Il governo per evitare un ritorno alle chiusure il governo ha deciso di estenderne l’obbligo consentendo solo a chi è immunizzato o ha un tampone negativo l’ingresso nei luoghi più
Il governo per evitare un ritorno alle chiusure il governo ha deciso di estenderne l’obbligo consentendo solo a chi è immunizzato o ha un tampone negativo l’ingresso nei luoghi più affollati.
Il pass servirà dal 6 agosto agli over 12 in zona bianca per l’accesso a eventi sportivi, fiere, congressi, musei, parchi tematici e di divertimento, centri termali, sale bingo e casinò, teatri, cinema, concerti, concorsi pubblici e ancora sale giochi, scommesse, sale bingo e casinò.
Sarà valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino. La certificazione verde è rilasciata non solo alla persona che è stata vaccinata contro il Covid ma anche a chi ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarita dal Covid. La durata della certificazione verde in caso di guarigione è di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione dal Covid. In caso di tampone negativo, il certificato ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test. Il green pass dura nove mesi dopo aver completato con la seconda dose il ciclo vaccinale.
La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione “definitiva” dopo la seconda dose viene rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione ed è valida per 9 mesi. Il certificato si scarica dal sito www.dgc.gov.it inserendo il numero della tessera sanitaria e un codice authcode ricevuto per sms o email. Oppure dal fascicolo sanitario elettronico regionale. O tramite le App Io e Immuni.
Controlli – saranno i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione, potrà essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro, sia a carico dell’esercente, sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Di seguito l’articolo della Bozza del Decreto sul Green Pass:
“ART. 9-bis
(Impiego certificazioni verdi COVID-19)
1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività
di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette
certificazioni, per consentirne la verifica digitale assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità di
cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire, eventuali, ulteriori misure necessarie in fase di attuazione della presente disposizione.”.
2. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: “10-bis. Le certificazioni verdi COVID19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 8- bis, comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonché all’articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.”
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