23 Novembre 2024 - 10:39

Giochi online. Regole tecniche dei nuovi bandi notificate in Ce: prende il via il periodo di stand still dell’Italia

Terminerà il prossimo 18 ottobre il periodo di stand still relativo al decreto italiano che notifica alla Commissione europea le regole tecniche che definiscono le prestazioni e le funzioni nonché

17 Luglio 2024

Terminerà il prossimo 18 ottobre il periodo di stand still relativo al decreto italiano che notifica alla Commissione europea le regole tecniche che definiscono le prestazioni e le funzioni nonché i requisiti tecnici che il concessionario deve garantire per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici.

Il progetto di regole tecniche contiene le specifiche tecniche che definiscono le prestazioni e le funzioni nonché i requisiti tecnici che il concessionario deve garantire per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici.
La prima parte è descrittiva degli adempimenti del concessionario necessari per poter offrire il gioco; in particolare il capitolo 1 e il paragrafo 1.1 si soffermano su tali aspetti, mentre il paragrafo 1.2 espone i contenuti della relazione tecnica dell’infrastruttura telematica.
Il capitolo 2 tratteggia lo scambio di informazioni tra il sistema del concessionario ed il sistema centralizzato, il capitolo 3 contiene le regole per la verifica tecnica di conformità.
La parte seconda illustra i requisiti tecnici minimi: in particolare, il capitolo 4 delinea la struttura informatica del concessionario e le caratteristiche che deve avere il relativo sistema telematico che si articola in una pluralità di sottoinsiemi quali: il/i sistema/i di gioco, deputato/i all’erogazione dei servizi di gioco, il sistema di presentazione dell’offerta di gioco (sito internet e/o app), il sistema dei conti di gioco, il sistema contabile per la determinazione degli importi dovuti secondo la normativa vigente, il sistema di monitoraggio e controllo, anche in modalità automatica, dell’infrastruttura hardware e software che consente il corretto funzionamento di tutti i componenti, la rete telematica di collegamento per il trasporto delle informazioni.
È stato stabilito che le risorse necessarie per la realizzazione dell’infrastruttura del sistema del concessionario devono risiedere all’interno del territorio dello spazio economico europeo anche se realizzata con soluzioni di cloud computing. Sono poi dettate specifiche disposizioni per assicurare e le massime garanzie in termini di capacità, disponibilità, scalabilità, prestazioni, sicurezza e controllabilità, anche in tema di riservatezza dei dati dei giocatori.
Sono inoltre previste specifiche disposizioni e misure per garantire l’esercizio dell’azione di vigilanza e di controllo da parte dell’Agenzia.
Particolare rilievo è stato dato ad appositi mezzi (autolimitazioni, autoesclusioni, blocco) per prevenire il gioco patologico.
Sono poi individuate tutte le infrastrutture operative nelle loro diverse declinazioni: il capitolo 5 rappresenta il sistema di gioco, il successivo capitolo 6 la piattaforma di gioco, il capitolo 7 le applicazioni di gioco, il capitolo 8 il sistema di accettazione del gioco.
Il capitolo 9 è dedicato al concessionario che sia fornitore di servizi per altri concessionari.
In questi casi, qualora un concessionario fornitore di servizi metta a disposizione di altri concessionari i propri sistemi di gioco, questi devono risultare fisicamente o logicamente separati, laddove possibile in base alla tipologia di gioco. Deve sempre essere possibile isolare i dati riferibili a ciascun concessionario.
Il capitolo 10 riguarda il sistema di presentazione dell’offerta di gioco, a seconda che si sviluppi in un sito internet o in applicazioni e le relative caratteristiche tecniche.
Il capitolo 11 concerne la rete telematica di collegamento per il trasporto delle informazioni e il capitolo 12 il sistema dei conti di gioco.
A tale ultimo proposito, si evidenzia la peculiare disciplina volta ad impedire il gioco compulsivo, in species per i giocatori di età compresa tra i 18 e i 24, in termini di limiti di spesa e di tempo, nonché di puntuale registrazione di tutte le operazioni compiute.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi ordinamentali stabiliti dall’articolo 3 del medesimo decreto e dei principi emergenti dall’ordinamento europeo, deve rilasciare, all’esito di gara pubblica, la concessione per l’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici previsti dall’articolo 6, comma 3 del medesimo decreto legislativo, in forza del quale l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici sono consentiti ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l’Agenzia, all’esito di apposite procedure di gara pubblica bandite nel rispetto delle disposizioni nazionali e unionali, attribuisce la concessione per la durata massima di nove anni, con esclusione del rinnovo.
Attualmente, l’esercizio e la raccolta dei giochi da remoto è affidato a n. 89 società, 63 di queste sono titolari di concessioni rilasciate in esito alla precedente procedura di gara, svolta ai sensi dell’articolo 1, comma 935, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli altri 26 concessionari sono titolari di concessioni, rilasciate in esito alla procedura di gara svolta ai sensi dell’articolo 24,commi 13 e ss., della Legge 7 luglio 2009, n. 88.
Le concessioni sono in regime di proroga sino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’articolo 1, comma 123 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Il decreto legislativo impone determinati requisiti e condizioni per i soggetti che devono gestire il gioco a distanza e dispone una serie di indicazioni tecniche in merito ai sistemi informatici che hanno reso necessario l’adozione del progetto di regole tecniche sottoposto alla procedura d’informazione.

 

Di seguito il contenuto del decreto:

ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO
Per l’esecuzione degli adempimenti a cui il concessionario è tenuto, lo stesso deve interagire con le seguenti entità:
 ADM, che ha i compiti di indirizzo strategico, di governo e di gestione, nonché di supervisione e controllo dell’intero sistema di gioco e dei flussi finanziari;
 sistema centralizzato, il sistema informatico di ADM, interconnesso con il sistema del concessionario, per il controllo, l’attribuzione del codice univoco in fase di convalida della ricevuta di partecipazione o del diritto di partecipazione, nonché per la determinazione dell’imposta unica ed ogni altra funzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
1.1 ATTIVITÀ NECESSARIE ALL’EROGAZIONE DELL’OFFERTA DI GIOCO
Per l’erogazione dell’offerta di gioco, il sistema centralizzato attribuisce e registra il codice univoco della giocata, secondo quanto stabilito nei provvedimenti vigenti che ne regolamentano la raccolta.
Tale registrazione ha validità ai fini dell’addebito della giocata o della posta di gioco e dell’accredito delle vincite e dei rimborsi. Il concessionario deve, oltre a quanto espressamente indicato nella
convenzione, assicurare e garantire:

1. la realizzazione e gestione del sistema del concessionario, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel presente documento;
2. la realizzazione di un sistema di disaster recovery per la tracciabilità e la ricostruibilità di tutte le informazioni fino al momento del disastro. Tale sistema dovrà, quindi, permettere il
salvataggio di una replica dei dati con replica in tempo reale o con periodicità non superiore ai 120 secondi dal momento in cui sono stati generati o modificati sulla base dati principale. I dati
della replica dovranno essere memorizzati in un sito geograficamente distinto rispetto a quello principale;
3. la realizzazione e gestione della propria rete telematica dicollegamento per il trasporto delle informazioni, nonché delle modalità di colloquio con il sistema centralizzato, nel rispetto
delle specifiche tecniche riportate nel presente documento e nei protocolli di comunicazione;

4. l’adeguamento del sistema del concessionario in occasione di modifiche normative o definite da ADM;
5. lo scambio di informazioni con il sistema centralizzato;
6. la realizzazione e gestione di un sito internet, di proprietà del concessionario, cui si accede tramite un dominio internet registrato dal concessionario stesso la cui estensione di primo
livello deve necessariamente coincidere con il Top Level Domain “.it”.
7. la realizzazione e gestione di eventuali app per la visualizzazione delle tipologie di gioco offerte e la gestione di ogni singolo gioco;
8. la realizzazione e la gestione di un sistema dei conti di gioco  del concessionario per la registrazione del giocatore e l’accesso al proprio conto di gioco;
9. l’accettazione e l’addebito della giocata o della posta di gioco, comprensivo dell’importo bonus eventualmente utilizzato dal giocatore per la partecipazione al gioco; le suddette operazioni
devono prevedere la contestuale trasmissione al sistemacentralizzato del saldo del conto di gioco con evidenza della quota di bonus residua;
10.la verifica delle giocate effettuate e delle eventuali vincite o rimborsi, il pagamento delle vincite e l’accredito delle stesse, comprensivo dell’importo bonus eventualmente vinto, previa
validazione da parte del sistema centralizzato; le suddette operazioni devono prevedere la contestuale trasmissione al sistema centralizzato del saldo del conto di gioco con evidenza della quota di bonus residua;
11.la visualizzazione dei dati riepilogativi della giocata che devono obbligatoriamente riportare:

a) esclusivamente il codice univoco attribuito dal sistema centralizzato in fase di convalida della ricevuta di partecipazione o del diritto di partecipazione e l’importo del relativo addebito sul conto;
b) il codice identificativo del conto di gioco e il codice fiscale del titolare del medesimo, con le modalità previste dalla normativa vigente;
c) eventuali ulteriori informazioni relative alla giocata.

12.la conservazione del dettaglio analitico dei movimenti e delle giocate effettuate, secondo le prescrizioni della normativa vigente, anche al fine di dare evidenza al giocatore del dettaglio
analitico del proprio conto di gioco in cui devono essere riportati tutti i movimenti, comprensivi degli importi, con le relative causali che concorrono alla determinazione del saldo;
13.l’invio della richiesta di memorizzazione di una ricarica, di un prelievo, di un’assegnazione di bonus e delle rettifiche del conto di gioco. La movimentazione del conto di gioco è
consentita solo dopo la corretta memorizzazione da parte del sistema centralizzato di tutte le attività descritte.
14.la sottoposizione a verifica di conformità, da parte di uno dei soggetti individuati da ADM, del sistema del concessionario, compresi tutti i suoi componenti e incluso il sito internet e le
app.
Il concessionario deve, altresì:
 descrivere il sistema del concessionario e la propria rete telematica di collegamento per il trasporto delle informazioni nella relazione tecnica che deve essere trasmessa ad ADM
prima della comunicazione di avvenuto avviamento della rete telematica; tale relazione tecnica deve essere trasmessa ad ADM in versione aggiornata in occasione di manutenzioni
straordinarie e/o organizzative;
 trasmettere ad ADM le eventuali integrazioni alla relazione tecnica entro dieci giorni dalla data di richiesta.
1.2 CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA
La relazione tecnica deve riportare su tutte le pagine un’intestazione comprendente quantomeno:
 titolo;
 versione;
 data;
 codice concessione;
 ragione sociale del concessionario.
La relazione tecnica deve essere redatta obbligatoriamente, seguendo, quantomeno, la struttura indicata:
1. elenco delle eventuali revisioni e modifiche rispetto alla versione precedente;
2. il sistema del concessionario;
3. soluzioni adottate per la gestione delle attività affidate in concessione, con evidenza delle attività eventualmente affidate ad un concessionario fornitore di servizi;
4. sistema dei conti di gioco del concessionario;
5. sistemi di gioco

6. piattaforme di gioco
7. applicazioni di gioco
8. sistema di accettazione del gioco
9. rete telematica di collegamento per il trasporto delle informazioni e tutti i collegamenti necessari al colloquio tra i componenti incluse le tempistiche di intervento in caso di
malfunzionamento;
10.sistema di presentazione dell’offerta di gioco (sito internet e app);
11.ubicazione dei componenti;
12.sicurezza logica, fisica, perimetrale e ambientale;
13.sicurezza delle apparecchiature tecnologiche;
14.sistemi di monitoraggio, ivi inclusi gli strumenti automatici realizzati per la rilevazione dei livelli di servizio e la reportistica utilizzata;
15.procedure operative a supporto dei servizi erogati;
16.misure di sicurezza e privacy applicate per i dati personali trattati;
17.ruoli e responsabilità.
Per ogni sistema di gioco, anche eventualmente fornito da un concessionario fornitore di servizi, il concessionario deve descrivere dettagliatamente tutte le piattaforme di gioco che lo
compongono e per ognuna di esse le applicazioni di gioco messe a disposizione del giocatore per l’erogazione dei vari giochi, ivi incluse le modalità di colloquio tra tutti i componenti. Inoltre, sempre per ogni sistema di gioco, deve descrivere il sistema di accettazione del gioco.
Per le piattaforme di gioco e le applicazioni di gioco il concessionario deve indicare denominazione sociale, codice fiscale e partita Iva del produttore, qualora differenti dal concessionario
stesso. Il concessionario deve indicare il dominio internet utilizzato per l’accesso dei giocatori all’erogazione dei servizi dedicati all’offerta di gioco e descrivere in modo esaustivo l’organizzazione del relativo sito internet e delle funzionalità implementate. Il concessionario deve, inoltre, descrivere le eventuali app, collegate alla propria concessione, che consentono l’accesso all’offerta di gioco tramite dispositivi mobili, avendo cura di descriverne in modo esaustivo le funzionalità implementate.
Il concessionario deve descrivere le soluzioni tecnologicoorganizzative adottate per ridurre al minimo i rischi legati alla perdita, danneggiamento, furto o compromissione dei dati anche al fine di
garantire la continuità del servizio e, nel caso di interruzione delle attività, il ripristino delle stesse senza alcuna perdita di dati. Devono essere, altresì, descritte le procedure di verifica di integrità
automatizzata dei componenti del sistema del concessionario. È, inoltre, necessario descrivere i meccanismi di protezione della rete telematica di collegamento e delle informazioni in transito sulla rete
stessa. Il concessionario che opera come concessionario fornitore di servizi è tenuto a descrivere come realizza i componenti di ciascun sistema di gioco che vuole rendere disponibile ai concessionari.

2. SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA IL SISTEMA DEL CONCESSIONARIO E IL SISTEMA CENTRALIZZATO
Per lo scambio di informazioni tra il sistema del concessionario e il sistema centralizzato, il concessionario deve dimensionare e garantire il funzionamento della rete telematica di collegamento tra il
sistema del concessionario ed il sistema centralizzato e utilizzare la stessa rispettando le specifiche tecniche riportate nel presente documento e nei protocolli di comunicazione.
Lo scambio di informazioni tra il sistema dei conti di gioco del concessionario e il sistema centralizzato è effettuato esclusivamente dal concessionario.
Se il sistema del concessionario contiene il sistema di gioco di un concessionario fornitore di servizi, lo scambio di informazioni tra il sistema di gioco e il sistema centralizzato è effettuato dal
concessionario fornitore di servizi; in tutti gli altri casi lo scambio di informazioni è effettuato direttamente dal concessionario.
Il concessionario, qualora se ne avvalga, deve stipulare con il concessionario fornitore di servizi un contratto che preveda, tra le altre, la possibilità per il concessionario di risoluzione del contratto
stesso in caso di livelli di servizio non adeguati rispetto a quelli concordati, nonché la garanzia di poter disporre, in qualunque
momento, dei dati di gioco di propria pertinenza.

3. REGOLE PER LA VERIFICA TECNICA DI CONFORMITÀ
Il concessionario, per effettuare la raccolta delle tipologie di gioco di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, deve richiedere, attraverso le procedure informatiche messe a disposizione da ADM, la verifica tecnica di conformità ad uno degli Organismi di Verifica convenzionati con ADM o, nei casi previsti, a SO.GE.I. S.p.A. rendendo disponibile quanto necessario.
La verifica tecnica di conformità riscontra, quantomeno, il rispetto delle prescrizioni previste dal presente documento, utilizzando almeno le seguenti metodologie, se previsti dalla singola tipologia di gioco:
a) analisi del codice sorgente;
b) analisi documentale, anche con riferimento a ciascun componente;
c) test di conformità, anche mediante strumenti e procedure di simulazione, con riferimento a ciascun componente;
d) verifica della corretta comunicazione e integrazione tra tutti i componenti del sistema del concessionario;
e) verifica della corretta comunicazione tra il sistema del concessionario e il sistema centralizzato;
f) verifica della corretta implementazione dei regolamenti di gioco;
g) test statistici del RNG;
h) analisi del modello matematico inclusa la modalità di distribuzione delle vincite.
La verifica tecnica di conformità determina l’esito delle attività svolte, individuando, se previsti dalla singola tipologia di gioco, per ogni componente:
a) i dati identificativi e i relativi moduli hardware e/o software;
b) i file ritenuti critici;
c) il risultato delle analisi statistiche eseguite sul RNG;
d) le tipologie di jackpot disponibili;
e) la percentuale di restituzione in vincite al giocatore, distinguendo da essa la quota parte di vincite destinate al jackpot;
f) la probabilità di vincita;
g) il risultato delle analisi condotte.
Nel caso in cui si intendano apportare modifiche ai componenti del sistema del concessionario già verificate con esito positivo, per accertare la compatibilità delle modifiche con le regole tecniche di cui
al presente documento, è necessario presentare apposita richiesta ad un Organismo di Verifica o, nei casi previsti, a SO.GE.I. S.p.A., che procede, ove ritenuto necessario, ad una nuova verifica tecnica di conformità.
La raccolta per i giochi di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, avviene esclusivamente a seguito della certificazione da parte di ADM, contenente l’esito positivo della
verifica ovvero delle risultanze della medesima e deve rispettare quanto specificato nella certificazione. Qualora si rilevino anomalie di funzionamento e/o modifiche del sistema del concessionario rispetto a quanto specificato nella certificazione, il concessionario deve individuarne tempestivamente le cause attraverso gli strumenti di monitoraggio disponibili, avendo cura di identificare dettagliatamente ed esaustivamente la problematica tecnica occorsa, la modalità di gestione dell’anomalia e le modalità di ripristino del corretto funzionamento del sistema del concessionario o di uno dei suoi componenti.
Nel caso in cui non sia impedito il proseguimento della raccolta e dell’attività di gioco il concessionario deve provvedere, nel più breve tempo possibile, a risolvere le problematiche emerse ed eliminare le anomalie anche attraverso modifiche del sistema del concessionario. Qualora, invece, sia impedito il proseguimento della raccolta e dell’attività di gioco, il sistema del concessionario deve eseguire
quanto previsto dalle procedure di verifica d’integrità come descritte nel presente documento e il concessionario deve inoltrare specifica comunicazione al giocatore e ad ADM dell’evento occorso. L’eventuale rimborso integrale delle giocate è, comunque, a carico del concessionario.
Gli oneri specificamente connessi alle attività di verifica tecnica di conformità sono a carico dei soggetti richiedenti.

PARTE SECONDA
REQUISITI TECNICI

4. SISTEMA DEL CONCESSIONARIO
Il sistema del concessionario si compone di:
 sistema/i di gioco, deputato/i all’erogazione dei servizi di gioco, che si compone di:
– piattaforma/e di gioco contenente le singole applicazioni di gioco;
– sistema di accettazione del gioco.
 sistema di presentazione dell’offerta di gioco (sito internet e/o app);
 sistema dei conti di gioco del concessionario;
 sistema contabile per la determinazione degli importi dovuti secondo la normativa vigente;
 sistema di monitoraggio e controllo, anche in modalità automatica, dell’infrastruttura hardware e software che consente il corretto funzionamento di tutti i componenti;
 rete telematica di collegamento per il trasporto delle informazioni.
Tutti i componenti del sistema del concessionario devono utilizzare come unità di misura temporale di riferimento il Tempo Coordinato Universale (UTC).
Le risorse necessarie per la realizzazione dell’infrastruttura del sistema del concessionario devono risiedere all’interno del territorio dello spazio economico europeo anche se realizzate con soluzioni di
cloud computing. Le eventuali soluzioni di cloud computing devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche previste dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) per essere qualificati come erogabili alla Pubblica Amministrazione e devono garantire la piena disponibilità di tutte le informazioni richieste da ADM per le azioni di vigilanza e controllo. In particolare, deve essere garantita la sovranità digitale dei dati con l’obbligo di operare nel pieno rispetto delle norme in materia di residenza dei dati, trasferimento dei dati, accesso ai dati e sicurezza dei dati, che devono essere cifrati sia durante il trasferimento che una volta memorizzati.
L’architettura del sistema del concessionario deve fornire le massime garanzie in termini di capacità, disponibilità, scalabilità, prestazioni, sicurezza e controllabilità. Tale architettura deve
garantire, inoltre, la continuità del servizio attraverso soluzioni di alta affidabilità, ottenuta mediante la ridondanza di tutti i componenti e l’utilizzo di soluzioni tecnologico-organizzative che prevedano il ripristino del servizio senza alcuna perdita di dati.

