Lavoro

Approda oggi all’Aula del Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Il provvedimento, approvato

25 Febbraio 2019

Approda oggi all’Aula del Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Il provvedimento, approvato in sede referente dalla Commissione Lavoro il 21 febbraio, ha iniziato il suo iter il 30 gennaio, con le relazioni delle senatrici Catalfo e Nisini.

Il decreto prevede che  è vietato utilizzare il beneficio economico del reddito di cittadinanza per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità; riguardo a tale divieto, il testo del comma 6 fa riferimento alla finalità di contrastare fenomeni di ludopatia, mentre l’emendamento 5.64, approvato dalla 11a Commissione in sede referente, propone di far riferimento alla finalità di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l’insorgenza del disturbo da gioco d’azzardo (DGA). Non sono previste, in ogni caso, procedure di verifica dell’utilizzo del contante né sanzioni relative al suddetto divieto.

Sul tema dei giochi è previsto un intero capitolo che riportiamo di seguito in maniera integrale con le modifiche apportate dalla Commissione Lavoro.

 

Articolo 27 (Disposizioni in materia di giochi)
L’articolo 27 contiene una serie di disposizioni che incidono sulla disciplina in materia di giochi. Il comma 1 aumenta la ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato “10&Lotto”. Il comma 2 modifica l’articolo 1, comma 1051, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), disponendo un ulteriore aumento delle aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili agli apparecchi cosiddetti new slot. Il comma 3 subordina il rilascio dei nulla osta di distribuzione ai produttori e agli importatori degli AWP al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per i concessionari di apparecchi AWP, per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum è fissato in 200 euro per ogni singolo apparecchio. Si chiarisce, inoltre, al comma 4 che l’introduzione della tessera sanitaria per l’accesso agli apparecchi AWP deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto. Il comma 5 stabilisce che, per il 2019, i versamenti dovuti con riferimento al prelievo erariale unico (PREU) a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno. Il comma 6 inasprisce le sanzioni applicabili all’organizzazione abusiva del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici. Il comma 7 identifica una nuova sanzione applicabile a chiunque produca o metta a disposizione apparecchi per il gioco lecito non conformi ai requisiti previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Il comma 488 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), al fine di realizzare una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, ha sostituito le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, comma 9, della legge n. 699 del 1967 e 17, comma 4, della legge n. 25 del 1986, n. 25, fissando una ritenuta unica del 6 per cento.
In seguito, tale misura è stata modificata per effetto dell’articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2017, che ha aumentato la percentuale della ritenuta all’8 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017.
Il comma 1 dell’articolo in esame, con riferimento al gioco numerico a quota fissa denominato “10&lotto” e ai relativi giochi opzionali e complementari, determina un ulteriore aumento fissandola all’11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. L’ultimo periodo del primo comma specifica che, per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa, resta ferma la ritenuta dell’8 per cento.
A.S. n. 1018 Articolo 27
118
Il comma 2 modifica l’articolo 1, comma 1051 della legge di bilancio 2019, che ha incrementato a decorrere dal 1° gennaio 2019 dell’1,35 e dell’1,25 per cento le aliquote del prelievo erariale unico (PREU) applicabili agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall’articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e lettera b), le cosiddette videolottery (VLT), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Più precisamente, si tratta degli apparecchi dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e di quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery.
Si ricorda che, da ultimo, l’articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità), convertito con legge n. 96 del 2018, ha aumentato la misura del prelievo erariale unico sui predetti apparecchi, fissando le aliquote nella seguente modalità:
 al 19,25 per cento (AWP) e al 6,25 per cento (VLT) dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018;
 al 19,6 per cento (AWP) e al 6,65 per cento (VLT) dal 1° maggio 2019;
 al 19,68 per cento (AWP) e al 6,68 per cento (VLT) dal 1° gennaio 2020,
 al 19,75 per cento (AWP) e al 6,75 per cento (VLT) dal 1° gennaio 2021
 al 19,6 per cento (AWP) e al 6,6 per cento (VLT) dal 1° gennaio 2023.
Il comma 1051 della legge di bilancio 2019 incrementa pertanto le predette aliquote di un ulteriore 1,35 per cento per i cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e dell’1,25 per cento per le cosiddette videolottery (VLT) a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Con il medesimo comma, è stata fissata inoltre la percentuale minima destinata alle vincite (pay-out) rispettivamente al 68 per cento per gli AWP e all’84 per cento per le VLT, specificando che le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincita devono essere concluse entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2019.
