21 Novembre 2024 - 10:37

Giochi. Legge di Bilancio: tutti gli emendamenti presentati su scommesse, apparecchi e bingo

Sono numerosi gli emendamenti presentati ai quattro articoli relativi al settore dei giochi pubblici presenti nella legge di Bilancio. Ve li proponiamo – in anteprima – in maniera integrale.

14 Novembre 2024

Sono numerosi gli emendamenti presentati ai quattro articoli relativi al settore dei giochi pubblici presenti nella legge di Bilancio. Ve li proponiamo – in anteprima – in maniera integrale.

ART. 12.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente comma e conseguentemente negare l’autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vi- genti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma.

12.1. Quartini, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Sergio Costa.

Sopprimere il comma 3.

12.2. Quartini, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Al comma 3, sostituire le parole: compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento con le seguenti: pari al 70 per cento.

* 12.3. Mantovani, Trancassini.
* 12.4. Pella, Cannizzaro.

 

ART. 13.

 

Sopprimerlo. Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 23 milioni di euro per l’anno 2025, di 69 milioni per l’anno  2026, di 6 milioni di euro per l’anno 2027, di 3 milioni per l’anno 2028.

13.1. Grimaldi, Borrelli.

Sopprimerlo. Conseguentemente: all’articolo 40, comma 1, sostituire le parole: euro 500.000 annui con le seguenti: 5 milioni di euro annui; all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni di euro  fino alla fine del comma con le seguenti: 115,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 195,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

13.3. Pastorella, Bonetti.                                                                                                                                                                                                                                        Sopprimerlo. Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 70 milioni di euro per l’anno 2025, di 150 milioni per l’anno  2026, di 150 milioni di euro per l’anno 2027 e di 200 milioni a decorrere dall’anno 2028.

13.4. Pastorella.

Sopprimerlo
* 13.5. Vaccari, Ciani, Quartini, Madia, Serracchiani, Malavasi, Merola, Marino, Bonelli.
* 13.6. Piccolotti, Grimaldi.
* 13.7. Quartini, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo.

Sostituirlo con il seguente: Art. 13. (Tassazione sulle transazioni finanziarie)
1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 491 è inserito il seguente: « 491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d’investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un’imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell’operazione di vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L’aliquota dell’imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L’imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall’imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE)n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall’imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliere realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario »;
b) al comma 495: 1) al primo periodo, le parole: « agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492 » sono sostituite dalle seguenti: « agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-bis e 492 » 2) al quarto periodo, le parole:« aliquota dello 0,02 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « aliquota non superiore allo 0,1 per cento » e le parole: « che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « in una giornata di borsa »;
3) al quinto periodo, le parole: « Tale soglia » sono sostituite dalle seguenti: « Tale saldo », le parole: « al 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 50 per cento » e dopo le parole: « ordini trasmessi » sono aggiunte le seguenti: « per ciascuno strumento finanziario ».
2. Le maggiori entrate conseguite ai sensi del comma 1 sono versate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

13.8. Donno, Carmina, Dell’Olio, Torto.

Sostituirlo con il seguente: Art. 13. (Fondo per le emergenze nazionali).
1. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Conseguentemente, in relazione agli oneri pari a 50 milioni a decorrere dal 2025, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

13.9. Quartini, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Sostituirlo con il seguente: Art. 13. (Fondo disturbo patologico) 1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per un importo pari ad euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 70 milioni di euro per l’anno 2025, di 150 milioni per l’anno 2026, di 150 milioni di euro per l’anno 2027 e di 200 milioni a decorrere dall’anno 2028.

13.10. Fenu, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sopprimere il comma 1. Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 70 milioni per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

* 13.11. Furfaro, Malavasi, Girelli, Stumpo.

