Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha respinto il ricorso di una ditta individuale contro l’Ispettorato Compartimentale di Parma dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, per la
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha respinto il ricorso di una ditta individuale contro l’Ispettorato Compartimentale di Parma dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, per la riforma di una sentenza del T.A.R Emilia Romagna sezione staccata di Parma “concernente la richiesta di risarcimento del danno relativo al diniego di nulla osta alla commercializzazione di videogiochi”.
In ordine alla mancata vendita di apparecchi per mancato rilascio del nulla osta alla distribuzione, l’appellante contesta la decisione del T.A.R. che ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria per genericità e perché non sono state allegate “proposte di acquisto rimaste inevase a causa della mancata disponibilità del prodotto”, che non poteva essere richiesto per l’acquisto un apparecchio inserito dai Monopoli di Stato nell’elenco dei giochi non conformi. Non smentisce, però, l’assenza di apparecchi pronti alla commercializzazione e la disponibilità in magazzino solo di materiale non assemblato, utile come ricambio ma non ad altri fini immediati e finisce per attribuire il mancato assemblaggio degli apparecchi solo agli ostacoli frapposti dai Monopoli e alla circostanza che a distanza di tempo non si poteva sapere se il gioco sarebbe stato ancora richiesto dal mercato, per cui chiede che gli sia riconosciuto un danno patrimoniale senza che si sia provveduto alla costruzione integrale degli apparecchi.
Ai fini della quantificazione del fatturato non conseguito per la mancata commercializzazione degli apparecchi non può, – spiega il giudice – inoltre, essere tenuto in conto che quelli dei quali era già stata autorizzata la vendita erano stati rapidamente assorbiti dal mercato, perché, come evidenziato dal T.A.R., la richiesta del mercato è molto variabile e sussiste una rapida obsolescenza dei prodotti elettronici…
…la possibilità di sostituzione delle due schede di gioco “non comprova in alcun modo che gli acquirenti (dell’apparecchio base) se ne sarebbero avvalsi (tanto che) la stessa ricorrente ha precisato, in sede di discussione, che si trattava di mera aspettativa di vendita che, in quanto tale, non è ristorabile non potendo trovare accoglimento una domanda risarcitoria per mancati guadagni meramente ipotetici”.
Viene chiamata in causa, – prosegue- , la figura del rimedio risarcitorio connesso a tardiva adozione di un provvedimento favorevole, in quanto lesivo di un interesse legittimo pretensivo, fattispecie riconducibile, però, al paradigma sostanziale recato dall’art. 2043 codice civile, che non consente di configurare la tutela di interessi c.d. procedimentali puri, di mere aspettative o di ritardi.
Se così è, se cioè l’interesse fatto valere si atteggia come una posizione di carattere sostanziale, correlata in modo intimo ed inscindibile ad un interesse materiale del titolare al bene della vita, quale ritardato soddisfacimento di tale bene, i parametri da utilizzare per verificare la fondatezza o meno della pretesa risarcitoria sono, appunto, quelli richiesti dalla giurisprudenza in tema di accertamento della responsabilità extracontrattuale della P.A. ex art. 2043 c.c., con la verifica cioè dei presupposti sia di carattere oggettivo (sussistenza effettiva del danno e del suo ammontare), sia di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante), che connotano tale tipologia di responsabilità e dei quali va fornita la prova rigorosa a cura della parte che invoca il risarcimento, mentre nella fattispecie si verte in tema di pura presunzione
L’appellante cerca abilmente di dimostrare l’esistenza di una relazione tra il comportamento dell’Amministrazione e il danno economico reclamato per la giacenza dei materiali e per il mancato guadagno per la commercializzazione dei prodotti e tuttavia, come già detto, è provato che l’azienda non ha mai atteso alla produzione definitiva o all’assemblaggio dei giochi e ciò sulla scorta di una propria valutazione di convenienza economica in quanto (per sua ammissione) non avrebbe potuto accedere ai guadagni previsti, sia pure per gli asseriti ritardi causati dall’amministrazione.
In ordine al danno che la ditta avrebbe subito per la revoca dei nulla osta alla messa in esercizio dei giochi, non coglie nel segno.
Al riguardo il TAR ha evidenziato, senza che ciò sia stato smentito, ” … l’autonomia esistente fra il provvedimento di diniego del nulla osta alla distribuzione, impugnato (e annullato nei limiti già illustrati) dalla ditta ricorrente con il ricorso deciso con sentenza n. 216/2006 e la revoca del nulla osta alla messa in esercizio (nota AAMS n. 2107/kt dell’8 febbraio 2005, sub doc. n. 31 di parte ricorrente) disposta a carico degli acquirenti dei giochi precedentemente venduti.”
Il Tribunale nella sentenza n. 216/2006, passata in giudicato, si è pronunciato riconoscendo le ragioni del sig. Bernardi circa il mancato rilascio dei nulla osta alla distribuzione degli apparecchi da gioco, accogliendo il motivo di illegittimità formale del diniego ed ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di illegittimità sostanziale e la sentenza è passata in giudicato in tali termini.
“L’annullamento di un provvedimento dell’Amministrazione pubblica – conclude il CDS – , sia pure parzialmente e temporaneamente limitativo dell’attività di una impresa per la commercializzazione di un prodotto, non può di per sé essere considerato fonte di discredito e di danno della sua immagine, fermo restando che, nel caso di specie, il provvedimento negativo è stato rimosso dal giudice amministrativo e, come si è detto, non ricorrono, le condizioni necessarie per la liquidazione in via equitativa del danno: cioè che sia stata concretamente accertata l’ontologica esistenza di un danno risarcibile e siano stati allegati gli elementi dai quali desumere l’entità del danno”.
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