Il sistema del concessionario deve possedere caratteristiche in grado di prevenire la perdita, il danneggiamento, il furto o la compromissione dei dati e l’interruzione delle attività anche attraverso
la corretta disposizione delle apparecchiature e la loro protezione al fine di ridurre i rischi derivanti dalle minacce e dai pericoli ambientali, oltre che dagli accessi non autorizzati.
Le singole funzionalità del sistema del concessionario devono essere realizzate con tecniche di sviluppo modulari che consentano di identificare in modo certo i singoli componenti di sistema.
Durante le operazioni di gioco gli aggiornamenti delle basi dati devono essere eseguiti mediante transazioni contestuali all’operazione effettuata, garantendone la corretta e completa esecuzione
dell’operazione, nonché il tracciamento delle attività eseguite, intervenendo tempestivamente laddove siano riscontrate anomalie o difformità rispetto al normale flusso di esecuzione delle attività. Ogni
transazione deve rispettare rigorosamente le regole descritte nei singoli protocolli di comunicazione.
Il sistema del concessionario deve consentire la raccolta, la gestione delle operazioni di gioco e il colloquio con il sistema centralizzato, secondo le specifiche tecniche riportate nel presente documento e
deve, inoltre, possedere caratteristiche in grado di:
 garantire il trattamento delle informazioni secondo la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali anche attraverso la corretta rimozione o sovrascrittura in modo sicuro
dei supporti di memorizzazione contenenti dati sensibili prima della eventuale dismissione.
In particolare, devono essere adottate misure di sicurezza tali da rispettare anche i parametri dei trattamenti dei dati personali, gestiti in qualità di titolare o responsabile dei medesimi, in
ossequio a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali per proteggere i dati e le loro copie al fine di garantirne riservatezza, integrità, disponibilità ed
autenticità;
 assicurare il monitoraggio delle attività di tutti i componenti attraverso l’utilizzo di log di audit per la registrazione cronologica delle attività degli operatori e degli amministratori del sistema
del concessionario, la protezione dei log stessi contro l’alterazione e l’accesso non autorizzato, l’utilizzo di log per la gestione degli errori al fine di intraprendere le opportune azioni
correttive;
 assicurare politiche di backup opportunamente documentate;
 proteggere l’integrità dei componenti e delle informazioni anche attraverso meccanismi automatici che ne escludano l’alterabilità. I componenti del sistema del concessionario devono essere
sottoposti a procedure di verifica di integrità automatizzata che prevedano meccanismi di blocco del componente interessato nei casi in cui tale verifica fallisca. In particolare, tali meccanismi
andranno applicati alle singole piattaforme di gioco e alle applicazioni di gioco nonché al sistema dei conti di gioco del concessionario e al software deputato al calcolo ed all’invio al
sistema centralizzato dei relativi message digest. L’accesso alle funzionalità di gioco e di gestione del conto di gioco può avvenire esclusivamente solo dopo aver effettuato l’accesso al conto di
gioco da parte del giocatore che deve avvenire utilizzando le proprie credenziali di accesso impostate in fase di registrazione. Le funzionalità di gioco che non richiedono un pagamento in denaro
devono essere rese disponibili anche senza l’accesso al conto di gioco da parte del giocatore.
Deve essere previsto un time-out massimo di 20 minuti dopo l’accesso al conto di gioco da parte del giocatore che, in caso di inattività dell’utente, inibisca l’accesso alle funzionalità di gioco e di gestione del conto di gioco; è fatta salva la possibilità per l’utente di impostare autonomamente un diverso valore, comunque inferiore a 60 minuti. La sessione utente termina nei seguenti casi:
a) se il giocatore notifica al sistema del concessionario la conclusione della sessione utente;

b) in caso di superamento del limite di time-out;

c) se esistono condizioni determinate dal concessionario e documentate che richiedono la conclusione della sessione utente;
d) in caso di chiusura forzata del sito o delle app.
Nei casi in cui la sessione utente termini generando l’interruzione di un’attività di gioco, il ripristino dell’attività interrotta dovrà essere garantito al successivo accesso tutelando sempre il normale
svolgimento del gioco. Durante la sessione utente deve essere prevista la visualizzazione di specifici alert da attivarsi ogni qualvolta siano raggiunte soglie di spesa e/o di tempo in funzione dell’età e delle abitudini di gioco del giocatore; la soglia di spesa non può essere superiore a 100 euro per sessione utente mentre la soglia di tempo non può essere superiore ad un’ora.
Per l’esercizio dell’azione di vigilanza e di controllo da parte di ADM devono essere rese disponibili in tempo reale tutte le informazioni memorizzate relativamente agli ultimi sei mesi, nonché le informazioni contabili relativamente agli ultimi due anni. Decorso tale periodo di tempo, tali informazioni, qualora non più disponibili in tempo reale, devono essere comunque conservate almeno per i successivi cinque anni, garantendone l’integrità, la leggibilità e l’accesso. Su tali informazioni devono poter essere realizzate specifiche interrogazioni in tempo reale, con intervalli temporali definibili
dall’utente per ogni singolo componente del sistema del concessionario, con possibilità di visualizzare, entro il limite massimo di 48 ore, il risultato delle interrogazioni effettuate e di esportare il
risultato delle interrogazioni stesse. Al giocatore deve essere fornita una funzionalità che consenta l’autoesclusione dal gioco o da una o più tipologie di gioco tra quelle indicate all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, con l’opzione di autoesclusione a tempo determinato e a tempo indeterminato. Tale funzionalità deve essere presente anche nel sistema di presentazione dell’offerta di gioco.