* 13.12. Donno, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

Al comma 2, sostituire le parole: « 50 milioni di euro » con le seguenti: «100 milioni di euro»; Conseguentemente: al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al primo periodo è ridenominato « Fondo nazionale perdite e danni ». dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. All’articolo 44 del Codice di protezione civile, ovunque ricorrono, le parole:« Fondo per le emergenze nazionali» sono sostituite dalle seguenti: « Fondo nazionale perdite e danni.»; all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole da: 120 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 70 milioni per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

13.13. Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto, Sergio Costa.

 

ART. 14.

 

Sopprimerlo. Conseguentemente, all’articolo 7, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell’ambientee della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.

14.1. Quartini, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: di euro 108.000 con le seguenti: di euro 300.000.

14.2. Grimaldi, Borrelli.

Al comma 1, lettere a), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2025. Conseguentemente: al medesimo comma 1: alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2025; alla lettera c), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2025; dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 2. La proroga di un anno è finalizzata all’indizione di nuove gare, da indire ed espletare entro il termine della stessa, per procedere entro il 1° gennaio 2026 con l’attribuzione delle nuove concessioni.

14.3. Grimaldi, Mari, Borrelli.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: euro 120 per ciascun apparecchio con le seguenti: euro 250 per ciascun apparecchio e le parole: euro 4.000
per ciascun diritto con le seguenti: euro 5.000 per ciascun diritto. Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai sensi del comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di  cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 47 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026.

14.4. Vaccari, Ciani, Quartini, Madia, Furfaro, Serracchiani, Malavasi, Merola, Marino, Bonelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 1-bis. Possono essere mantenuti in esercizio, in assenza della verifica tecnica e della certificazione previste dall’articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità indicate nei commi 2 e 3 del presente articolo, gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettera a) e lettera c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, installati prima del 1° gennaio 2003, e gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, aventi le caratteristiche degli apparecchi di cui alla lettera c-bis) e alla lettera c-ter) del medesimo articolo 110, comma 7, che risultano ancora installati alla data del 31 dicembre 2024, per i quali è stato rilasciato il nulla osta di messa in esercizio sulla base dell’autocertificazione prevista dalla regolamentazione amministrativa adottata con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del comma 7-ter del medesimo articolo 110. 1-ter. Con determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le modalità tecnico-amministrative attuative per la regolarizzazione degli apparecchi di cui al comma 1. 1-quater. Ai fini della regolarizzazione è corrisposta una somma una tantum di euro 200 per ciascun apparecchio.

