E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie Regioni la legge della regione Piemonte recante ‘Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte lo
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie Regioni la legge della regione Piemonte recante ‘Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte lo scorso 15 luglio 2021 aggiornata con le modifiche apportate dalla giunta regionale nelle scorse settimane.
Come si legge: “si segnala che all’art. 11, comma 1, dopo le parole «il materiale informativo predisposto dalle» occorre aggiungere la parola «ASL».
La modifica si rende necessaria per correggere un mero errore materiale. Per maggiore chiarezza si riporta il testo del comma 1 dell’art. 11 come rettificato: «Art. 11 (Materiale informativo e pubblicita’). – 1. La Regione, tramite gli enti locali, rende disponibili agli esercenti, di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito il materiale informativo predisposto dalle ASL, cosi’ come previsto ai sensi dell’art. 7, comma 5, del decreto-legge n. 158/2012, sui rischi correlati al gioco d’azzardo patologico e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP.».
Di seguito il testo completo della norma.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalità
Art. 2.
Destinatari
Art. 3.
Definizioni
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente;
Art. 4.
Competenze della regione
patologico, mediante l’Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche;
ASL, istituti scolastici e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;
2) associazioni di categoria dei gestori di sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizza e vincola alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori, nonché al rispetto della legalità, al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;
Art. 5.
Soggetti attuatori
6 giugno 2016, n. 106) riconosciuti dalla regione e gli enti accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze;
c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
Art. 6.
Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d’azzardo patologico Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale,
entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, approva con propria deliberazione il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione
del rischio del gioco d’azzardo patologico, con validità triennale, al fine di promuovere e incentivare:
1) accrescere la conoscenza e la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo patologico per i giocatori, specialmente se minori, e le loro famiglie;
2) informare sull’esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da enti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di
accesso;
3) informare genitori e famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on-line ;
Art. 7.
Prevenzione del GAP a tutela dei minori
Art. 8.
Campagna di informazione nelle scuole
Art. 9.
Logo regionale e istituzione della giornata
«Slot, no grazie!»
giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, predispone un concorso per la
progettazione grafica del logo regionale « Slot , no grazie!
», la cui partecipazione è riservata agli istituti scolastici
e a quelli formativi di secondo grado della regione.
La partecipazione è a titolo gratuito.
del logo « Slot , no grazie!».
che lo distribuiscono a tutti gli esercenti di esercizi
pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati
e di altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, che scelgono
di non installare o di disinstallare apparecchi per
il gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto
e-aggiornare annualmente l’elenco degli esercizi che
aderiscono all’iniziativa « Slot no grazie!» e ne pubblica
l’elenco nell’apposita sezione tematica sul proprio sito
istituzionale di cui al comma 5.
dedicata a sensibilizzare, in collaborazione con gli istituti
di ogni ordine e grado e con le università, le nuove generazioni
sul tema del contrasto alla diffusione del gioco
d’azzardo patologico per prevenirne i rischi.
conseguenze derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo patologico,
in accordo con le ASL, la regione trasmette tutto il
materiale informativo e istituzionale sui rischi derivanti dalla
dipendenza da gioco d’azzardo patologico agli enti locali di
tutto il territorio piemontese, i quali predispongono all’interno
dei propri siti istituzionali una sezione specifica titolata
«Lotta e contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP)».
Art. 10.
Sezione tematica sul GAP presso l’Osservatorio
epidemiologico delle dipendenze patologiche
delle dipendenze patologiche, la sezione tematica
sul GAP, con funzione consultiva e di monitoraggio
che si riunisce almeno due volte all’anno.
con decreto del presidente della giunta regionale, che
ne assume la presidenza;
alla sanità;
concerto, dalle loro rappresentanze;
iscritte al registro unico del terzo settore che si occupano
di dipendenze;
operanti nel settore;
diritti dei consumatori e degli utenti;
e sociali del Piemonte (IRES Piemonte);
(Ser.D).
e dell’analisi degli studi svolti dai Ser.D, nell’ambito
delle attività terapeutiche e diagnostiche prestate ai
soggetti affetti da GAP.
alla giunta regionale per il perseguimento delle finalità
indicate all’art. 1.
titolo gratuito.
Art. 11.
Materiale informativo e pubblicità
agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati
apparecchi per il gioco lecito il materiale informativo
predisposto dalle, così come previsto ai sensi dell’art. 7,
comma 5, del decreto-legge n. 158/2012, sui rischi correlati
al gioco d’azzardo patologico e sui servizi di assistenza
alle persone con patologie correlate al GAP.
un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i
contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione
del rischio di dipendenza da gioco d’azzardo patologico.
Il materiale fornito è esposto in luogo visibile e accessibile
al pubblico.
lecito sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale per
favorire l’adozione di un codice di autoregolamentazione.
all’apertura o all’esercizio di sale da gioco e sale scommesse.