Al giocatore deve essere fornita anche una funzionalità di revoca dell’autoesclusione a tempo indeterminato, che deve essere disponibile non prima che siano trascorsi nove mesi dal momento
dell’autoesclusione. L’eventuale riattivazione su richiesta del giocatore dopo i nove mesi di un autoescluso a tempo indeterminato avviene sette giorni dopo l’invio della comunicazione al concessionario. Un’autoesclusione a tempo determinato può essere trasformata in una a tempo indeterminato su richiesta del giocatore.
L’autoesclusione può essere effettuata per il singolo concessionario ovvero trasversalmente per tutti i concessionari. Il giocatore autoescluso trasversalmente oltre a non poter giocare, non può aprire
nuovi conti e non può effettuare ricariche e ricevere bonus. Il concessionario può autoescludere trasversalmente solo persone fisiche che hanno o hanno avuto un conto con il concessionario stesso
In caso di autoesclusione, deve essere assicurato che, con effetto immediato, sia effettuata contestualmente la disconnessione automatica di tutte le sessioni utente attive e tale autoesclusione sia
comunicata al sistema centralizzato; deve essere sempre garantito il completamento di eventuali attività di gioco già avviate prima dell’autoesclusione. Deve essere comunque possibile per il giocatore accedere al proprio conto di gioco, per la sua gestione.
Non deve essere consentita la creazione di un conto di gioco ad un giocatore che, al momento della richiesta di creazione, risulti autoescluso dal gioco.
Al giocatore deve essere fornita una funzionalità che consenta di impostare autolimitazioni al gioco, in un arco temporale che può essere giornaliero, settimanale, mensile o annuale, in termini di tempo (inteso come tempo trascorso tra l’inizio e la fine delle sessioni utente), spesa (intesa come importi giocati meno importi vinti e rimborsati), perdita di denaro (intesa come ricariche meno prelievi effettuati) e ricariche. Tale funzionalità deve essere presente anche nel sistema di presentazione dell’offerta di gioco. I limiti impostati non possono avere un valore indeterminato.
Le ricariche del conto di gioco devono avvenire mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ovvero, se effettuate presso un punto vendita ricariche e nel
limite complessivo settimanale di cento euro, in contanti o con altri strumenti di pagamento; i prelievi dal conto di gioco devono avvenire mediante strumenti di pagamento già precedentemente
indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest’ultimo già validati.

In caso di superamento dei limiti impostati dal giocatore deve essere assicurato che, con effetto immediato, sia impedita qualsiasi attività di gioco in tutte le sessioni utente attive e sia effettuata apposita comunicazione al sistema centralizzato; deve essere sempre garantito il completamento di eventuali attività di gioco già avviate prima del raggiungimento dei limiti impostati dal giocatore.
Deve essere, comunque, possibile per il giocatore accedere al proprio conto di gioco, per la sua gestione e per l’eventuale modifica dei limiti impostati. Qualora i limiti siano modificati in senso restrittivo i nuovi valori devono avere effetto immediato; in caso contrario la modifica ha effetto a partire dal settimo giorno successivo, tranne nel caso in cui si modifichino i parametri impostati in fase di prima attivazione del conto di gioco dove la modifica avrà effetto a partire dal giorno successivo.

In caso di autoesclusione da parte del giocatore, i valori di autolimitazione al gioco, impostati dal giocatore, devono rimanere validi anche in caso di successiva revoca dell’autoesclusione.
Ulteriori autolimitazioni al gioco, diverse da quelle precedenti, possono essere impostate dal concessionario; in tal caso l’informazione deve essere notificata al giocatore con almeno un anticipo di sette giorni.
Il sistema del concessionario deve prevedere funzionalità che consentano di sospendere/bloccare l’accesso al giocatore nei casi previsti dal contratto di conto di gioco. Tali funzionalità devono
consentire la memorizzazione in un registro informatizzato delle motivazioni che hanno determinato la sospensione/blocco. Per la durata del periodo di sospensione/blocco, al giocatore non può
essere impedito di ritirare dal proprio conto di gioco le somme relative alle vincite, tranne nei casi in cui la motivazione della sospensione/blocco non proibisca tale operazione.
Il sistema del concessionario non deve indurre o costringere il giocatore a completare le attività avviate durante l’utilizzo del sito o delle app.

5. SISTEMA DI GIOCO
I sistemi di gioco raggruppano le tipologie di gioco di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, come di seguito indicato:
1) scommesse a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi e scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
2) scommesse su eventi simulati;
3) scommesse a quota fissa e a totalizzatore relativi alle corse dei cavalli;
4) concorsi pronostici sportivi e scommesse a totalizzatore non ippiche;
5) giochi di ippica nazionale e concorsi pronostici ippici;
6) giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa e il bingo a distanza;
7) ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso.
Possono essere messe a disposizione del giocatore simulazioni di gioco gratuite che non devono differire in alcun aspetto e garantire lo stesso comportamento rispetto a quelle dove viene impiegato denaro, nel rispetto dei regolamenti di gioco.

6. PIATTAFORMA DI GIOCO
Le piattaforme di gioco riferite a tipologie di gioco che restituiscono in vincita una percentuale, stabilita nei regolamenti delle singole tipologie di gioco, delle somme giocate, devono determinare l’esito
delle giocate tramite un generatore di numeri casuali (RNG). Il RNG può essere realizzato con programmi software e/o dispositivi hardware e non deve risiedere nelle applicazioni di gioco; i numeri
casuali devono essere generati, ai fini della determinazione degli esiti di ciascuna giocata, rispettando le proprietà di casualità, indipendenza statistica, equiprobabilità, non riproducibilità, imprevedibilità ed indeducibilità del seme; i numeri casuali e gli esiti che ne derivano non devono essere accessibili, prima di essere utilizzati dall’applicazione di gioco.
Il giocatore deve poter sempre visualizzare l’ultima giocata, laddove prevista in base alla singola tipologia di gioco, tramite riproduzione visiva della giocata o con una descrizione dettagliata non grafica, fornendo quantomeno le seguenti informazioni:
a) data e ora della giocata;
b) codice identificativo della giocata assegnato da ADM, comprensivo del timestamp;
c) risultato finale del gioco, graficamente o tramite un messaggio di testo;
d) l’importo totale giocato e la sua eventuale suddivisione;
e) l’importo dell’eventuale vincita (ivi compresi eventuali jackpot);
f) i risultati di eventuali fasi intermedie della giocata.
Per l’esercizio dell’azione di vigilanza e controllo da parte di ADM deve essere sempre garantita la ricostruzione delle partite giocate negli ultimi sei mesi, non necessariamente in formato grafico.

7. APPLICAZIONE DI GIOCO
La restituzione in vincita di una percentuale delle somme giocate (RTP) deve rispettare i limiti imposti dalle norme e dai regolamenti di gioco. I giochi non devono essere progettati in modo tale da dare al giocatore la falsa impressione di avere maggiori probabilità di vincita rispetto a quella reale o dare al giocatore l’impressione, più frequentemente di quanto le regole del gioco non permettano naturalmente, di poter conseguire la vincita massima per indurlo a continuare a puntare. Ciascun gioco deve essere corredato dalle relative regole (comprensive delle specifiche di utilizzo degli eventuali jackpot, dell’indicazione del RTP e della determinazione del montepremi di gioco) e istruzioni di gioco. Tali regole ed istruzioni devono essere sempre consultabili dal giocatore.
Tutte le informazioni (visive, sonore, scritte o iconiche) dell’applicazione di gioco non devono riportare contenuti osceni, illeciti o offensivi. Il nome dell’applicazione di gioco deve essere chiaramente visibile al giocatore.
L’importo della giocata (e, ove possibile, il suo equivalente in crediti) dovrà essere chiaramente visibile al giocatore. Qualora il gioco visualizzi crediti di gioco, il valore di conversione dovrà essere
visualizzato al giocatore. L’applicazione di gioco deve indicare, laddove previsto, l’importo minimo e massimo consentito per la giocata, la potenziale vincita ed il risultato della giocata.
Non sono consentiti automatismi che eseguano puntate o sequenze di puntate in modo automatico senza esplicita azione di accettazione da parte del giocatore. In particolare, non è consentito riproporre giocate precedenti in autonomia e che allo scadere di un tempo predefinito vengano acquisite dall’applicazione di gioco senza accettazione esplicita da parte del giocatore (es: ripetizione dell’ultima puntata). Ciascuna applicazione di gioco può essere disabilitata e/o disattivata solo ed esclusivamente in assenza di attività di gioco.