14.5. Pella, Cannizzaro. dichiarato inammissibile il 15 novembre

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 7-quater sono aggiunti i  seguenti commi: « 8. Si considerano apparecchiature per il gioco lecito quelle installate in sale de-dicate utilizzate esclusivamente per offrire giochi di pura abilità e intrattenimento, senza vincita in denaro, erogati come contenuto digitale mediante accesso da remoto a piattaforme online. Rientrano tra le predette apparecchiature le console di gioco e i simulatori con licenze d’uso specifico, qualora installati in esercizi aperti al pubblico, e i personal computer, purché rispondenti alle caratteristiche di cui ai successivi commi 8-bis e 8-ter. 8-bis. Le apparecchiature di cui al comma 8 sono utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni di gioco, la formazione di classifiche e per la realizzazione del gioco simultaneo a distanza, nonché per l’aggiornamento delle memorie elettroniche e per operazioni di monitoraggio e controllo funzionali al gioco. Per finalità di controllo, sulle apparecchiature con architettura di tipo PC utilizzate per il gioco, la cronologia delle attività online compiute è conservata per almeno 5 anni. Tutte le apparecchiature sono univocamente identificate e, per ognuna di esse, è specificamente indicato il numero di postazioni di gioco collegate. 8-ter. I giochi di abilità di cui al comma 8 possono essere di tipo sportivo o strategico. Le categorie dei giochi di abilità e le caratteristiche di ciascuna categoria sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I giochi di abilità sono classificati indicando l’età consigliata per il gioco e la tipologia di contenuti, secondo il sistema di classificazione Pan European Game Information (PEGI) o sistema equivalente, e sono messi a disposizione soltanto sulle piattaforme online di cui al comma 8 e utilizzati esclusivamente sulle apparecchiature di cui al medesimo comma 8. A tal fine, i giochi devono essere provvisti di licenze d’uso specifiche per l’utilizzo negli esercizi aperti al pubblico e devono essere conformi alla regolamentazione amministrativa e tecnica stabilita dall’Agenzia delle dogane e dei  monopoli. 8-quater. Le piattaforme online di cui al comma 8 assicurano l’accesso da remoto solo ai giochi di cui al comma 8-ter e devono essere conformi alla regolamentazione amministrativa e tecnica stabilita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai fini di controllo, la cronologia delle attività online intercorse tra la piattaforma e le apparecchiature per il gioco ad essa collegate è conservata per almeno 5 anni. 8-quinquies. Le apparecchiature di cui al comma 8 sono installate unicamente in sale dedicate, denominate sale LAN (local area network), conformi alla regolamentazione amministrativa e tecnica stabilita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne definisce le caratteristiche specifiche tenendo conto dei seguenti criteri: a) le sale possono ospitare esclusivamente i giochi senza vincita in denaro di cui ai precedenti commi 7 e 8; b) l’accesso alle sale è consentito a un pubblico anche minore di anni 18, garantendo il rispetto dell’accesso ai soli giochi consentiti per limiti di età, sulla base della classificazione del sistema Pan European Game Information (PEGI) o altro analogo; c) le sale devono essere in possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui all’articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; d) le sale devono avere un numero minimo di apparecchi o postazioni di gioco installati non inferiore a 20; e) le sale devono avere caratteristiche minime di organizzazione degli spazi in grado di consentire la percezione dello scorrimento del tempo. Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero della salute, si provvede alla determinazione delle misure fisiche da adottare negli ambienti destinati a ospitare gli apparecchi e le apparecchiature di cui ai commi 7 e 7-quinquies; f) nelle sale non è consentita la raccolta di scommesse di qualsiasi tipo; g) è consentito l’utilizzo delle apparecchiature per la partecipazione a tornei, previa presentazione del relativo regolamento, secondo quanto stabilito con successivo provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale provvedimento stabilisce altresì le modalità di determinazione del relativo montepremi.».
