Accolto presso il Tar del Lazio l’ennesimo ricorso da parte di un concessionario del gioco online contro l’interruzione della raccolta disposta da ADM per la scadenza della concessione. Scadenza dovuta
Accolto presso il Tar del Lazio l’ennesimo ricorso da parte di un concessionario del gioco online contro l’interruzione della raccolta disposta da ADM per la scadenza della concessione. Scadenza dovuta all’impossibilità per lo stesso stato centrale di bandire nuove concessioni.
Come riporta il Tar nella decisione nella quale fissa l’udienza del 6 ottobre per la trattazione nel merito: “Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare ed impregiudicata ogni diversa valutazione demandata al merito, sussistano profili di dubbio – peraltro già espressi in sede di adozione del decreto cautelare ex art. 56 c.p.a. – sull’interpretazione seguita dall’Agenzia resistente nel disporre l’interruzione della raccolta del gioco dal giorno successivo alla scadenza della concessione in questione, alla luce della previsione normativa di cui all’art. 1, comma 935, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. “Legge di stabilità 2016”), ai sensi del quale è previsto il progressivo “allineamento temporale, al 31 dicembre 2022 di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza” in essere al momento della sua entrata in vigore;
Rilevato che – per quanto la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020 non preveda una proroga espressa delle concessioni di gioco pubblico di cui si discorre – essa sia, comunque, auspicabile nell’ambito di un più ampio riordino del settore dei giochi pubblici, anche al fine di consentire l’effettuazione delle relative gare (la cui indizione, programmata entro il 31 dicembre 2020, dovrà avvenire entro il 30 giugno 2021, atteso il relativo rinvio disposto a causa dell’emergenza sanitaria in corso) nonché di continuare a garantire un adeguato gettito fiscale, altrimenti comportando le concessioni scadute e non rinnovabili la perdita dei relativi introiti erariali;
Ritenuto, pertanto, che la domanda di sospensione del provvedimento impugnato sia meritevole di accoglimento, con conseguente possibilità per la parte ricorrente di proseguire, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, nell’attività di raccolta del gioco a distanza da essa gestita in virtù della concessione in epigrafe, ciò rispondendo all’obiettivo di garantire la continuità del relativo servizio pubblico, in ossequio agli interessi erariali, alla tutela occupazionale e a quella dei giocatori;
Ritenuto opportuno fissare sin da ora l’udienza pubblica del 6 ottobre 2021 per la trattazione nel merito del gravame”.
PressGiochi
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