È, altresì, vietata, all’esterno dei locali che ospitano
sale da gioco, sale scommesse, ricevitorie, agenzie ippiche
e qualunque altro genere di attività che offre giochi
con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque
forma di esposizione di cartelli, manoscritti e proiezioni
video che pubblicizzano la possibilità di vincita ovvero
vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti
nel tempo.
il gioco e di sale scommesse ritirare, presso gli uffici delle
ASL, il materiale di cui al comma 1 e di monitorare l’efficacia
del divieto di utilizzo degli apparecchi da parte di
minori.
tutto il territorio regionale, delle iniziative volte a sensibilizzare,
informare e contrastare i rischi derivanti dall’abuso
del gioco lecito.
Art. 12.
Concessione dei benefici
benefici e vantaggi economici, comunque denominati,
considera titolo di preferenza l’assenza di apparecchi
da gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, del regio
decreto n. 773/1931 e di materiale pubblicitario relativo
al gioco lecito all’interno degli esercizi autorizzati all’installazione
di tali apparecchi.
benefici e vantaggi economici, comunque denominati,
per le iniziative culturali, sociali e sportive, considera
titolo di preferenza la distribuzione di materiale
informativo volto a informare e sensibilizzare sui rischi
connessi e legati al gioco d’azzardo patologico.
Art. 13.
Ulteriori indicazioni sulla concessione dei benefici
legge, la regione non concede il proprio patrocinio per
quegli eventi, quelle manifestazioni, spettacoli, mostre,
convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano
attività che, benché lecite, favoriscono o inducono la
dipendenza dal gioco d’azzardo patologico.
locali affinché anch’essi si impegnino per le finalità di cui
al comma 1.
finanziati o ottenere dei benefici da parte delle
attività di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) , d) ed e) .
oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza delle
attività di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) , d) ed e) la regione
ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi
qualora erogati.
Art. 14.
Azioni di lotta e prevenzione del fenomeno dell’usura e
contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata
a prevenire il ricorso all’usura da parte dei soggetti affetti
da dipendenza da gioco d’azzardo patologico e delle
loro famiglie, promuove, con il coinvolgimento dell’Osservatorio
regionale sui fenomeni di usura estorsione e
sovraindebitamento di cui alla legge regionale 19 giugno
2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il
contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento),
le seguenti attività:
regionale, di campagne di informazione e di sensibilizzazione
nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul
territorio regionale per favorire una corretta percezione
del rischio da gioco d’azzardo patologico;
e responsabile del denaro al fine di evitare situazioni di
indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore
esposizione al rischio di usura da parte di soggetti
affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo patologico e dei
loro familiari;
competenti per territorio, di campagne di informazione
e di sensibilizzazione per tutti gli esercenti presenti
sul territorio regionale per favorire una corretta percezione
del rischio da gioco d’azzardo patologico.
criminalità organizzata, la regione, attraverso la commissione
permanente per la promozione della cultura della
legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi, promuove appositi
protocolli con le prefetture e le forze dell’ordine.
Art. 15.
Promozione delle attività enti del terzo settore
alla ludopatia pone in essere interventi in collaborazione
con le associazioni del terzo settore, così come previsto
dall’art. 4, comma 1, lettera e) e dall’art. 6, comma 1,
lettera a) , punto 2, predisponendo spazi dedicati all’informazione
e al sostegno dei soggetti fragili e delle loro
famiglie.
Art. 16.
Nuove aperture di esercizio
lettere c) , d) ed e) e l’installazione di apparecchi da gioco
di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931
sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa
vigente.
comma 1, lettere c) , d) ed e) , nonché la nuova installazione
di apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110,
comma 6, del regio decreto n. 773/1931, in locali che si
trovano a una distanza, inferiore a trecento metri calcolati
secondo il percorso pedonale più breve per i comuni
con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a
quattrocento metri per i comuni con popolazione superiore
a cinquemila abitanti, dai seguenti luoghi sensibili:
trasferimento denaro;
ed oro usati e altre attività creditizie;
operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto
tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità
dall’esterno.
apertura:
sostituzione di apparecchi esistenti;
nei casi in cui il rispetto delle distanze ivi previste
venga meno per fatti sopravvenuti.
si applicano le disposizioni di cui all’art. 19, comma 2 e
di cui all’art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5.
nei limiti previsti dal decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 25 luglio 2017.
Art. 17.
Competenze degli enti locali in materia di GAP
di cui all’art. 118 della Costituzione, sono competenti
in via generale all’attuazione della presente legge ed in
particolare promuovono iniziative e attività volte a prevenire
e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco.
sul loro sito istituzionale, nell’apposita sezione di cui
all’art. 9, comma 5, la mappatura dei luoghi sensibili insistenti
nei loro territori.