8. SISTEMA DI ACCETTAZIONE DEL GIOCO
Il sistema di accettazione del gioco è il componente del sistema di gioco, collegato con il sistema centralizzato tramite la rete telematica del concessionario.
Qualora il concessionario utilizzi sistemi di gioco di un concessionario fornitore di servizi, il collegamento con il sistema centralizzato avviene per il tramite della rete telematica del
concessionario fornitore di servizi. Il sistema di accettazione del gioco comprende quantomeno:

 una interfaccia con le piattaforme di gioco;

 una interfaccia con il sistema dei conti di gioco del concessionario;
 una interfaccia con il sistema centralizzato per ciascuna tipologia di gioco

Le interfacce con le piattaforme di gioco devono essere modulari ed indipendenti per ciascuna piattaforma di gioco. Le interfacce con il sistema centralizzato devono garantire il rispetto
di quanto stabilito dai relativi protocolli di comunicazione e ognuna di esse deve essere modulare ed indipendente.
L’interfaccia verso il sistema dei conti di gioco del concessionario di un concessionario fornitore di servizi deve garantire anche il colloquio con il sistema dei conti di gioco del concessionario che
utilizza il suo sistema di gioco.

9. CONCESSIONARIO FORNITORE DI SERVIZI
Qualora un concessionario fornitore di servizi metta a disposizione di altri concessionari i propri sistemi di gioco, questi devono risultare fisicamente o logicamente separati, laddove possibile in base
alla tipologia di gioco. Deve sempre essere possibile isolare i dati riferibili a ciascun concessionario. Salvo i casi in cui l’infrastruttura del concessionario fornitore di
servizi sia realizzata con soluzioni di cloud computing, tale infrastruttura non deve risultare condivisa con altri concessionari fornitori di servizi.

10. SISTEMA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DI GIOCO (SITO INTERNET E/O APP)
All’interno del sito internet e delle app, devono essere chiaramente visibili quantomeno i seguenti contenuti informativi:
 la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita IVA nonché la sede legale del concessionario;
 il codice identificativo della concessione;
 il logo o il marchio del concessionario;
 il logo di ADM e il logo “gioco legale e responsabile”;
 il divieto di gioco ai minori;
 elementi dell’offerta del gioco, includendo gli elementi caratterizzanti delle singole tipologie di gioco quali, ad esempio, a titolo esemplificativo: costo per la partecipazione al
gioco, eventuali montepremi e relative modalità di ripartizione, modalità di gestione di eventuali bonus;
 i regolamenti di gioco e le istruzioni per la partecipazione;
 le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento;
 gli orari di apertura del gioco;
 le modalità e i tempi per l’accredito delle vincite e dei rimborsi e per i prelievi dai conti di gioco;
 i requisiti minimi richiesti alle postazioni dei giocatori per la partecipazione al gioco a distanza;
 i recapiti per il servizio di assistenza al giocatore;
 le funzionalità relative all’autoesclusione dal gioco e all’autolimitazione;
 le domande frequenti;
 i link verso i siti istituzionali legati al mondo dei giochi e, in particolare, a quello di ADM;
 la normativa vigente in materia del gioco a distanza e ogni altro provvedimento di ADM relativo ai giochi da esso disciplinati;
 l’atto convenzionale di concessione;
All’interno del sito e delle app devono essere, inoltre, chiaramente visibili oltre al divieto di gioco ai minori, avvisi e/o link contenenti
quantomeno:
 informazioni sui potenziali rischi legati al gioco d’azzardo e i recapiti a cui rivolgersi per avere assistenza in caso di problemi con il gioco;
 informazioni pratiche e accurate sui giochi, regole e probabilità di vincita;
 un elenco di misure sulla tutela del giocatore, con la possibilità per il giocatore di utilizzare tali misure;
 un link evidente ai termini ed alle condizioni accettate dal giocatore accedendo e giocando sul sito o sulle app;
 un link evidente alle norme sulla protezione dei dati personali applicate dal concessionario;
 un link evidente al sito internet di ADM;
 un sistema semplice ed evidente/visibile per informare il giocatore del diritto a esprimere reclami nei confronti del concessionario; tale sistema deve prevedere un link al Portale delle segnalazioni di ADM.
Sul sito e sulle app deve essere sempre disponibile, per ciascun gioco di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa e il bingo a distanza, l’informazione a consuntivo relativa a periodi di tempo di durata pari a ciascun mese del calendario, dell’ammontare assegnato in vincite ai giocatori rapportato alla raccolta.
Sul sito e sulle app deve essere sempre disponibile un servizio di assistenza per le problematiche relative all’accesso al gioco e alla fruizione dei contenuti.
Il sito e le app devono essere sviluppati in lingua italiana, fatto salvo per i termini tecnici di uso comune. Eventuali funzionalità software necessarie per il corretto funzionamento del sito e delle app, da installare sui dispositivi del giocatore, devono prevenire la perdita, il danneggiamento, il furto o la compromissione dei dati e ridurre i rischi derivanti dalle minacce provenienti da codici malevoli nonché assicurare l’esclusiva connessione ai componenti del sistema del concessionario.

