15 Novembre 2024 - 08:08

Giochi promozionali e pagamenti tra Stati Ue. Stati membri vigilino su corretta applicazione del regolamento SEPA

Il compito di far rispettare il regolamento sui blocchi geografici ai singoli casi è affidato alle autorità degli Stati membri che possono applicare diverse misure nei confronti degli operatori che

14 Febbraio 2022

Il compito di far rispettare il regolamento sui blocchi geografici ai singoli casi è affidato alle autorità degli Stati membri che possono applicare diverse misure nei confronti degli operatori che violano il regolamento. Inoltre, le autorità competenti sono responsabili della corretta applicazione del regolamento SEPA nei rispettivi Stati membri.

Queste le conclusioni del Parlamento europeo che è intervenuta in una richiesta di petizione avanzata da un cittadino residente in Lussemburgo, che aveva partecipato a un gioco promozionale.

Come spiegato nella petizione, il gioco era gestito da una società tedesca che richiedeva la residenza in Germania e un conto bancario tedesco per il pagamento delle vincite.

Il firmatario ha quindi denunciato di ritenere che tali requisiti siano illegali in quanto discriminano i cittadini residenti al di fuori della Germania e obbligano i potenziali vincitori ad aprire un conto bancario tedesco.

Il regolamento sui blocchi geografici – interviene oggi il Parlamento europeo – definisce alcune situazioni in cui non possono sussistere motivi giustificati per blocchi geografici o altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, residenza o stabilimento del cliente. In queste situazioni, i clienti di un altro Stato membro hanno lo stesso accesso e la stessa possibilità di acquistare beni e servizi dei clienti locali.

Come specificato nel regolamento sui blocchi geografici, il cliente deve essere in grado di acquistare beni, esattamente alle stesse condizioni, compreso il prezzo e le condizioni relative alla consegna dei beni, come i clienti residenti.

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, il regolamento non si applica alle attività di gioco d’azzardo.

L’azienda tedesca invece richiedeva la residenza in Germania e un conto bancario tedesco per il pagamento delle vincite. Nella misura in cui la partecipazione al gioco in questione è legata alla vendita di un bene, tale partecipazione appare come parte di un’offerta promozionale applicabile alle condizioni generali di accesso relative alla vendita dello specifico bene in gioco (come le condizioni generali di accesso di l’acquisto include anche la possibilità di partecipare al gioco in questione). Secondo il regolamento sui blocchi geografici, e in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), le condizioni generali di accesso definite dal professionista non possono discriminare, per motivi legati alla loro nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento, i clienti disposti a acquistare la merce secondo le condizioni generali di accesso fornite dal commerciante.

A questo proposito, mentre il professionista rimane libero di definire offerte specifiche rivolte a territori specifici, come le promozioni, queste dovrebbero rimanere accessibili su base non discriminatoria.

La situazione sembrerebbe rientrare nell’obiettivo del regolamento sui blocchi geografici di affrontare la discriminazione diretta e indiretta basata sulla nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento del cliente. L’obbligo giuridico dovrebbe essere in linea con l’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, che impedisce di imporre un trattamento discriminatorio dei destinatari dei servizi senza alcuna giustificazione.

Inoltre, il firmatario sostiene che è necessario aprire un conto bancario in Germania per il pagamento delle vincite. Tuttavia, dai fatti descritti non risulta se la società distribuisca le vincite tramite bonifico o meno. Conformemente al regolamento Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), un pagatore che utilizza bonifici o addebiti diretti in euro non è autorizzato a imporre che il conto di un beneficiario sia situato in uno specifico Stato membro. Pertanto, se lo sono bonifici e/o addebiti diretti metodi di pagamento utilizzati dalla società, e previa verifica di tutti i fatti, il rifiuto di effettuare tali pagamenti su un conto situato all’interno dell’Unione sarebbe in violazione dell’UE legge. Le autorità competenti sono responsabili della corretta applicazione del regolamento SEPA nei rispettivi Stati membri” ha concluso il PE.

 

 

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