Ulteriori disposizioni
per le nuove aperture di esercizio
della presente legge:
per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio
decreto n. 773/1931, negli esercizi di dimensione inferiore
ai 25 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività
principale o secondaria diversa dalla gestione e commercializzazione
di giochi, comunque denominati, che prevedono
vincite in denaro;
calpestabile non inferiore ai 25 metri quadri e non superiore
ai 50 metri quadri, non è consentita l’installazione
e la presenza di più di un apparecchio di cui all’art. 110,
comma 6, del regio decreto n. 773/1931; negli esercizi
di dimensione superiore a 50 metri quadri è consentita
l’installazione e la presenza di un numero di apparecchi
non superiore a due;
regio decreto n. 773/1931 non possono essere collocati
in luoghi architettonicamente separati dalle aree destinate
all’attività principale dell’esercizio.
Art. 19.
Limitazioni orarie all’esercizio del gioco
le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco,
i titolari delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei
punti per il gioco così come definiti all’art. 3, comma 1,
lettere c) , d) ed e) sono tenuti, nell’arco dell’orario di
apertura previsto, a rispettare tassativamente le fasce orarie
di interruzione quotidiana del gioco.
e d) per otto ore giornaliere complessive e consecutive,
dalle ore 2,00 alle ore 10,00;
per dieci ore giornaliere complessive, di cui otto ore consecutive
nella fascia notturna dalle ore 24,00 alle ore 8,00
e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle
ore 13,00 alle ore 15,00.
anche per le attività di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 16.
piemontesi non possono consentire in alcun modo l’utilizzo
delle apparecchiature di cui all’art. 110, comma 6,
del regio decreto n. 773/1931.
di adottare ulteriori limitazioni orarie in aggiunta a
quelle stabilite dal presente articolo.
Art. 20.
Comorbidità del gioco d’azzardo patologico e sistema
informativo delle dipendenze
di assistenza delle prestazioni relative al gioco d’azzardo
patologico, la giunta regionale può promuovere lo svolgimento
da parte delle ASL di iniziative, a carattere sperimentale,
nei confronti di persone affette da dipendenza da
gioco d’azzardo patologico e patologie correlate.
e possono consistere in interventi di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione.
possono essere promossi e attivati interventi sperimentali
di trattamento, anche di tipo residenziale, e la costituzione
di strutture specialistiche monotematiche.
la formazione e l’aggiornamento specialistico degli
operatori sociali e sociosanitari dediti all’assistenza
delle persone affette da dipendenza da gioco d’azzardo
patologico.
dipendenze, con analisi del volume di prestazioni, attività
sull’utenza e sui pattern di trattamento è istituito il sistema
informativo sulle dipendenze e sulle comorbidità.
Art. 21.
Altre forme di premialità alla lotta alla ludopatia
della prima attuazione della legge, individua forme di incentivi
e premialità per le attività che hanno disinstallato
gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b) ,
del regio decreto n. 773/1931.
premialità per le attività non rientranti tra quelle previste
all’art. 3, comma 1, lettere c) , d) ed e) che dedicano spazi
per il materiale informativo di cui all’art. 11, comma 1.
Art. 22.
Sostegno alle attività di informazione
si occupano, nelle loro sedi, di lotta e prevenzione o che svolgono attività di informazione al contrasto alla ludopatia.
Art. 23.
Sanzioni
euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 nonché alla chiusura temporanea del medesimo da cinque a dieci giorni.
Art. 24.
Clausola valutativa
Art. 25.
Abrogazioni
la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco
d’azzardo patologico) è abrogata.
Art. 26.
Norma finale
ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari degli esercizi
pubblici e commerciali di cui all’art. 3, comma 1, lettere
collocati apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, comma
6, del regio decreto n. 773/1931, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 9/2016, hanno
dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere
istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se
sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del
concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante
legale , senza che ciò possa essere equiparato a nuova
installazione, purché venga mantenuto un numero di
apparecchi non superiore a quello già esistente alla data
del 19 maggio 2016.
ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari di autorizzazione
rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano
collocati apparecchi per il gioco, i quali, in attuazione
di quanto disposto dalla legge regionale n. 9/2016
hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono
rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli,
anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di
variazione del concessionario ovvero della nomina di
nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere
equiparato a nuova installazione, fermo restando i limiti
di cui all’art. 18.
applicano le disposizioni di cui all’art. 19, comma 2 e le
disposizioni di cui all’art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5.
applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle
istanze rivolte ai soggetti competenti di cui ai commi 1
e 2.
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla disposizione di cui all’art. 7, comma 4.
applicazione nei limiti previsti dal decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 25 luglio 2017.
Art. 27.
Norma finanziaria
legge, quantificati in euro 955.000,00 per ciascuna delle
annualità 2021, 2022 e 2023, a valere sulla missione 13
(Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in
materia sanitaria), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023, trovano copertura mediante
trasferimenti ministeriali relativi al Fondo per il
gioco d’azzardo patologico (GAP), di cui all’art. 1, comma
946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge di stabilità 2016).
Art. 28.
Dichiarazione di urgenza
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
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