23 Novembre 2024 - 22:19

Giochi, rapporto tra concessionari e gestori: attenzione a garantire la continuità del servizio di raccolta, pena la decadenza del diritto

Secondo la convenzione di concessione per la raccolta di giochi, “la sospensione del servizio in uno o più negozi, non dipendente da cause di forza maggiore o da giustificato motivo,

01 Febbraio 2022

Secondo la convenzione di concessione per la raccolta di giochi, “la sospensione del servizio in uno o più negozi, non dipendente da cause di forza maggiore o da giustificato motivo, se non autorizzata da ADM, comporta la decadenza dal relativo diritto, nonché l’applicazione della sanzione di cui al successivo articolo 22, se la sospensione è superiore a trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare”.

 

Così il Tribunale amministrativo Regionale del Lazio conferma la decadenza della concessione imposta da ADM nei confronti di un operatore attivo nella raccolta di giochi online e tramite agenzia dislocate sul territorio colpevole della sospensione, non autorizzata, del servizio per oltre 10 giorni.

In realtà, tra concessionario e gestore del punto vendita si era aperta una controversia che aveva portato il gestore a recedere dal contratto di commercializzazione.

Secondo il Tar, quello che legittima la decadenza applicata da ADM non è il mancato introito erariale ma la sospensione illegittima del servizio. Infatti, “la ragione della cessazione del rapporto di concessione in relazione al punto vendita xxx va ravvisata nella sospensione del servizio presso quel determinato punto vendita per un periodo di tempo prolungato (oltre trenta giorni) senza plausibile motivo, e non già nella “mancata raccolta” delle somme derivante dalle giocate degli utenti presso il punto vendita.

La “mancata raccolta” delle somme potrebbe, in ipotesi, dare luogo ad un’autonoma causa di decadenza o sospensione dell’attività, ma tale evenienza non è stata contestata dall’amministrazione concedente.

Per il giudice il concessionario non è riuscito a dimostrare il presupposto per il quale abbia subito il recesso del gestore ed è colpevole di non essersi subito attivato per individuare altri partner commerciali.

“Il gestore ha comunicato il recesso in data 18.1.2021 con decorrenza dello scioglimento dal rapporto dal 22.7.2021.  Era dunque chiaro che il gestore non avrebbe effettuato l’attività oggetto del contratto di commercializzazione in quel punto vendita a decorrere dal 22.7.20221. ‘Il concessionario’ aveva quindi un lasso di tempo sufficiente per assicurare il servizio concessorio (anche) nel periodo successivo alla decorrenza di efficacia del recesso dal contratto in essere presso quel punto vendita, individuando ad esempio altri partner con cui quali attivare, a partire da questa data, il dritto di gioco in contestazione, salvo poi rivalersi sull’originario gestore per eventuali pregiudizi subiti. Si tratta di una condotta che avrebbe potuto superare lo stallo verificatosi nella gestione del rapporto e che il Collegio reputa esigibile da un operatore economico mediamente diligente consapevole del rischio di impresa a proprio carico e della prospettata decadenza in caso di inadempimento agli obblighi convenzionali”.

PressGiochi

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