In data 19 novembre us veniva pubblicata un’interessante pronuncia del Consiglio di Stato di accoglimento dell’appello principale presentato da MEF e da ADM contro Global Starnet Ltd (già Bplus) per
In data 19 novembre us veniva pubblicata un’interessante pronuncia del Consiglio di Stato di accoglimento dell’appello principale presentato da MEF e da ADM contro Global Starnet Ltd (già Bplus) per l’annullamento e/o la riforma della sentenza del Tar Lazio che aveva censurato l’esclusione del Lotto dalla disciplina generale dei giochi a distanza. Le Amministrazioni appellanti richiedevano per l’appunto al CDS la riforma della pronuncia del Giudice di prime cure che, in accoglimento del ricorso proposto dall’allora BPlus, aveva annullato il decreto direttoriale recante la disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi a sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza, nella parte in cui escludeva il gioco del lotto e i giochi a questo complementari.
Ed infatti – spiega l’avvocato Stefano Sbordoni – Global Starnet Ltd aveva impugnato dinanzi al Tar Lazio il decreto direttoriale di ADM nr. 2011/666/GIOCHI/GAD del 10 gennaio 2011, il quale, in evasione della delega conferita con l’art. 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, nr. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, nr. 77, aveva regolamentato la disciplina della raccolta a distanza dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. Nell’atto introduttivo del giudizio al TAR la ricorrente si doleva del fatto che nel sopravvenuto decreto direttoriale fosse contenuta un’innovativa disciplina per l’affidamento in concessione della distribuzione on line, fra gli altri, anche dei medesimi giochi del tipo simulazione in video di dispositivi a rulli, già inclusi nella sua originaria concessione (e per i quali aveva già sostenuto ingenti investimenti, chiedendo e ottenendo diritti d’installazione per ben 11.953 VLT). Questa disciplina creava un canale distributivo parallelo dei medesimi giochi, a condizioni economiche e fiscali molto più favorevoli per le imprese interessate, e quindi tale da svuotare di contenuto la concessione in precedenza rilasciata.
Più specificamente, parte istante lamentava la mancata esclusione, da detta previsione, dei giochi mediante simulazione di dispositivi a rullo, oggetto della propria concessione, mentre al contrario una tale esclusione era prevista per il lotto e i giochi a questo complementari, che restavano affidati in via esclusiva al soggetto già concessionario di questi su rete fisica. Secondo i Giudici di Palazzo Spada, che pur accolgono le censure delle Amministrazioni, parte appellata avrebbe avuto buone ragioni di lamentarsi della condotta da parte di ADM in quanto “ (…) risulta in astratto convincente l’assunto per cui la società istante si attivò in un momento storico in cui vi era “omogeneità” di disciplina per le diverse tipologie di raccolta a distanza dei giochi leciti, decidendo, in virtù di autonome e non sindacabili scelte imprenditoriali, di puntare in via primaria sul settore delle VLT; mentre, qualora avesse avuto contezza della successiva differenziazione della disciplina per la raccolta e gestione on line e delle più favorevoli condizioni ivi previste, presumibilmente avrebbe potuto seguire strategie diverse.
A fronte di tale lineare ricostruzione logica, risulta apodittico l’assunto dell’Amministrazione secondo cui “…Un operatore di gioco che avesse voluto investire sul mercato italiano del gioco era (…) certamente ben consapevole di come stesse evolvendo il quadro delle opportunità, sia sul fronte della raccolta di gioco in rete fisica sia su quello della raccolta on line”; infatti, alcun elemento dimostra che l’odierna appellata potesse essere consapevole delle scelte che sarebbero poi confluite nell’impugnato d.d..” .
Ciò posto, per il Giudice di secondo grado, è fondato il mezzo con cui viene denunciata la violazione da parte del primo giudice del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. E, difatti, non è contestabile che nel ricorso di primo grado: – da un lato, fosse stato chiesto l’annullamento del decreto direttoriale sul gioco online per la parte in cui non escludeva dalla propria disciplina (e, quindi, vi includeva) i giochi mediante simulazione in video di dispositivi a rullo, e non per la parte in cui ne escludeva invece il lotto e i giochi a questo complementari; – per altro verso, il differente “regime” fissato dal medesimo decreto per il lotto e i giochi complementari fosse richiamato dalla ricorrente di primo grado quale unico parametro di riferimento della disparità di trattamento, lamentata quale sintomo del denunciato vizio di eccesso di potere. Di conseguenza, appare evidente – secondo i Giudici di Palazzo Spada che: “il primo giudice ha provveduto su una domanda diversa da quella effettivamente proposta dalla parte attrice, in violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ.”.
Sebbene quindi tutta la vicenda si sia conclusa con un nulla di fatto non avendo il TAR rispettato quanto richiesto dal ricorrente, si ritiene che la recente pronuncia del Consiglio di Stato possa essere utile al fine di omogeneizzare la tassazione in materia di giochi e scommesse. E’ indiscutibile, infatti, che ci sia una disparità di trattamento in tema di tassazione: per le stesse formule di gioco (slot) -commercializzate su due canali diversi- si applicano regimi fiscali differenti (per le slot terrestri come per le scommesse la base imponibile è il cassetto, mentre per le slot on line è sul guadagno del concessionario).
Con la delega – che non ha trovato attuazione per i soliti compromessi storici che caratterizzano la vita del ns Paese- si cercava di porre fine a questa disparità. Si attende ora che i contenuti della delega – e cioè la riforma organica del settore – prendano al più presto forma, quale che sia. Altrimenti il nuovo mercato del 2016 potrebbe partire ancora gravato da quelle stesse distonie che non ne consentono l’equilibrio.
PressGiochi
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