L’articolo 27, comma 2, del decreto in esame modifica il suddetto comma 1051, disponendo che l’aumento delle aliquote applicabili alle new slot sia pari al 2 per cento (rispetto all’1,35 per cento disposto dalla legge di bilancio 2019).
Si ricorda che è stato l’articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, al comma 13, a stabilire che agli apparecchi e ai congegni indicati all’articolo 110, comma 6, del TULPS (R.D. n. 773/1931), vale a dire le newslot (AWP) e le videolottery (VLT) si applichi un prelievo erariale unico fissato originariamente in misura del 13,5 per cento delle somme giocate,
Si segnala, infine, che l’articolo 31 del provvedimento in esame stabilisce che per il 2019 i versamenti dovuti con riferimento al prelievo erariale unico (PREU) a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno.
Con riferimento al comma 3, si ricorda preliminarmente che l’articolo 38, comma 4, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, rilasci il nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché ai loro gestori. Si tratta di apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito, cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot).
Nella richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli stessi apparecchi sono conformi al modello per il quale è stata conseguita la certificazione prevista dal citato articolo 38, comma 3, della legge finanziaria 2001. La certificazione viene rilasciata ad esito della positiva verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l’articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impiego di dispositivi che impediscono l’accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare:
 che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell’apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata;
 la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un’apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall’importatore in relazione all’apparecchio o al congegno sottoposto ad esame.
I produttori e gli importatori sono tenuti a dotare ogni apparecchio oggetto della richiesta di nulla osta della scheda esplicativa e a consegnare ai cessionari degli apparecchi una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa devono essere altresì consegnate in occasione di ogni ulteriore cessione degli apparecchi.
In particolare, il comma 3 stabilisce, al primo periodo, che il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ai produttori e agli importatori degli AWP, venga subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio.
Il secondo periodo del comma 3 è invece riferito a diverso e specifico regime di concessione di apparecchi AWP, definito dall’articolo 12 del decreto legge n. 39 del 2009 e nuovamente disciplinato dall’articolo 24, commi 35 e 36, del decreto legge n. 98 del 2011. La disposizione in esame stabilisce che, per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum previsto dall’articolo 24, comma 36, del decreto legge n. 98 del 2011 sia fissato in 200 euro per ogni singolo apparecchio.
L’articolo 12 del decreto legge n. 39 del 2009 ha definito uno specifico regime di concessione della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco, ai sensi del quale veniva data facoltà al Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali di attuare la concreta sperimentazione e l’avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all’ottantacinque per cento delle somme giocate.
Rispetto a tali sistemi, l’articolo 24, comma 35, del decreto legge n. 98 del 2011, ha successivamente stabilito che, entro il 30 settembre 2011, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avviasse le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972, prevedendo:
a) l’affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull’accertamento di specifici requisiti. I soggetti aggiudicatari sono autorizzati all’installazione dei videoterminali da un minimo del 7 per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi dalla data della stipula per apparecchi AWP, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari soggetti già concessionari gli stessi mantengono le autorizzazioni alla installazione di videoterminali già acquisite, senza soluzione di continuità;
b) la durata delle autorizzazioni all’installazione dei videoterminali, fino al termine delle concessioni di cui alla precedente lettera a).
Il successivo comma 36 dell’articolo 24 (del decreto legge n. 98 del 2011) ha stabilito che il rilascio delle concessioni suddette venisse subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio AWP, per il quale è richiesto il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla osta. In tale contesto, l’articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto in esame stabilisce che, per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum previsto dall’articolo 24, comma 36, del decreto legge n. 98 del 2011 sia fissato in 200 euro per ogni singolo apparecchio.
