Il prossimo 30 giugno giungeranno alla naturale scadenza le concessioni per la raccolta dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006,
Il prossimo 30 giugno giungeranno alla naturale scadenza le concessioni per la raccolta dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nel supplemento n. 183/l alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’11 agosto 2006, n. 186.
Nella stessa data, giungeranno a scadenza gli atti integrativi alle predette concessioni, sottoscritti ai sensi dell’articolo 24, comma 22 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008) per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da 11 a 26 dello stesso articolo. L’articolo 1, comma 935 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha previsto l’attribuzione, con gara da bandire entro il 31 luglio 2016, di nuove concessioni per la commercializzazione a distanza dei giochi di cui all’articolo 24, comma 11, lettere da a) a f) della citata legge 7 luglio 2009, n. 88. L’articolo 1, comma 933 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha stabilito che i concessionari per la raccolta del gioco a distanza, in scadenza alla data del 30 giugno 2016, proseguono la loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle nuove convenzioni accessive alle concessioni, aggiudicate ai sensi del citato comma 935, a condizione che presentino domanda di partecipazione alla procedura di selezione.
Pertanto, fa sapere l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nelle more della pubblicazione del bando di gara, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, si consentirà la prosecuzione dell’attività di commercializzazione dei giochi pubblici a distanza ai titolari dei succitati atti integrativi che rispettino i seguenti requisiti nella successione temporale indicata:
Qualora alla data del 30 giugno 2016 non sia ancora stata adeguata la garanzia esistente o presentata la nuova garanzia, gli effetti successivamente sorti in regime di prosecuzione si intendono anch’essi sorti in costanza di rapporto e coperti dunque dalla garanzia originariamente prestata fino ad un anno successivo alla scadenza della concessione.
Una volta pubblicato il bando di gara, entro i termini indicati dal bando stesso, saranno richiesti i seguenti ulteriori requisiti:
Il mancato rispetto delle singole condizioni richieste per le diverse fasi suindicate comporterà la revoca dell’atto integrativo.
PressGiochi