Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto il ricorso di due società contro il Comune di Torino, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto il ricorso di due società contro il Comune di Torino, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte concernente l’annullamento “dell’ordinanza sindacale n. 56 del 5.10.2016, con la quale è stato disciplinato l’orario di apertura delle sale pubbliche da gioco, nonché l’esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati negli altri esercizi pubblici e commerciali, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 9 del 2016”.
Per il Consiglio “non solo e non tanto la legittimazione, ma l’esistenza di un vero e proprio obbligo a porre in essere da parte dell’amministrazione, nel caso di specie quella comunale, interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco”, per tutelare la salute dei cittadini, anche con azioni di prevenzione. Gli studi effettuati prima di adottare l’ordinanza hanno rilevato “l’esistenza di un significativo fenomeno di ludopatia, riguardante centinaia di persone, che ha indotto ad una regolamentazione restrittiva degli orari delle sale gioco, con particolare riferimento agli orari che riguardano il possibile accesso dei soggetti più deboli. Esistono inoltre, sempre secondo il Consiglio di Stato, “indizi consistenti” sulla efficacia dei limiti orari “nel contrastare il fenomeno patologico, il che è sufficiente a far ritenere ragionevolmente rispettato il principio di proporzionalità”.
PressGiochi
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