Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, ha accolto il ricorso di una sala giochi contro la provincia autonoma di Bolzano e, per effetto, ha sospeso l’esecutività della
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, ha accolto il ricorso di una sala giochi contro la provincia autonoma di Bolzano e, per effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.
Ritenuto allo stato che, scrivono i giudici: “Non possano escludersi profili di fondatezza relativamente al requisito del fumus boni iuris e che, in ogni caso, apprezzabile risulta quello del periculum, in considerazione dell’incidenza degli effetti della sentenza impugnata sulle capacità dell’impresa appellante – cui peraltro era già stato consentito dalla Amministrazione intimata di esercitare in situ l’attività di raccolta di gioco mediante apparecchi – di produrre i propri ricavi nelle more della definizione nel merito del presente ricorso, in occasione della quale dovrà trovare soluzione anche la pluralità di questioni dibattute fra le parti”;
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta accoglie l’appello e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata, fissando per la trattazione del merito la pubblica udienza del giorno 25 maggio 2017”.
PressGiochi
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