24 Novembre 2024 - 06:52

Il Cds approva lo schema di decreto ministeriale sulle scommesse

Il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, ha dato parere positivo allo “Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi diversi

06 Febbraio 2018

Il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, ha dato parere positivo allo “Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse di cavalli e su eventi non sportivi”.

Spiega il Cds: “Il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con nota prot. n. 129179 del 23 novembre 2017, ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato sullo schema di decreto predisposto in attuazione dei principi dettati dall’art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 secondo il quale “il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l’accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l’accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174 , del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell’esercizio della loro attività”. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l’ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l’accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale”.

 

L’importanza del regolamento

“Il Ministero sottolinea- prosegue il consiglio- inoltre, l’urgenza dell’approvazione dello schema di regolamento poiché, diversamente, sarebbe “messo in pericolo”, da un lato, l’attuale trend di crescita della raccolta di gioco dovuta al c.d. palinsesto complementare; dall’altro, l’interesse a subentrare di nuovi operatori sul territorio nazionale attualmente senza concessione qualora dovessero ritenere inadeguato alle loro esigenze/aspettative il modello disciplinato dal D.M. n. 111/2006.

Si segnala che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), pur avendo introdotto importanti novità nel comparto delle scommesse, non contiene disposizioni che incidenti sulla stesura del presente schema di regolamento”.

Secondo il Ministero: “La vigente disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli e su eventi non sportivi risulta in parte superata:

– dall’evoluzione del quadro giuridico di riferimento;

– dall’introduzione sul mercato di nuove modalità di offerta del gioco, soprattutto a livello internazionale;

– dall’opportunità di incentivare gli operatori economici stranieri ad investire in Italia attraverso avanzate modalità di gestione sia degli avvenimenti sia delle scommesse;

– dall’incremento di nuove concessioni fisiche e a distanza;

– dalla necessità di condurre una incisiva lotta alla parallela attività dei bookmaker privi di concessione statale abusivi che, soprattutto in determinate aree del Paese, si pone come una preoccupante concorrenza all’attività degli scommettitori autorizzati”.

 

 

 

Lo schema di regolamento.

 

Lo schema di regolamento si compone di 22 articoli, uno in meno di quelli in cui si articola il decreto ministeriale n. 111/2006, rispettivamente rubricati: articolo 1(Oggetto e definizioni), articolo 2 (Soggetti abilitati alla raccolta), articolo 3 (Oggetto delle scommesse a quota fissa), articolo 4 (Scommesse a quota fissa e tipologie di scommesse a quota fissa); articolo 5 (Programma ufficiale), articolo 6 (Validità delle scommesse a quota fissa, delle tipologie di scommessa e dei risultati che ne costituiscono l’oggetto), articolo 7 (Rimborsi), articolo 8 (Errore quota), articolo 9 (Pubblicità degli esiti e comunicazioni), articolo 10 (Modalità di determinazione delle vincite e calcolo delle quote), articolo 11 (Bonus), articolo 12 (Posta unitaria di gioco e importo minimo), articolo 13 (Imposta unica e rapporti con altri tributi), articolo 14 (Percentuale allibramento e massimali di vincita), articolo 15 (Parità), articolo 16 (Soluzione delle controversie), articolo 17 (Controlli e sanzioni), articolo 18 (Flussi finanziari), articolo 19 (Pagamento delle vincite e dei rimborsi), articolo 20 (Ricevuta di partecipazione e annullo), articolo 21 (Termini di decadenza), articolo 22 (entrata in vigore e abrogazione).

Osservazioni del CdS

“Come considerazione di carattere generale la Sezione- prosegue il Cds- rileva come, al fine conseguire gli obiettivi importanti rappresentati dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli nella relazione di accompagnamento dello schema di regolamento, ampiamente condivisibili, sia indispensabile – per poter garantire anche la continuità delle entrate erariali nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza di cui all’articolo 24, comma 11 della legge n. 88/ 2009, completare nel più breve tempo possibile la procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, delle concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88/ 2009.

Parimenti necessaria resta dare seguito all’intesa raggiunta il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla definizione delle caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie il gioco pubblico nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, onde assicurare i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori di età. D’altra parte, le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata devono essere recepite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti”.

 

Per il Cds: “Le conseguenze giuridiche per eventuali inadempimenti delle norme regolamentari da parte del concessionario non possono essere sottratte all’osservanza dei principi di carattere generale per cui vanno irrogate nel rispetto dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, graduandole in funzione della gravità dell’inadempimento.

Ne consegue la necessità di prevedere per gli inadempimenti criteri predeterminati e predeterminabili fissando quanto meno una durata massima del provvedimento di sospensione e comunque, per il provvedimento di decadenza, in ossequio al principio di tassatività, la declinazione dei casi di particolare gravità che possono dare luogo a tale rimedio estremo”.

“Il parere- conclude il Consiglio- è favorevole a che il regolamento prosegua il suo corso”.

PressGiochi

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