Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione prima, ha respinto il ricorso di una società “operante nel settore della gestione, della distribuzione e del noleggio di giochi di intrattenimento pubblico”
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione prima, ha respinto il ricorso di una società “operante nel settore della gestione, della distribuzione e del noleggio di giochi di intrattenimento pubblico” contro Ministero dell’Interno – Prefettura UTG di Milano per l’annullamento “della nota prefettizia con la quale è stata disposta nei confronti della ricorrente l’interdizione ex artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, in ragione della ritenuta sussistenza a carico della stessa del pericolo di infiltrazione mafiosa”.
Per il TAR, “il provvedimento impugnato da tale società (iscritta allo speciale elenco RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, iscrizione per la quale è richiesta la mancanza di cause ostative in materia antimafia di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011) si fonda sulle risultanze di indagini di polizia e, in particolare, sulle informazioni contenute nella nota della Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Milano, da cui sono emersi intrecciati interessi economici e familiari tra il, socio unico e amministratore unico della società ricorrente, ed esponenti di spicco della ‘ndrangheta calabrese inseriti nello stesso contesto familiare”.
Pertanto il ricorso, che prevedeva anche un risarcimento, è stato respinto e la ricorrente è stata condannata “alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Ministero resistente, liquidate complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge”.
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