“Il reato di cui all’art. 4 della legge n. 401 del 1989 è configurabile quando l’esercizio di scommesse svolto in Italia per conto di un “bookmaker” straniero avvenga senza che
“Il reato di cui all’art. 4 della legge n. 401 del 1989 è configurabile quando l’esercizio di scommesse svolto in Italia per conto di un “bookmaker” straniero avvenga senza che il titolare dell’attività di raccolta scommesse abbia ottenuto l’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88 T.U.L.P.S., anche se l’allibratore straniero delegante sia stato regolarmente autorizzato nel suo Paese oppure, come è avvenuto nel caso che ci occupa, sia stato illegittimamente escluso dalle procedure selettive”.
Così la Corte di Cassazione è intervenuta in merito a tre operatori di gioco di Macerata legati al bookmaker Stanleybet.
Durante il ricorso, la difesa guidata dall’avvocato Daniela Agnello, ha contestato l’omessa considerazione da parte della Corte dell’evoluzione normativa in tema di scommesse e giochi virtuali, osservando che le argomentazioni della sentenza non potevano riguardare il bookmaker Stanley, leader nel settore del betting mondiale e soggetto abilitato all’esercizio di tutti i giochi on line, essendosi aggiudicata la concessione dei giochi pubblici; inoltre, la difesa ha evidenziato che tutte le procedure di selezione per l’esercizio in concessione dei giochi avviate prima dal CONI e poi da AAMS, sono state eseguite in assoluto dispregio dei principi comunitari e sono state dichiarate già discriminatorie proprio in danno di Stanley.
Tuttavia, come ha spiegato la Corte nella sentenza: “colui il quale opera in Italia per conto di un soggetto straniero, a prescindere dalla presenza di un regolare titolo concessorio in capo al delegante, non può considerarsi dispensato dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88 del R.D. 773/1931, atteso che tale provvedimento è funzionale a prevenire eventuali infiltrazioni criminali…
ll ricorrente non aveva mai richiesto l’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S., essendosi limitato a presentare nel 2009 una mera dichiarazione con cui attestava di essere subentrato a far data dal 9 marzo 2009 nel rapporto contrattuale in corso tra la Stanleybet e tale XXX, per cui già nel 2009 il Questore di Macerata aveva diffidato l’esercente dall’esercitare l’attività di intermediazione e di raccolta di scommesse, difettando non solo l’autorizzazione di polizia, ma prima ancora una regolare richiesta di autorizzazione, non potendo certo essere considerata tale la generica dichiarazione sostitutiva di subentro contrattuale del marzo 2009.
L’inesistenza dell’autorizzazione di cui all’art. 88 del R.D. n. 773/1931, necessaria a prescindere dalla problematica inerente la posizione dell’allibratore straniero, rende quindi configurabile il delitto di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”.
Inoltre, continua la Corte : “Le censure difensive appaiono infondate anche rispetto ai due ulteriori reati per i
quale è intervenuta la formulazione del giudizio di colpevolezza del ricorrente, dovendosi richiamare, quanto alla fattispecie di cui agli art. 718-719 cod. pen. (capo B), le considerazioni sopra svolte in ordine al mancato rispetto delle procedure di controllo previste dall’art. 24 della legge n. 88/2009 e successive modifiche in tema di giochi virtuali, mentre, quanto alla contestazione avente ad oggetto il reato di cui agli art. 17 del R.D. 773/31 (capo C), è sufficiente ancora una volta ribadire la non pertinenza del richiamo difensivo alla giurisprudenza comunitaria in tema di scommesse, posto che l’obbligo di esporre la tabella dei giochi proibiti dal Questore in un luogo visibile dell’esercizio commerciale è funzionale ad assicurare una tutela informativa dell’utenza che prescinde dal corretto inquadramento giuridico della posizione dell’allibratore straniero, per cui l’inosservanza dell’obbligo sancito dall’art. 195 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940 n. 635) è destinata ad assumere
rilievo penale anche nel caso in cui l’attività di raccolta delle scommesse venga esercitata per conto di un soggetto straniero illegittimamente escluso dalle procedure di gara, fermo restando che nel caso di specie, come si è detto, il disvalore della condotta del ricorrente era insito nell’avere egli iniziato l’attività senza mai ottenere e addirittura richiedere la necessaria autorizzazione di polizia”.
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