1-ter. Le apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 8, del regio decreto 18giugno 1931, n. 773, le piattaforme online, i giochi offerti tramite le medesime piattaforme e le sale dedicate sono soggetti a specifiche autorizzazioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, disciplinate con provvedimento del direttore della medesima Agenzia e rilasciate previo versamento di una somma pari a 100 euro per ciascuna apparecchiatura di gioco utilizzata, 500 euro per ciascuna sala dedicata, 1.000 euro per ciascun gioco offerto, 5.000 euro per ciascuna piattaforma online utilizzata. Le autorizzazioni hanno durata di due anni e sono rinnovabili. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 8, è richiesta la presentazione di una perizia tecnica giurata sottoscritta da un professionista iscritto all’Ordine degli ingegneri – sezione dell’informazione – che valuta, sotto la propria responsabilità, la conformità e la rispondenza dei giochi alle caratteristiche e ai requisiti previsti dal comma 8-ter del citato articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dai relativi provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è pubblicato e aggiornato l’elenco delle apparecchiature di gioco, dei giochi e delle piattaforme online, nonché delle sale per i quali sono state rilasciate le autorizzazioni. 1-quater. I titolari delle piattaforme di gioco online e le piattaforme stesse devono avere sede in uno Stato dello Spazio economico europeo. 1-quinquies. Il contenuto del gioco può essere reso disponibile in streaming, per l’eventuale raccolta di scommesse a distanza, esclusivamente dai titolari delle concessioni ai sensi del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, a integrazione dell’offerta sul gioco virtuale. Nelle sale dedicate è vietata la raccolta di scommesse di qualunque tipo.  1-sexies. Sono consentiti tornei fra giocatori che prevedono premi, anche in denaro, il cui valore massimo non può superare, per i premi non in denaro, il valore di 1.000 euro per ogni premio, e, per i premi in denaro, il valore di 10.000 euro per ogni premio. Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di determinazione del relativo montepremi. Le attività di controllo dei tornei sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ai fini dei predetti controlli, l’organizzatore è tenuto alla presentazione del relativo regolamento, secondo quanto stabilito con successivo provvedimento  dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per la copertura degli oneri connessi al controllo dei tornei di cui al presente comma, è destinato all’Agenzia medesima l’8 per cento delle quote d’iscrizione. 1-septies. La partecipazione ai tornei che prevedono premi non in denaro è consentita anche ai minori di anni 14, previa autorizzazione genitoriale. In caso di tornei con premi in denaro, è ammessa la partecipazione esclusivamente ai giocatori maggiorenni. 1-octies. I gestori delle sale di cui all’articolo 110, comma 8-quinquies, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non possono mettere a disposizione del minore di anni 14, non accompagnato, gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 8, dello stesso regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per un tempo superiore a 2 ore consecutive. Ferme le altre responsabilità previste dalla normativa vigente, il gestore delle sale dedicate è responsabile di eventuali danni o lesioni riportati nel corso delle attività di gioco da soggetti minori di anni 14. 1-novies. I gestori delle sale di cui  all’articolo 110, comma 8-quinquies, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i titolari e i gestori delle piattaforme online, i proprietari e detentori delle apparecchiature e dei giochi di cui al comma 8 del medesimo articolo 110 devono essere in possesso deiseguenti requisiti soggettivi: a) non aver riportato condanne, anche in primo grado, per reati contro i minori, per reati di altrattamento o violenza, per reati in materia di stupefacenti o reati collegati ad attività di stampo mafioso; b) non avere riportato condanne per reati riconducibili ad attività di gioco non lecito; c)  non essere incorsi nelle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 1-decies. Al fine di disciplinare il gettito tributario connesso alle nuove forme di gioco senza vincita in denaro erogate come contenuto digitale usufruibile mediante accesso da remoto a piattaforme online tramite le apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 8, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo l’articolo 14-quinquies è aggiunto il seguente:

« Art. 14-sexies. (Giochi senza vincita in denaro erogati mediante interfacce digitali) 1. Per il gioco senza vincita in denaro erogato come contenuto digitale usufruibile mediante accesso da remoto a piattaforme online, tramite le apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 8 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti la misura dell’imponibile medio forfettario annuo è pari a 15.000 euro. È sottoposta a tassazione la singola apparecchiatura di cui all’articolo 110, comma 8, del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero la singola postazione di gioco, qualora l’apparecchiatura consenta l’accesso da remoto a più postazioni. Per i grandi simulatori e le relative singole postazioni di gioco la misura dell’imponibile medio forfettario annuo è pari a 30.000 euro. 2. Sono soggetti passivi dell’imposta sugli intrattenimenti di cui al comma 1, i soggetti esercenti attività d’impresa che mettono a disposizione nelle sale da loro gestite le apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 8, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. ».

1-undecies. Alla Tariffa, di cui all’Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il punto 4 è aggiunto il seguente:
« 5 Erogazione di giochi senza vincita in denaro veicolati mediante piattaforme online come contenuti digitali accessibili tramite le apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 8, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ». L’aliquota dell’imposta sugli intrattenimenti di cui al punto 5 della Tariffa di cui all’Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è pari all’8 percento della base imponibile media forfettaria. Per i tornei di cui al precedente comma 5, l’organizzatore è soggetto al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 640, con un’aliquota pari all’8 per cento delle quote d’iscrizione.1-duodecies. All’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 9-quater è aggiunto il seguente:
« 9-quinquies. Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche normative di settore, in materia di apparecchiature di cui al comma 8, sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque mette a disposizione o consente l’uso di apparecchi di cui al comma 8 per lo svolgimento di competizioni, manifestazioni, concorsi, tornei che prevedano premi in denaro in violazione delle prescrizioni di legge è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell’esercizio da trenta a novanta giorni. La stessa sanzione pecuniaria è applicata, altresì, all’organizzatore o promotore delle competizioni, manifestazioni, concorsi, tornei non autorizzati. La sanzione pecuniaria è raddoppiata se a tali competizioni è consentita la partecipazione di minori di anni 18;
b) chiunque mette a disposizione o consente il gioco di cui al comma 8 in assenza di una o più delle autorizzazioni rispettivamente previste per gli apparecchi, i giochi, le piattaforme e le sale nei commi da 8-bis a 8-quinquies e nella relativa regolamentazione attuativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a 50.000 per ciascun apparecchio e alla chiusura dell’esercizio da quindici a sessanta giorni;
c) chiunque mette a disposizione o consente l’uso nelle sale di cui al comma 8-quinquies apparecchi con vincita in denaro o che si collegano a piattaforme non autorizzate che offrono giochi con vincita in denaro o scommesse è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000 per apparecchio e alla chiusura dell’esercizio da trenta a novanta giorni. Le presenti sanzioni sono triplicate nel caso in cui è consentito l’accesso al gioco con vincite in denaro ai minori di anni 18 e la sanzione della chiusura dell’esercizio è aumentata da quarantacinque a centottanta giorni;
d) in caso di utilizzo di apparecchi o giochi o piattaforme, ancorché autorizzati, con caratteristiche o modalità difformi dalle disposizioni contenute nei commi da 8-bis a 8-quinquies e nella relativa regolamentazione attuativa, è disposta la sanzione amministrativa da euro 2.500 a 10.000 per ogni apparecchio, gioco o piattaforma e la chiusura dell’esercizio fino a trenta giorni ».

1-terdecies. Al fine di consentire la regolarizzazione di tutte le sale di cui all’articolo 110, comma 8-quinquies, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, già operanti sul territorio alla data di entrata in vigore della presente norma, il gestore della sala presenta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disposizione, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le seguenti informazioni:
a) ragione sociale e sede legale;
b) indirizzo della sala ove viene effettuata l’attività di offerta di gioco, senza vincita e premi in denaro, erogata come contenuto digitale mediante accesso da remoto a piattaforme on line, tramite apparecchiature;
c) possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui all’articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
d) possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 8 del presente articolo;
e) dimensioni della sala e numero di apparecchiature di cui all’articolo 110, comma 8 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 presenti o, qualora l’apparecchio o congegno consenta l’accesso da remoto a più postazioni, numero delle postazioni di gioco;
f) piattaforme di gioco on line che erogano il gioco senza vincita in denaro utilizzate nella sala e relativi giochi offerti.

1-quaterdecies. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1-terdecies del presente articolo, oggetto di controllo successivo da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, consente alla sala di continuare transitoriamente l’attività fino al trentesimo giorno successivo alla data entro la quale saranno adottati dalla medesima Agenzia delle dogane e dei monopoli i provvedimenti attuativi previsti dalla precedente comma 1-ter, previo pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14.6. Pella, Cannizzaro. dichiarato inammissibile il 15 novembre


Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) quelli meccanici ed elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a due euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita ».

14.7. Pella, Cannizzaro. dichiarato inammissibile il 15 novembre

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 l’aliquota del prelievo erariale unico relativa agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 21,60% delle somme giocate. Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2025:
CP: –690.750.000;
CS: –690.750.000;

2026:
CP: –690.750.000;
CS: –690.750.000;

2027:
CP: –690.750.000;
CS: –690.750.000.

14.8. Pella,Cannizzaro                 

                                                                                                                                                                                                                       

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A partire dal 1° gennaio 2025 l’aliquota del prelievo erariale unico relativa agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 21,60% delle somme giocate. Al conseguente onere, pari a 280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni 2025, 2026 e 2027.

