La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza e rinviato il caso al Tribunale di Salerno relativamente alla custodia in carcere del gestore di una piattaforma di gioco abusiva colpevole di
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza e rinviato il caso al Tribunale di Salerno relativamente alla custodia in carcere del gestore di una piattaforma di gioco abusiva colpevole di “associazione a delinquere a base familiare finalizzata all’esercizio abusivo del gioco on line (in particolar modo del gioco del poker) avvalendosi a tal fine di ditte individuali e società di capitali, sia di esercizi commerciali con titolari disposti ad installare le piattaforme illecite.
Accogliendo le richieste dei legali del ricorrente, i giudici della Corte di Cassazione hanno evidenziato i requisiti di concretezza e attualità dell’ordinanza del Tribunale di Salerno, spiegando come “ai fini della sussistenza dell’esigenza di natura special preventiva, il pericolo non debba essere più soltanto “concreto” ma anche “attuale” al momento in cui si procede all’adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi “dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede”, in linea con i principi già, peraltro, espressi da questa Corte nella materia (dei giochi).
Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti la concretezza ed attualità del pericolo di recidiva rimarcando “l’arresto già subito dall’indagato per il medesimo delitto ” e ha, inoltre, sottolineato la “risalenza dell’indagine a poco più di un anno fa”, la “gestione di una piattaforma illecita strutturata, foriera di rilevanti illeciti guadagni” – che viene, peraltro, indicata come non più attiva dal 26.9.2014- e considerato che “è possibile chiudere una piattaforma ed aprirne immediatamente un’altra modificando solo una lettera o un numero del suo nome”.
L’attualità deve essere intesa, – ha concluso la Corte -, non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti – e non congetturali – rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura”.
PressGiochi
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