24 Novembre 2024 - 15:03

Gioca in una notte 700mila euro al 10eLotto. La Corte dei Conti condanna ricevitore a risarcire AAMS per oltre 900mila euro

Tar Piemonte. Respinto il ricorso contro il Comune di Rivoli per l’annullamento degli orari di gioco Tar Bolzano dichiara “improcedibile” il ricorso contro la Provincia per l’individuazione dei luoghi sensibili

13 Gennaio 2017

Tar Piemonte. Respinto il ricorso contro il Comune di Rivoli per l’annullamento degli orari di gioco

Tar Bolzano dichiara “improcedibile” il ricorso contro la Provincia per l’individuazione dei luoghi sensibili

La Corte dei Conti ha accolto il ricorso promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Corte dei conti per le Marche condannando un ricevitore di Ancona al pagamento ai Monopoli di Stato di oltre 900mila euro per aver permesso ad estranei di giocare senza vigilanza nei propri terminali del Lotto.

Il ricevitore era stato assolto dalla Corte territoriale per l’omesso versamento all’Erario delle somme riferite alla settimana contabile tra l’11 aprile 2012 e il 17 aprile 2012 pari a € 953.648,08. Tuttavia per la Corte dei conti i motivi di impugnazione sono fondati e vanno accolti, con la riforma della decisione di primo grado.

 

La Corte territoriale aveva ritenuto l’insussistenza del danno, inteso come mancato riversamento di somme costituenti l’incasso delle giocate del “10 e lotto”. Infatti, le numerose giocate effettuate nella ricevitoria tra la sera dell’11 aprile 2012 e la mattina successiva (n. 1491 risultate vincenti per un totale di € 774.314,93, di cui € 700.144,33 sospese per il tempestivo intervento dell’A.A.M.S.) non costituivano puntate effettive, bensì il risultato di una truffa che assicurava vincite a fronte di giocate puramente fittizie. Quanto al debito a carico dell’agente contabile, secondo la sentenza impugnata il titolare della ricevitoria non era mai venuto a disporre delle somme poiché non aveva incassato il denaro relativo alle giocate effettuate, con conseguente venir meno dell’obbligo di riversamento.

 

Con tempestivo appello la Procura regionale sosteneva che il mancato incasso non esimeva il ricevitore dall’obbligo di versamento all’Erario; infatti le giocate erano tutte valide, con vincite potenzialmente riscuotibili e parzialmente riscosse come nella specie.

 

Come statuito dalla Corte di Cassazione, la circostanza che le giocate vincenti siano di importo inferiore rispetto al valore complessivo di quelle effettuate, attraverso il fraudolento inserimento, nel sistema informatico gestito dalla Lottomatica, non elimina che il profitto ingiusto sia comunque pari all’importo complessivo delle giocate ottenute fraudolentemente, ponendosi, le vincite, come evento ulteriore.

Le particolari modalità di gioco, estremamente rapide, del “10elotto”, poi, facevano sì che il ricevitore dovesse adottare particolari cautele perché in breve tempo si potevano effettuare numerosissime giocate. In disparte, poi, l’indipendenza del processo contabile da quello penale, il danno era effettivamente sussistente, poiché il ricevitore era comunque tenuto al riversamento delle somme registrate dai terminali, sulle quali l’Amministrazione dei Monopoli corrispondeva l’aggio ed era obbligata a pagare le eventuali vincite.

 

 

Secondo le indagini, è emerso, infatti che il ricevitore, aveva lasciato il libero accesso ai terminali a persone di cui non conosceva l’esatta identità, con ciò venendo meno allo specifico dovere di vigilanza di cui all’art. 188 del R.D. n. 827 del 1924. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale il danno era sussistente e così la responsabilità del ricevitore che, quindi, in riforma dell’impugnata sentenza, doveva essere condannato nella misura corrispondente al danno quantificato dall’Amministrazione in 953.648,08.

 

Come ha spiegato la Corte dei Conti: “nell’esercizio del gioco del lotto – affidato in concessione dall’Amministrazione  dei Monopoli di Stato – il titolare della ricevitoria assume il ruolo di agente contabile e può liberarsi dall’obbligazione di restituire quanto riscosso solo ove dimostri che l’inadempimento derivi da causa a lui non imputabile.

Inoltre, vi è stato, effettivamente, un mancato riversamento, consistente nelle somme che i soggetti che hanno effettuato le giocate avrebbero dovuto pagare al ricevitore quale corrispettivo delle giocate effettuate presso l’esercizio. Le giocate, infatti, sono state effettivamente poste in essere, come dimostrato dalla Procura con allegazioni non contestate né in primo grado né in questa sede; infatti, dal monitoraggio della società Lottomatica nel giorno 12 aprile 2012 per il gioco “10 e lotto” risultava un incasso pari a € 1.000.574,00. Da una successiva verifica del giorno successivo, emergeva, poi, che la ricevitoria era debitrice nei confronti dell’Erario di € 179.333,00 (incasso per giocate: € 1.036.574,00; vincite € 774.314,93; aggio € 82.925,92). Alla chiusura della settimana contabile tra l’11 aprile 2012 e il 17 aprile 2012 l’importo da versare all’Erario era asceso a € 953.648,08 (incasso € 1.036.574,00; aggio € 82.925,92; vincite € 74.170,60, effettivamente riscosse nella mattinata del giorno 12 aprile 2012 presso ricevitorie del lotto site nella zona di Napoli) sino a quando era scattata la sospensione della società Lottomatica di Roma che aveva rilevato delle anomalie nelle giocate.

 

Il ricevitore dichiarava a funzionari dell’Ufficio controlli di aver consegnato le chiavi dell’esercizio, alla chiusura del giorno 10 aprile 2012, a soggetti, senza saper, peraltro, indicare le complete generalita’; aggiungeva, peraltro, che, con gli stessi pendevano trattative per l’acquisto della tabaccheria annessa alla ricevitoria; sottolineava, infine, di non poter pagare il debito poiché non aveva mai incassato i soldi delle giocate effettuate.

 

Il ricevitore ebbe a consegnare la disponibilità dei terminali di gioco, senza apprestare alcun accorgimento, a persona di cui non conosceva la esatte generalità che, assieme ad altre, effettuò le giocate nel periodo di riferimento. Il ricevitore è, dunque, incorso in grave negligenza, che non lo esonera dal versamento dell’importo delle giocate, dedotto l’aggio in suo favore; né lo stesso ha dimostrato la causa di forza maggiore ovvero il caso fortuito che, nella specie, avrebbero potuto valere, se positivamente valutati, come cause di discarico dell’agente contabile. Al contrario, è stato accertato il venir meno del rapporto fiduciario tra l’Amministrazione e l’appellato, con conseguente revoca della concessione della ricevitoria del lotto e decadenza del ricevitore dalla rivendita di generi di monopolio. All’appellato veniva, inoltre, contestato anche l’abbandono del servizio, avendo egli affidato la gestione delle attività del lotto e tabacchi, a persona non autorizzata dall’Amministrazione, in violazione dell’art. 14, punto 1, della legge n. 1293 del 1957, con conseguente disdetta del contratto di appalto.

 

 

 

La Corte ha per questo condannato il ricevitore al risarcimento delle somme non riversate pari a € 953.648,08 in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

 

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