14.10. Pella,Cannizzaro.   


                   

                                                                                                                                                                                                             

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 30 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è abrogato.

14.11. Pella,Cannizzaro.      dichiarato inammissibile il 15 novembre                         


                                                                                                                                                                                         

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 5-bis è abrogato.

14.13. Pella,Cannizzaro.    dichiarato inammissibile il 15 novembre   


     

                                                                                                                                                                                                                       

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. (Revisione delle distanze dei punti della rete fisica di raccolta del gioco pubblico)

  1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore e al fine di evitare l’espulsione dall’abitato dei punti della rete fisica di raccolta del gioco pubblico e del gioco lecito nei centri urbani minori, sulla base di criteri definiti con proprio provvedimento anche all’esito di consultazione della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e tenuto conto di quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, provvede alla revisione delle distanze di detti punti fisici dalle strutture sensibili, riducendole in proporzione alla popolazione dell’area urbana di riferimento.
  2. Con il medesimo procedimento di cui al comma 1, ulteriori riduzioni delle distanze e modifiche degli orari di apertura possono essere introdotte all’esito della riforma di settore prevista dall’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, con riferimento alla qualificazione degli operatori e alla certificazione delle aree di gioco.
  3. Dalla revisione di cui al presente articolo non deve derivare l’incremento dei punti di offerta di gioco fisico.

14.14. Calderone, Pella, Cannizzaro.


     

                                                                                                                                                                                                          

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. (Ulteriore selezione diritti di gioco “dormienti”)

  1. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 15 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, ai fini di ottemperare pienamente alle regole di libera concorrenza e insediamento previsti dalla normativa vigente europea, anche alla luce dello stato di fatto determinato da fonti di regolazione secondarie che non consentono la celebrazione delle gare, si procede alla assegnazione dei titoli “dormienti” risultanti dalla abrogazione del comma 5-bis, dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dei diritti di cui al comma 2 dell’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge. 4 agosto 2006, n. 248, che risultano inutilizzati alla data dell’entrata in vigore della presente disposizione, tramite apposita procedura pubblica di selezione da espletarsi entro il 2025, secondo i valori stabiliti dall’articolo 14 e con modalità da definirsi con decreto direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento.
    Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2025: +44.550.000;
    2026: +42.750.000.

14.01. De Bertoldi, Steger    dichiarato inammissibile il 15 novembre      



                                                                                                                                                                                                                     

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. (Incremento dell’aliquota dell’imposta unica sui giochi)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’aliquota dell’imposta unica sui giochi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.
  2. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per le dipendenze patologiche di cui all’articolo 66, comma 4, della presente legge.

14.02. Piccolotti,Grimaldi.                     

 

Al comma 1, dopo le parole: “del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni” aggiungere le seguenti: “con particolare attenzione alle dipendenze tecnologiche, a quelle derivanti dall’abuso dei social media e alle dipendenze derivanti dal gioco d’azzardo.”

40.2. Malavasi     

Art. 66.

Sopprimerlo.
* 66.1. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
* 66.2. Ciani, Vaccari, Quartini, Madia, Furfaro, Serracchiani, Malavasi, Merola, Marino, Bonelli, Girelli, Stumpo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 66. (Disposizioni per prevenire il disturbo del gioco d’azzardo)

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l’autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti
dal presente articolo. 66.3. Quartini, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Sergio Costa.

 

Sostituirlo con il seguente: Art. 66. (Rifinanziamento del Fondo per il gioco d’azzardo patologico).
1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per un importo pari a euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2025. Conseguentemente, all’articolo 121,
comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
66.4. Quartini, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Sergio Costa.