Il comma 4 dell’articolo 27 è riferito all’accesso agli apparecchi AWP, che, ai sensi dell’articolo 9-quater del decreto legge n. 87 del 2018, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. La disposizione in argomento specifica che, in considerazione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2019 (comma 569, lettera b), e comma 1098), l’introduzione della tessera sanitaria deve intendersi riferita agli apparecchi AWP che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto. L’emendamento 27.4 approvato dalla Commissione in sede referente viene a prevedere una modifica formale con riferimento al rinvio operato dal comma 4 alla legge di bilancio 2019.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 569, lettera b) della legge di bilancio 2019 ha previsto che, al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l’orario di funzionamento degli apparecchi AWP e videolottery, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni, le regole tecniche di produzione degli apparecchi AWP che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del MEF ai sensi dell’articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015 (legge di bilancio 2016), devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI S.p.A. Il citato comma 943 della legge di bilancio 2016, modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 1098 della legge di bilancio 2019, prevede che, con decreto del MEF sia disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi AWP. I nulla osta per i medesimi apparecchi non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2019 e tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020. A partire dal 1º gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità, anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale. Il comma 1098 della legge di bilancio 2019 ha inoltre specificato che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio.
Il comma 5 dispone che, per il solo anno 2019, i versamenti dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre dovuti a titolo di PREU, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno, mentre il quarto versamento dovuto a titolo di saldo è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni.
Si rammenta che l’articolo 39, comma 13-bis, del decreto legge n. 269 del 2003, aveva demandato al MEF – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire con appositi provvedimenti: i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare; le modalità di calcolo del PREU dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d’imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo.
In attuazione della disposizione dell’articolo 39 richiamato, in riferimento alle modalità di assolvimento del prelievo erariale unico dovuto sui sistemi di gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S., sono stati emanati rispettivamente i decreti del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007 e del 1° luglio 2010 che stabiliscono i termini e le modalità per la determinazione e per l’effettuazione dei versamenti del PREU.
In particolare i due decreti direttoriali (articolo 6) dispongono che i concessionari assolvono il PREU, dovuto per ciascun periodo contabile, mediante quattro versamenti da effettuarsi alle seguenti scadenze:
a) il primo versamento, entro il giorno 28 del primo mese del periodo contabile;
b) il secondo versamento, entro il giorno 13 del secondo mese del periodo contabile;
c) il terzo versamento, entro il giorno 28 del secondo mese del periodo contabile;
d) il quarto versamento, entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo. Il quarto versamento del sesto periodo contabile è effettuato entro il giorno 22 gennaio dell’anno solare successivo.
Con riferimento a ciascun anno solare, il concessionario effettua il versamento del PREU, dovuto a titolo di saldo, entro il 16 marzo dell’anno successivo e l’importo di ciascuno dei primi tre versamenti che il concessionario effettua per il singolo periodo contabile è determinato nella misura del 25 per cento dell’ammontare del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile precedente.
Il comma 6 dell’articolo 27 modifica l’articolo 4 della legge n. 401 del 1989, recante le sanzioni per l’esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, al fine di renderne più efficace il contrasto e disincentivare i fenomeni di disturbo da gioco d’azzardo patologico. Più in particolare:
 il comma 1, lettera a), aumenta le pene, per chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, stabilendo che venga punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 mila euro (rispetto al testo previgente che prevede la sola reclusione da sei mesi a tre anni). L’emendamento 27.4 approvato dalla Commissione in sede referente viene a prevedere una modifica formale del comma 1, lettera a) sostituendo i valori numerici a quelli letterali previsti dal testo del decreto in esame con riferimento all’entità della multa. La stessa pena è applicabile a chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE);
 il comma 1, lettera b), prevede la sostituzione del riferimento alla “Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato” con quello alla “Agenzia delle dogane e dei monopoli”;
 il comma 1, lettera c), inserisce un nuovo comma (4-quater), ai sensi del quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto dell’esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa con l’obiettivo di determinare l’emersione della raccolta di gioco illegale.
Il comma 7, infine, modifica l’articolo 110, comma 9, del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) che definisce le sanzioni applicabili in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento per il gioco lecito ai quali sono associati (comma 6 del citato testo unico) o meno (comma 7) premi in denaro.
In tale contesto, viene inserita una nuova sanzione, prevista dalla lettera f-quater) incisa nel comma 9 dall’articolo 32 del decreto in esame, per chiunque, sul territorio nazionale, produca, distribuisca, installi o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per tale fattispecie, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e la chiusura dell’esercizio da trenta a sessanta giorni.

 

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