1. RETE TELEMATICA DI COLLEGAMENTO PER IL TRASPORTO DELLE INFORMAZIONI
La rete telematica di collegamento, le cui connessioni devono essere intestate al concessionario, deve essere basata su soluzioni tecnologiche standard di mercato offerte dagli operatori di
telecomunicazioni e deve implementare tecnologie di sicurezza in grado di assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati scambiati nonché assicurare la continuità del servizio durante le operazioni di
gioco, in ogni circostanza, indipendentemente dal carico del sistema del concessionario.
Il colloquio tra il sistema del concessionario e il sistema centralizzato è definito dai protocolli di comunicazione definiti e resi disponibili da ADM.
Qualora, per il colloquio tra i componenti del sistema del concessionario, siano utilizzati protocolli di comunicazione proprietari, tali protocolli devono possedere caratteristiche analoghe a
quelle previste per il trasporto delle informazioni sulla rete telematica di collegamento.
Le specifiche di collegamento tra le apparecchiature di frontiera e la sede del sistema centralizzato, sono ad oggi basate su reti dedicate Lan-to-Lan FastEthernet fino a 100 Mbps, dove vengono messe a
disposizione porte Ethernet o FastEthernet su switch layer3, o su connessione tramite VPN su Internet vincolata all’utilizzo di tecnologie specifiche. I collegamenti realizzati sono vincolati alla compatibilità con i sistemi informatici del sistema centralizzato e devono essere ridondati al fine di garantire il costante e continuo colloquio tra i sistemi coinvolti.
Ove disponibile un collegamento SPC (Sistema Pubblico di Connettività), tale collegamento è utilizzabile, esclusivamente per le scommesse ippiche, per lo scambio di informazioni da e verso il
sistema centralizzato. Resta ferma la limitazione per tale tipologia di collegamento al solo territorio nazionale italiano. La rete telematica di collegamento deve essere costantemente
monitorata al fine di essere protetta da minacce esterne, mantenendo la sicurezza dei sistemi e delle applicazioni che utilizzano la rete stessa, incluse le informazioni in transito, che devono essere protette al fine di prevenire trasmissioni incomplete, errori di instradamento, attacchi informatici di qualunque tipo oltre a garantire integrità e riservatezza dei messaggi scambiati.
L’attuazione delle funzionalità richieste per l’esercizio e la raccolta dei giochi di cui al decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, comporta un continuo scambio di informazioni, in tempo reale, tra il sistema del concessionario e il sistema centralizzato, su rete dedicata alla trasmissione dati da utilizzarsi esclusivamente per la gestione dei giochi stessi. A tal fine il concessionario deve:
1. trasmettere al sistema centralizzato, ove previsto dalla singola tipologia di gioco, le informazioni propedeutiche alla raccolta del gioco nel rispetto dei protocolli di comunicazione
delle singole tipologie di gioco;
2. raccogliere, in tempo reale, le giocate attraverso la propria rete telematica di collegamento;
3. trasmettere, in tempo reale, al sistema centralizzato i dati delle giocate al fine di ottenere il codice univoco per la convalida della ricevuta di partecipazione o del diritto di partecipazione;
4. movimentare il conto di gioco del giocatore, a seguito della ricezione da parte del sistema centralizzato del codice univoco ottenuto in fase di convalida della ricevuta di partecipazione o del diritto di partecipazione, attraverso l’addebito della giocata o della posta di gioco, comprensivo dell’importo bonus eventualmente utilizzato dal giocatore;

5. trasmettere al sistema centralizzato, ove previsto dalla singola tipologia di gioco, le informazioni necessarie per la definizione dello stato delle giocate nel rispetto dei protocolli di comunicazione delle singole tipologie di gioco;
6. movimentare il conto di gioco del giocatore, a seguito della verifica positiva da parte del sistema centralizzato delle giocate vincenti o da rimborsare, attraverso il pagamento delle vincite o dei rimborsi e il loro accredito, comprensivo dell’importo bonus eventualmente vinto dal giocatore;
7. movimentare il conto di gioco del giocatore, in caso di ricarica, prelievo, assegnazione di bonus e rettifiche del conto di gioco, esclusivamente dopo la ricezione da parte del sistema
centralizzato dell’esito positivo riferito alla richiesta di memorizzazione;

8. trasmettere al sistema centralizzato, in tutti i casi di movimentazione del conto di gioco del giocatore, il saldo del conto di gioco con evidenza della quota di bonus.
Qualora il concessionario utilizzi uno o più sistemi di gioco messi a disposizione da un concessionario fornitore di servizi le attività di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 devono essere effettuate dal concessionario
fornitore di servizi. Per tutte le altre attività, le informazioni  necessarie all’effettuazione delle stesse, se in possesso del concessionario fornitore di servizi, devono essere trasmesse da
quest’ultimo al concessionario. Il trasporto delle informazioni deve avvenire secondo i protocolli di comunicazione definiti e resi disponibili da ADM, che definiscono la tipologia di dati trasmessi al sistema centralizzato (relativi sia alle singole tipologie di gioco che al sistema dei conti di gioco del concessionario), la struttura dei messaggi applicativi e i livelli di trasporto utilizzati per la comunicazione nonché gli standard di sicurezza adottati.
Per garantire autenticazione, riservatezza e integrità dei dati contenuti nei messaggi scambiati tra il sistema del concessionario e il sistema centralizzato, i messaggi stessi devono rispettare i meccanismi di sicurezza e le modalità di utilizzo stabiliti nei protocolli di comunicazione.