All’articolo 66 apportare le seguenti modificazioni: a) sopprimere il comma 1; b) al comma 2, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,; c) sopprimere il comma 3. Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole 120 milioni di euro con le seguenti: 76 milioni di euro e le parole 200 milioni di euro con le seguenti: 156 milioni di euro.
66.5. Molinari, Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

Sopprimere i commi 1 e 3.
66.6. Faraone, Del Barba, Gadda.
Sopprimere il comma 1.
66.7. Vaccari.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la destinazione di 50 milioni di euro annui alle dipendenze da gioco d’azzardo.
Conseguentemente, all’articolo 121, dopo il comma 2, aggiungere il seguente. 2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.  66.8. Rossello, Pella, Cannizzaro.

 

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: da dipendenza aggiungere le seguenti: , ivi inclusa l’obesità,;
Conseguentemente, al comma 4:
a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, è destinato, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente periodo, a misure in favore dell’obesità da individuare con successivi provvedimenti.
b) al secondo periodo, dopo le parole: è ripartito aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per la quota indicata al secondo periodo,.

66.10. Pella, Benigni, Cappellacci, Patriarca.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: da dipendenza aggiungere le seguenti:, sia da sostanze che comportamentali,.

66.11. Malavasi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: sentite le società scientifiche che si occupano di dipendenze e le principali reti nazionali delle comunità terapeutiche e dei servizi di prossimità,.

66.12. Malavasi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: esponenti delle associazioni operanti nel settore, rappresentative delle famiglie e dei giovani con le seguenti: esponenti delle società scientifiche che si occupano di dipendenze e delle principali reti nazionali delle comunità terapeutiche e dei servizi di prossimità.

66.13. Malavasi.

All’articolo 66 apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2, sopprimere il quinto periodo;
b) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 66.14. Roggiani. 66.15. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

Al comma 2, sesto periodo, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
** 66.17. Panizzut, Cattoi, Pizzimenti, Frassini, Ottaviani, Barabotti.
** 66.18. Steger, Gebhard, Schullian.
** 66.19. De Bertoldi, Steger.
Al comma 4, dopo le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti e sentite le società scientifiche che si occupano di dipendenze e le principali reti nazionali delle comunità terapeutiche e dei servizi di prossimità.

66.20. Malavasi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 4-bis. Al fine di contrastare il consumo di gioco da parte dei minori di anni 18, senza aggravio di oneri per le casse per lo Stato, a decorrere dal secondo semestre del 2025, la rete di rivendita del comparto, gli esercenti e tutta la filiera autorizzata al commercio di giochi e scommesse in qualunque forma da parte dello Stato provvede a dotarsi di software e comunque di idonea strumentazione tecnologica, verificata ed autorizzata da ADM, necessaria a far accedere gli avventori ad ogni e qualunque tipologia di gioco mediante l’utilizzo di tessera sanitaria/codice fiscale/tessera identificativa del giocatore/Spid. 66.21. Vaccari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 4-bis. Al fine di garantire le risorse necessarie al Servizio sanitario nazionale, alle regioni e al Terzo settore sociale da attribuire alla prevenzione, la cura e più in generale al contrasto alla dipendenza patologica da gioco (DGA), viene ridotto dello 0,5 per cento l’aggio destinato agli esercenti ricavato dalla vendita dei tagliandi delle cosiddette lotterie istantanee (Gratta e vinci) attualmente fissato nella misura dell’8 per cento per ogni biglietto venduto. Le maggiori entrate derivanti dalla riduzione degli aggi vengono destinati al fondo per la cura e il contrasto alla dipendenza. 66.22. Vaccari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 4-bis. Al fine di garantire le risorse necessarie al Servizio sanitario nazionale, alle regioni e al Terzo settore sociale da attribuire alla prevenzione, la cura e più in generale al contrasto alla dipendenza patologica da gioco (DGA), viene ridotto il cosiddetto pay out (ritorno in vincita al giocatore) sulle lotterie istantanee (Gratta e vinci) attualmente fissato nella misura del 75 per cento a una percentuale pari al 70. Le maggiori entrate derivanti dalla riduzione del pay out vengono destinate al fondo per la cura e il contrasto alla dipendenza.

66.24. Vaccari.

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com

×