“Esercenti e operatori dell’intrattenimento dovrebbero fare attenzione alle norme in vigore relativamente all’installazione di totem e di qualsiasi tipologia di gioco che permette di collegarsi a internet”. Lo afferma Gino
“Esercenti e operatori dell’intrattenimento dovrebbero fare attenzione alle norme in vigore relativamente all’installazione di totem e di qualsiasi tipologia di gioco che permette di collegarsi a internet”. Lo afferma Gino Gaude di Italianordgiochi ricordando l’Art. 1 comma 923 Finanziaria 2016.
Ferma restando l’applicazione dell’art. 1, comma 646, lettera b) legge 23 dicem-bre 2014, n. 190, in caso di violazione dell’art. 7, comma 3-quater, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell’esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000, la stessa sanzione viene applicata al proprietario dell’apparecchio.
Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell’ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web.
Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000.
Le sanzioni sono irrogate dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede all’estero è competente l’ufficio dei monopoli del Lazio.
Si evidenzia che l’esercizio delle scommesse è subordinato al possesso della licenza di cui all’articolo 88 tulps e pertanto, un Pubblico Esercizio che volesse intraprendere la strada scommesse, avrebbe grosse difficoltà logistiche in quanto è soggetto a separare il punto raccolta scommesse dal bar, al fine di precludere l’ingresso nella sala ai minori ed anche qualora gli venisse concesso l’art. 88 tulps, è ugualmente tenuto al rispetto sia delle ordinanze degli orari che delle distanze dai luoghi sensibili.
Abbiamo ritenuto utile pubblicare questo articolo – conclude Gaude – per sensibilizzare l’orientamento degli Operatori ed Esercenti al fine di non rischiare pesanti sanzioni ed evitare di ricorrere alla tanto pubblicizzata illegalità derivante da quello che al-cune Associazioni pro-azzardo chiamano proibizionismo”.
PressGiochi
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