La legge regionale n. 14/2015 prevede che “I Comuni possono prevedere una distanza maggiore da quella prevista al comma 1 e individuare altri luoghi sensibili nei pressi dei quali non
La legge regionale n. 14/2015 prevede che “I Comuni possono prevedere una distanza maggiore da quella prevista al comma 1 e individuare altri luoghi sensibili nei pressi dei quali non è ammessa l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco, tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica”.
Lo ricorda il Consiglio di Stato intervenuto oggi nell’appello di una sala giochi contro la decisione del Tar Lazio a conferma delle distanze di gioco.
Oltre a confermare la legittimità della legge regionale che ha introdotto il distanziometro delle sale giochi dai luoghi considerati sensibili, Palazzo Spada respingendo l’appello ha spiegato che “le disposizioni normative regionali in parola, non si rivelano ostative allo svolgimento delle attività di intrattenimento mediante giochi leciti sull’intero territorio regionale o su sue ampie porzioni in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficoltoso l’accesso degli utenti, in quanto non consentono di interdire l’intero territorio comunale o sue porzioni più o meno estese, ed invece consentono solo di individuare distanze minime da singoli punti motivatamente ritenuti particolarmente “sensibili” in relazione al contrasto della ludopatia e all’ordinato assetto del territorio urbano sotto i profili, di competenza degli Enti rappresentativi delle Comunità territoriali secondo un principio di rappresentanza democratica, riferiti alla sicurezza urbana, alla viabilità, all’inquinamento acustico e al disturbo della quiete pubblica.
Sarebbe quindi spettato all’appellante fornire un principio di prova circa la possibile illegittimità costituzionale (ma anche euro unitaria) della disciplina regionale per l’impossibilità di insediare nuove sale da gioco sull’intero territorio comunale o su sue ampie porzioni, risultandone l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di esercitare l’attività economica in esame.
Viceversa, non potrebbe evidentemente fungere a tale scopo né la casuale vicinanza della propria struttura ad un punto sensibile (circostanza che radica certamente il suo interesse ad agire ma non necessariamente la fondatezza della sua pretesa), né la comune sorte toccata ad altre analoghe strutture (salvo dimostrare le loro impossibilità di trasferirsi altrove) né la presenza, nella medesima Regione, di un Casinò facente capo alla stessa Regione ed espressamente autorizzato prima ancora che la legge consentisse l’installazione di case da gioco private sul territorio. In particolare la presenza del Casinò de la Vallée, non assumendo alcun ruolo ai fini del contestato provvedimento interdittivo, risulta del tutto neutra ai fini della valutazione delle censure dell’appellante, che neppure dimostra una immotivata ed indebita disparità di trattamento giuridico fra le diverse strutture da gioco incompatibile con i principi costituzionali richiamati”.
PressGiochi
Fonte immagine: pressgiochi.it
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