Le scadenze fiscali di oggi, 31 gennaio 2024, per il settore dei giochi prevedono il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse ippiche, sulle scommesse diverse dalle corse dei cavalli e sulle
Le scadenze fiscali di oggi, 31 gennaio 2024, per il settore dei giochi prevedono il pagamento dell’imposta unica sulle scommesse ippiche, sulle scommesse diverse dalle corse dei cavalli e sulle scommesse su eventi simulati riferita al mese di dicembre dell’anno precedente da parte di tutti i concessionari abilitati alla raccolta in rete fisica (art. 29, comma 12 bis del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con L. 24 febbraio 2012, n. 14).
Stessa scadenza per i giochi online che prevede entro oggi il versamento dell’imposta unica per tutti i concessionari per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici per le scommesse ippiche (codici tributo 5103-5107), per le scommesse sportive a quota fissa e altre scommesse su eventi diversi da quelli sportivi e dalle corse dei cavalli (codici tributo 5104-5108), per le scommesse su eventi virtuali (codici tributo 5105-5109) e per le scommesse a interazione diretta tra giocatori, ovvero Betting Exchange, (codici tributo 5352-5355), dovuta per il mese di dicembre dell’anno precedente.
Oggi è previsto anche il termine per ottemperare agli obblighi in materia di normativa antimafia di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni e integrazioni e relative al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni per il semestre precedente.
Previsto entro oggi il versamento, con codice tributo 5469, degli interessi attivi maturati nell’anno precedente sui conti correnti bancari o postali dedicati esclusivamente alla custodia e alla gestione delle somme giacenti sui conti di gioco di titolarità dei giocatori, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della convenzione sottoscritta.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|