Friuli Venezia Giulia. Ussai (M5S): “La legge in consiglio a giugno, con la preoccupazione di quello che può fare il Governo” La Terza Commissione consiliare regionale del Friuli Venezia
La Terza Commissione consiliare regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato a maggioranza trasversale (sì del centrosinistra con il M5S, astensione di FI, nessun contrario) il provvedimento di legge in materia di contrasto al gioco d’azzardo e di prevenzione e trattamento delle patologie correlate, elaborato dal comitato ristretto istituito in seno alla Commissione stessa.
In 7 articoli si va a modificare la legge regionale attualmente in vigore, la n. 1 del 2014, sull’installazione e l’utilizzo delle slot machine.
Si comincia con intensificare l’articolo 2 della 1/2014 parlando non solo di gioco d’azzardo patologico ma anche di disturbo da gioco d’azzardo, e introducendo specifiche alle definizioni di “sala da gioco, sala scommesse, luoghi sensibili (ad esempio si introducono quelli di aggregazione per anziani piuttosto che gli sportelli bancomat), installazione di apparecchi, concessionario, vetustà o guasto dell’apparecchio”.
L’articolo 5 sulle competenze della Regione vede “quest’ultima impegnata a collaborare anche con le associazioni degli esercenti, le Camere di commercio e le associazioni del terzo settore, per promuovere un codice etico di autoregolamentazione che responsabilizzi i gestori, ai quali saranno fornite indicazioni di buone pratiche sul gioco d’azzardo che diano informazioni sulle probabilità reali di vincita e un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza. Non da ultimo, si vieta la concessione di spazi pubblicitari nei locali e sui siti Internet delle istituzioni pubbliche della Regione.
Le competenze dei Comuni, esplicitate nell’articolo 6 della LR 1/2014, d’ora in poi stabiliranno che è vietata l’installazione di macchinette da gioco e la raccolta di scommesse entro la distanza di 500 metri da un luogo sensibile. Ogni installazione di apparecchi per il gioco lecito dovrà essere comunicata al Comune attraverso lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) entro 10 giorni. I Comuni possono individuare (ma per l’Aula si penserà se trasformare questa possibilità in un dato di fatto) gli orari di apertura delle sale e la relativa eventuale sanzione amministrativa. Si specifica, poi, che le vetrine dei locali in cui sono installate le macchinette non devono essere oscurate con pellicole, tende o altro”.
Si introduce un articolo ex novo, l’8 bis, con cui l’aliquota dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) sarà maggiorata per sempre dello 0,92% a quegli esercizi pubblici, commerciali e circoli privati (sono escluse le scommesse) che hanno installato apparecchi per il gioco, mentre sarà ridotta, per tre esercizi commerciali e sempre dello 0,92%, a quelli che li toglieranno volontariamente.
Modificate in parte anche le sanzioni pecuniarie dell’articolo 9, prevedendo il loro raddoppio in caso di reiterazione delle violazioni, sino ad arrivare alla sospensione dell’esercizio dell’attività da 10 a 60 giorni. Si riscrive la clausola valutativa della norma del 2014. Inoltre, si prevedono disposizioni finali e transitorie nelle more dell’entrata in vigore delle modifiche alla legge e in sede della loro prima applicazione.
Prima del voto finale, Andrea Ussai (M5S) si è detto pienamente soddisfatto in quanto il testo approvato recepisce in toto la proposta del Movimento., mentre Silvana Cremaschi (Pd) si è detta favorevole alle attività ludiche ma solo quando mettono in gioco la persona sotto l’aspetto motorio, intellettivo ed emotivo.
PressGiochi