12. SISTEMA DEI CONTI DI GIOCO DEL CONCESSIONARIO
La registrazione di un giocatore, al fine dell’apertura di un conto di gioco, è subordinata alla comunicazione al sistema centralizzato dei dati identificativi del giocatore e del codice univoco di identificazione del conto di gioco, nonché all’avvenuta convalida da parte di ADM. Tale conto di gioco è attivato solo a seguito dell’avvenuta conferma da parte del giocatore del ricevimento del codice univoco di identificazione, dell’impostazione delle proprie credenziali di accesso e dell’avvenuta impostazione da parte del giocatore stesso dei parametri di autolimitazione del gioco che, in fase di prima attivazione, non possono prevedere un tempo superiore a tre ore giornaliere (inteso come tempo trascorso tra l’inizio e la fine delle sessioni utente), una spesa superiore a cento euro al giorno (intesa come importi giocati meno importi vinti e rimborsati) e un importo di ricariche superiore a duecento euro al giorno.
Nel sistema dei conti di gioco del concessionario è consentita la registrazione di un solo conto di gioco per ciascun giocatore. Conti di gioco intestati a giocatori con età compresa fra i 18 e i 24 anni
devono prevedere necessariamente, in fase di prima attivazione, limiti massimi di ricarica non superiori a cinquanta euro al giorno, limiti massimi di tempo non superiori a due ore al giorno (inteso come tempo trascorso tra l’inizio e la fine delle sessioni utente) e una spesa non superiore a 50 euro al giorno (intesa come importi giocati meno importi vinti e rimborsati). Il sistema dei conti di gioco del concessionario deve prevedere tecniche di autenticazione a più fattori come unico meccanismo di accesso ai conti di gioco. Successivamente all’accesso al conto di gioco da parte del giocatore
deve essere visualizzata la data e l’orario, espresso in ore-minutisecondi, dell’ultimo accesso.
In tutti i casi in cui il concessionario ritenga sia stato eseguito un tentativo di accesso non autorizzato al conto di gioco del giocatore, deve darne avviso al giocatore stesso con le modalità ritenute più
idonee per evitarne l’utilizzo fraudolento. Il sistema dei conti di gioco del concessionario deve prevedere la possibilità per il giocatore di chiedere la chiusura del proprio conto di gioco. Le eventuali somme giacenti sul conto di gioco, anche con riferimento a quelle eventualmente accreditate successivamente alla chiusura del conto, devono essere riconosciute al giocatore nei modi e
nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
L’accesso da parte del giocatore a un conto di gioco chiuso non deve consentire ricariche e/o attività di gioco. Non deve essere consentito l’accesso ai conti di gioco non movimentati da tre anni.
Il sistema dei conti di gioco del concessionario deve possedere funzionalità per la gestione degli strumenti di pagamento. Il sistema dei conti di gioco del concessionario, dopo l’attribuzione
del codice univoco della giocata da parte del sistema centralizzato, provvede a contabilizzare sul conto di gioco del giocatore i relativi addebiti e gli eventuali accrediti in caso di vincite o rimborsi nonché tutti gli ulteriori elementi identificativi della giocata.
Il sistema dei conti di gioco del concessionario, per ogni conto di gioco, deve garantire la memorizzazione quantomeno delle seguenti informazioni, comprensive dei dettagli di ciascuna operazione:
 ricariche;
 accrediti delle vincite e dei rimborsi;
 addebiti delle giocate o della posta di gioco;
 prelievi;
 bonus totale;
 bonus per ciascuna tipologia di gioco, la cui somma deve coincidere con il bonus totale.
Concorrono alla formazione del saldo del giocatore tutte le voci su elencate.
Gli importi richiesti dal giocatore in fase di prelievo non possono comprendere somme relative ai bonus.
I bonus assegnati dal concessionario sono utilizzabili esclusivamente per attività di gioco.
Il concessionario deve rendere disponibile e facilmente accessibile al giocatore lo stato di utilizzo del bonus e i requisiti di gioco necessari per il soddisfacimento delle condizioni di utilizzo dello stesso.
La contabilizzazione degli accrediti riferite a vincite o a rimborsi deve avvenire entro un’ora dal momento della certificazione ufficiale del verificarsi dell’evento che determina la vincita o il rimborso ovvero entro un’ora dal momento in cui il giocatore richiede le somme a disposizione riferite ai diritti di partecipazione acquisiti, fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti specifici relativi ai singoli giochi.
La messa a disposizione delle somme richieste dal giocatore in fase di prelievo deve avvenire entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta pari al giorno della richiesta degli importi di cui il giocatore ha disposto il prelievo dal conto di gioco, fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti specifici relativi ai singoli giochi.
Il concessionario è responsabile della corretta contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore nei modi convenuti entro e non oltre sette giorni dalla richiesta del prelievo e con valuta pari al giorno della richiesta degli importi di cui il giocatore ha disposto il prelievo dal conto di gioco, fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti specifici relativi ai singoli giochi; assicura altresì la chiara e trasparente informazione delle modalità e dei tempi delle procedure di prelievo sul proprio sito web e su ogni altro sito web e canale a distanza eventualmente utilizzati.
Per le operazioni di ricarica e prelievo devono essere utilizzati esclusivamente strumenti di pagamento che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari e intestati al titolare del conto di gioco.
Se effettuate presso un punto vendita ricariche e nel limite complessivo settimanale di cento euro, sono consentite operazioni di ricarica in contanti o con altri strumenti di pagamento.
Per le ricariche effettuate presso un punto vendita ricariche il sistema dei conti di gioco del concessionario, oltre a memorizzare i dettagli dello strumento di pagamento utilizzato,
deve possedere meccanismi di controllo atti a impedire il superamento della soglia di cento euro settimanali.

Devono essere adottate misure tecniche di geo-localizzazione degli indirizzi IP dei dispositivi utilizzati dai singoli giocatori, deve essere impedito l’accesso a siti e/o app gestiti direttamente dal
concessionario ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate che offrono servizi di gioco diversi da quelli consentiti da ADM, deve escludersi per i consumatori residenti in Italia l’offerta dei giochi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a f) attraverso siti diversi da quelli gestiti dal concessionario in aderenza a quanto previsto dalla concessione, ancorché gestiti dallo stesso
concessionario direttamente o attraverso società controllanti, controllate o collegate.

Il sistema dei conti di gioco del concessionario deve rendere disponibile immediatamente e automaticamente al giocatore il resoconto delle operazioni effettuate relative a un periodo di almeno 30
giorni precedenti ovvero, nel caso di richieste per periodi superiori, il concessionario renderà disponibili tali informazioni con una tempistica stabilita dal concessionario stesso. Tale resoconto dovrà
riportare, in ordine cronologico, per ciascuna operazione effettuata i seguenti elementi minimi:
 timestamp dell’operazione effettuata;
 tipologia di gioco;
 causale dell’operazione effettuata;
 importo della giocata;
 importo delle eventuali vincite e/o rimborsi;
 identificativo univoco della ricevuta di partecipazione o del diritto di partecipazione rilasciato dal sistema centralizzato;
 informazioni relative alle operazioni di ricarica;
 informazioni relative alle operazioni di prelievo;
 informazioni relative ai bonus assegnati;
 eventuali ulteriori dettagli utili al chiarimento dell’operazione effettuata.
Il sistema dei conti di gioco del concessionario deve:
 mantenere in un registro di sistema (log) contenente tutti i numeri di autorizzazione rilasciati dai gestori dei servizi a seguito dell’approvazione della transazione;
 possedere funzionalità in grado di individuare automaticamente i conti di gioco non movimentati da tre anni e gli importi da devolvere all’Erario, avendo cura di segnalare contestualmente
al sistema centralizzato tali informazioni;
 mantenere un registro informatizzato delle operazioni relative ai conti di gioco, memorizzando tutte le seguenti informazioni, consultabili anche tramite strumenti di reporting di semplice utilizzo:
– dati sull’identità del giocatore (ivi compresi i risultati della verifica dell’identità del giocatore);
– dettagli del conto di gioco e saldo aggiornato;
– modifiche ai dati del conto di gioco, inclusi gli strumenti di pagamento associati;
– consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy;
– le autolimitazioni impostate dal giocatore stesso dal momento della sua registrazione;
– le autoesclusioni impostate dal giocatore dal momento della sua registrazione;
– i dettagli di eventuali conti di gioco precedenti intestati al giocatore, ivi comprese le motivazioni della chiusura;
– la cronologia delle ricariche/prelievi;
– la cronologia della giocata con informazioni relative quantomeno alla tipologia di gioco, alla giocata effettuata, ammontare delle giocate e dell’eventuale relativa vincita e/o rimborso.
Il sistema dei conti di gioco del concessionario deve essere in grado di generare i seguenti rendiconti tramite strumenti di reporting:
 una lista di tutti i conti di gioco ad una certa data impostabile tramite lo strumento di reporting; il risultato di questa lista dovrà contenere informazioni relative allo stato del conto di
gioco (aperto, chiuso, sospeso o non movimentato da tre anni) e l’eventuale data di passaggio tra i diversi stati, nome, cognome, codice fiscale, identificativo del giocatore e data di
registrazione;
 una lista di tutti i conti di gioco, ad una certa data impostabile tramite lo strumento di reporting, in cui uno o più ricariche, prelievi o vincite del giocatore abbiano superato un certo limite.
Il limite dovrà essere rapportato alle singole transazioni, come pure per l’insieme delle transazioni, per un periodo di tempo definito dall’utente.

 

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