“E’ pervenuta una nota scritta da parte di una consulente delle relazioni istituzionali di due realta` che rappresentano piu` di cento imprese operanti in Italia nel settore dei giochi pubblici
“E’ pervenuta una nota scritta da parte di una consulente delle relazioni istituzionali di due realta` che rappresentano piu` di cento imprese operanti in Italia nel settore dei giochi pubblici (Criga e Get Network), che manifesta apprezzamento per la soluzione individuata con l’emendamento 1.100 a mia firma presentato nel corso della seduta del 15 luglio scorso”.
Così il senatore Marco Perosino di Forza Italia ieri presso la Commissione finanze del Senato ha ricordato il proprio emendamento presentato al provvedimento recante «Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente» attualmente in discussione e che potrebbe essere risolutivo delle problematiche che riguardano i rapporti tra banche e settore dei giochi pubblici.
Il sottosegretario all’economia con delega ai giochi Claudio Durigon ha giudicato ragionevole la proposta di modifica avanzata dal relatore, tuttavia, ha ritenuto opportuno che il testo individui con precisione le operazioni bancarie effettuabili tramite il conto di base.
Poiche “il testo della proposta originaria e` contraria al principio ordinamentale della liberta` contrattuale, non potendosi prevedere un obbligo della banca – che svolge un’attivita` di impresa – a aprire o proseguire un contratto di tipo bancario (conto corrente), occorre individuare una disciplina che tuteli i consumatori, e gli utenti in generale di servizi bancari e finanziari, anche
rispetto all’assolvimento di altre disposizioni che impongono l’utilizzo di forme di pagamento in formato digitale e non in contanti” aveva dichiarato il senatore Perosino presentando il testo.
Emendamento 1.100
Recesso e apertura del conto di base – Le banche, la societa` Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi abilitati a offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire un conto di base di cui all’articolo 126-novedecies, secondo le previsioni degli articoli contenuti nella Sezione III del capo II-ter del titolo VI del presente decreto, in caso di recesso dal contratto di conto corrente da parte dell’intermediario anche in esito all’effettuazione della adeguata verifica della clientela ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2007, salvo l’applicazione dell’articolo 42 del citato decreto n. 231. In caso di rifiuto del cliente di tale offerta, da comunicare entro trenta giorni, il contratto di conto corrente si intende rescisso”.
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