“Con l’ordinanza appena uscita il Consiglio di Stato ha accolto le nostre richieste ribadendo in sede cautelare che le sale che stanno eccependo l’effetto espulsivo del distanziometro della Provincia di
“Con l’ordinanza appena uscita il Consiglio di Stato ha accolto le nostre richieste ribadendo in sede cautelare che le sale che stanno eccependo l’effetto espulsivo del distanziometro della Provincia di Bolzano devono rimanere aperte in attesa delle valutazioni del merito. E ciò perché non possono essere considerati fatti nuovi rilevanti (ai sensi dell’articolo 58) né il fatto che nel frattempo siano state autorizzate nuove sale sul territorio, né che siano sopraggiunti diversi orientamenti giurisprudenziali.
Ora attendiamo la stagione del merito delle vertenze in cui nei giudizi andrà valorizzato ulteriormente il fatto che la sollevazione di legittimità costituzionale che viene invocata dagli operatori non può essere svicolata solo perché il divieto non è del 100%: il divieto arriva al 99% e oltre.
Non si comprende come mai in tanti anni di contenziosi, in così tanti casi di contestazioni non vi sia stata ancora una remissione alla Corte per le giuste valutazioni. Una tale marginalizzazione in così esigue aree per giunta di periferie si palesa altrettanto ingiusta, anti sociale e in contrasto col dettato costituzionale oltre che incoerente rispetto allo scopo ed alle più elementari regole di gestione e tutela dei territori delle periferie.”
Questo il commento dell’avv. Geronimo Cardia in merito all’ordinanza del Consiglio di Stato pubblicata il 21 gennaio chiamato a pronunciarsi in merito all’ordinanza del TRGA Bolzano che aveva “statuito negativamente su un’istanza di modifica della misura cautelare, presentata ai sensi degli artt. 58 e 60 c.p.c. e motivata sulla base dalla circostanza di nuove aperture di sale giochi nel Comune di Bolzano (dimostrando l’assenza del lamentato effetto espulsivo del gioco legale in relazione con la legge provinciale n. 13/1992) e di un nuovo orientamento di questo Consiglio di Stato, che in alcune recenti ordinanze cautelari avrebbe rigettato le istanze di sospensiva dei provvedimenti emessi dal Comune di pronuncia della decadenza delle licenze con conseguente chiusura delle sale giochi, ritenendo non più ostativa per il decidere la pendenza dei ricorsi per revocatoria avverso la sentenza n. 1618/2019”.
PressGiochi
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