2026:
CP: –690.750.000;
CS: –690.750.000;
2027:
CP: –690.750.000;
CS: –690.750.000.
14.8. Pella,Cannizzaro
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A partire dal 1° gennaio 2025 l’aliquota del prelievo erariale unico relativa agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 21,60% delle somme giocate. Al conseguente onere, pari a 280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni 2025, 2026 e 2027.
14.10. Pella,Cannizzaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 30 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è abrogato.
14.11. Pella,Cannizzaro. dichiarato inammissibile il 15 novembre
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 5-bis è abrogato.
14.13. Pella,Cannizzaro. dichiarato inammissibile il 15 novembre
Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. (Revisione delle distanze dei punti della rete fisica di raccolta del gioco pubblico)
- L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore e al fine di evitare l’espulsione dall’abitato dei punti della rete fisica di raccolta del gioco pubblico e del gioco lecito nei centri urbani minori, sulla base di criteri definiti con proprio provvedimento anche all’esito di consultazione della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e tenuto conto di quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, provvede alla revisione delle distanze di detti punti fisici dalle strutture sensibili, riducendole in proporzione alla popolazione dell’area urbana di riferimento.
- Con il medesimo procedimento di cui al comma 1, ulteriori riduzioni delle distanze e modifiche degli orari di apertura possono essere introdotte all’esito della riforma di settore prevista dall’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, con riferimento alla qualificazione degli operatori e alla certificazione delle aree di gioco.
- Dalla revisione di cui al presente articolo non deve derivare l’incremento dei punti di offerta di gioco fisico.
14.14. Calderone, Pella, Cannizzaro.
Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. (Ulteriore selezione diritti di gioco “dormienti”)
- Nelle more dell’attuazione dell’articolo 15 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, ai fini di ottemperare pienamente alle regole di libera concorrenza e insediamento previsti dalla normativa vigente europea, anche alla luce dello stato di fatto determinato da fonti di regolazione secondarie che non consentono la celebrazione delle gare, si procede alla assegnazione dei titoli “dormienti” risultanti dalla abrogazione del comma 5-bis, dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dei diritti di cui al comma 2 dell’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge. 4 agosto 2006, n. 248, che risultano inutilizzati alla data dell’entrata in vigore della presente disposizione, tramite apposita procedura pubblica di selezione da espletarsi entro il 2025, secondo i valori stabiliti dall’articolo 14 e con modalità da definirsi con decreto direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli da emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2025: +44.550.000;
2026: +42.750.000.
14.01. De Bertoldi, Steger dichiarato inammissibile il 15 novembre
Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. (Incremento dell’aliquota dell’imposta unica sui giochi)
- A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’aliquota dell’imposta unica sui giochi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.
- Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per le dipendenze patologiche di cui all’articolo 66, comma 4, della presente legge.
14.02. Piccolotti,Grimaldi.
Al comma 1, dopo le parole: “del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni” aggiungere le seguenti: “con particolare attenzione alle dipendenze tecnologiche, a quelle derivanti dall’abuso dei social media e alle dipendenze derivanti dal gioco d’azzardo.”
40.2. Malavasi
Art. 66.
Sopprimerlo.
* 66.1. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli.
* 66.2. Ciani, Vaccari, Quartini, Madia, Furfaro, Serracchiani, Malavasi, Merola, Marino, Bonelli, Girelli, Stumpo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 66. (Disposizioni per prevenire il disturbo del gioco d’azzardo)
1. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l’autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti
dal presente articolo. 66.3. Quartini, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Sergio Costa.
Sostituirlo con il seguente: Art. 66. (Rifinanziamento del Fondo per il gioco d’azzardo patologico).
1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per un importo pari a euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2025. Conseguentemente, all’articolo 121,
comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
66.4. Quartini, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Sergio Costa.
All’articolo 66 apportare le seguenti modificazioni: a) sopprimere il comma 1; b) al comma 2, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,; c) sopprimere il comma 3. Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole 120 milioni di euro con le seguenti: 76 milioni di euro e le parole 200 milioni di euro con le seguenti: 156 milioni di euro.
66.5. Molinari, Loizzo, Lazzarini, Panizzut, Matone, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.
Sopprimere i commi 1 e 3.
66.6. Faraone, Del Barba, Gadda.
Sopprimere il comma 1.
66.7. Vaccari.
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la destinazione di 50 milioni di euro annui alle dipendenze da gioco d’azzardo.
Conseguentemente, all’articolo 121, dopo il comma 2, aggiungere il seguente. 2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. 66.8. Rossello, Pella, Cannizzaro.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: da dipendenza aggiungere le seguenti: , ivi inclusa l’obesità,;
Conseguentemente, al comma 4:
a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, è destinato, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente periodo, a misure in favore dell’obesità da individuare con successivi provvedimenti.
b) al secondo periodo, dopo le parole: è ripartito aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per la quota indicata al secondo periodo,.
66.10. Pella, Benigni, Cappellacci, Patriarca.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: da dipendenza aggiungere le seguenti:, sia da sostanze che comportamentali,.
66.11. Malavasi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: sentite le società scientifiche che si occupano di dipendenze e le principali reti nazionali delle comunità terapeutiche e dei servizi di prossimità,.
66.12. Malavasi.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: esponenti delle associazioni operanti nel settore, rappresentative delle famiglie e dei giovani con le seguenti: esponenti delle società scientifiche che si occupano di dipendenze e delle principali reti nazionali delle comunità terapeutiche e dei servizi di prossimità.
66.13. Malavasi.
All’articolo 66 apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2, sopprimere il quinto periodo;
b) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 66.14. Roggiani. 66.15. Zaratti, Zanella, Grimaldi.