Il Tar Lombardia accoglie ricorso di un ricevitore Lotto contro Monopolio Selvazzano Dentro (PD). Il Tar Veneto blocca atti del comune contro l’apertura della sala VLT Gli articoli 49 e
Gli articoli 49 e 56 TFUE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a un sistema processuale nazionale in base al quale, nell’ambito dei procedimenti amministrativi a carattere penale, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell’Unione di una normativa che restringe l’esercizio di una libertà fondamentale dell’Unione europea, come la libertà di stabilimento o la libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione europea, è tenuto a istruire d’ufficio gli elementi della controversia di cui è investito nel contesto della verifica dell’esistenza di illeciti amministrativi, purché tale sistema non abbia come conseguenza che detto giudice sia tenuto a sostituirsi alle autorità competenti dello Stato membro interessato, alle quali incombe fornire gli elementi di prova necessari per consentire ad esso giudice di controllare se la restrizione in parola sia giustificata.
Si è espressa così oggi la Corte di Giustizia europea in merito alla richiesta di pronuncia presentata dal Tribunale amministrativo del Land dell’Alta Austria, Austria relativamente al ricorso intentato dall’operatore Online Games Handels GmbH.
Il Tribunale amministrativo del Land dell’Alta Austria è stato investito di due procedimenti. Il primo riguarda la legittimità della confisca di apparecchi il cui utilizzo può violare il monopolio detenuto dallo Stato federale nel settore dei giochi d’azzardo, e il secondo concerne la legittimità di talune sanzioni pecuniarie inflitte per l’organizzazione di giochi d’azzardo con siffatti apparecchi o per attività che hanno consentito l’organizzazione di tali giochi.
Secondo il giudice austriaco, dalla sentenza Pfleger risulta che l’articolo 56 TFUE osta a una normativa nazionale la quale vieti la gestione di macchine da gioco automatiche in assenza di una previa autorizzazione delle autorità amministrative, qualora detta normativa non persegua realmente l’asserito obiettivo della tutela dei giocatori o della lotta alla criminalità e non risponda effettivamente all’intento di ridurre le occasioni di gioco o di contrastare in maniera coerente e sistematica le attività criminali connesse a tali giochi. In proposito, la Corte ha dichiarato che spetta alle autorità competenti dello Stato membro intenzionato a far valere un obiettivo idoneo a legittimare un ostacolo alla libertà di prestazione dei servizi l’onere di fornire al giudice nazionale chiamato a pronunciarsi al riguardo tutti gli elementi atti a consentirgli di accertarsi che la misura in questione soddisfa effettivamente le condizioni enunciate dalla Corte perché essa possa considerarsi giustificata.
Il primo procedimento è sorto in seguito a un controllo svolto l’8 marzo 2012 dalle autorità tributarie, su incarico della direzione regionale della polizia dell’Alta Austria, nei confronti del bar sito in Wels (Austria). Le suddette autorità, dopo aver rilevato la presenza di otto apparecchi che si sospettava fossero utilizzati in violazione del monopolio dello Stato federale austriaco nel settore dei giochi d’azzardo, ne hanno disposto il sequestro. Durante tale controllo è stato riferito che uno di questi apparecchi apparteneva alla Online Games. Con decisione del 17 aprile 2012, la direzione regionale della polizia dell’Alta Austria ha disposto la confisca a tempo indeterminato dell’apparecchio che si presumeva appartenere alla Online Games. Di qui, il ricorso avverso detta decisione. È emerso che, in tale primo procedimento, l’organizzatore dei giochi d’azzardo ai quali i giocatori potevano partecipare tramite l’apparecchio confiscato era una società a responsabilità limitata con sede in Brno, nella Repubblica ceca.
Nell’ambito del secondo procedimento, il 14 agosto 2014 le autorità tributarie hanno svolto un controllo nel bar sito in Linz (Austria). Le suddette autorità, dopo aver rilevato la presenza di otto apparecchi e aver considerato che questi venivano utilizzati in violazione del monopolio dello Stato federale nel settore dei giochi d’azzardo, ne hanno disposto la confisca. La polizia dell’Alta Austria ha inflitto sanzioni pecuniarie, di importo pari ad EUR 24 000 ciascuna, ai responsabili per aver organizzato, o aver partecipato all’organizzazione, di giochi d’azzardo nel bar. L’oggetto dei procedimenti principali consiste unicamente nello stabilire se la confisca definitiva dell’apparecchio appartenente alla Online Games, nonché le sanzioni pecuniarie inflitte siano conformi al diritto, ivi incluso il diritto dell’Unione.
Dalla decisione di rinvio emerge che tra il giudice del rinvio e la Corte suprema amministrativa sussistono divergenze in ordine alla portata del principio che disciplina i procedimenti amministrativi a carattere penale, principio che riconosce al giudice di merito un ruolo attivo nell’accertamento della verità e in base al quale spetta a quest’ultimo porre rimedio alle lacune e alle omissioni delle autorità responsabili della repressione degli illeciti.
Il giudice del rinvio precisa in proposito che, a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 2014, Pfleger e a., il giudice nazionale ha dichiarato che il monopolio dello Stato austriaco nel settore dei giochi d’azzardo non era compatibile con l’articolo 56 TFUE. Il giudice del rinvio dubita che sia compatibile con l’articolo 47 della Carta e con l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 , il principio secondo cui il giudice adito deve istruire d’ufficio i fatti che possono costituire illeciti amministrativi a carattere penale.
Detto giudice ritiene che dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 30 aprile 2014, Pfleger e a. risulti che spetta alle autorità competenti verificare che le misure nazionali volte a conferire allo Stato il monopolio nel settore dei giochi d’azzardo siano giustificate dall’intento di ridurre le occasioni di gioco o di combattere la criminalità, e fornire, a tal riguardo, al giudice di merito le prove attestanti che la criminalità o la dipendenza dal gioco rappresentavano effettivamente un problema significativo al momento dei fatti, cosicché qualsiasi obbligo del giudice amministrativo di svolgere in proposito ricerche specifiche sarebbe contrario a detta giurisprudenza. In tale contesto, Tribunale amministrativo del Land dell’Alta Austria ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale sulla quale oggi è arrivata la sentenza.
PressGiochi
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