E’ stato illustrato ieri, presso la Commissione Tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, previdenza complementare e integrativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia il progetto di legge presentato dai
E’ stato illustrato ieri, presso la Commissione Tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, previdenza complementare e integrativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia il progetto di legge presentato dai consiglieri del M5S Andrea Ussai, Elena Bianchi, Ilaria Dal Zovo, Eleonora Frattolin e Cristian Sergo, lo scorso novembre, che mira a modificare la legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 ‘Disposizioni per la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate’.
Il testo inviato anche al Consiglio delle Autonomie locali, verrà esaminato anche dal Comitato per la Legislazione e come ha spiegato lo stesso Ussai a PressGiochi “verrà formata una sottocomissione per audire tutte le parti interessate: le associazioni che lottano contro l’azzardo patologico, il dipartimento delle dipendenze, ma anche gli esercenti. Infatti, vogliamo coinvolgere una rappresentanza delle associazioni di categoria perché quello che vogliamo non è il proibizionismo, ma una regolamentazione che riesca realmente a ridurre il gioco patologico. In seguito a questa una discussione, la volontà probabilmente sarà arrivare ad un unico pdl di modifica della legge insieme alle altre proposte come quella di Mara Piccin (FI)”.
Oltre le diverse questioni specifiche presenti nel testo, che poi analizzeremo in dettaglio, il punto fondamentale sul quale dovrebbe basarsi la discussione tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico è la retroattività delle distanze dai luoghi sensibili.
“Il Partito Democratico è molto diviso sulla retroattività delle distanze dai luoghi sensibili- prosegue il consigliere pentastellato- a differenza del Piemonte dove tutti erano d’accordo, non so se andremo in porto. Bisognerà vedere se c’è la volontà politica. Manca meno di un anno e e mezzo alla chiusura della legislazione e noi è da oltre un anno che chiediamo questo provvedimento”. Come aveva accennato il consigliere Dal Zovo proprio su queste pagine infatti, l’avvocatura aveva dato parere positivo alla fattibilità dell’applicazione di retroattività da inserire nella legge.
“I comuni specificando i luoghi sensibili attraverso una delibera di giunta possono farsi valere anche sugli esercizi in essere- prosegue Ussai- secondo l’avvocatura i comuni che hanno perso al Tar lo hanno fatto proprio perché la legge non era chiara. Secondo il nostro punto di vista per questo è necessaria una norma transitoria, che adegui quella in essere del 1/2014”.
Sempre secondo il consigliere l’introduzione all’art 2 della definizione di “sale scommesse” servirebbe anche per dare “più tempo” nell’adeguamento della retroattività di quest’ultima categoria (fissato in 3 anni) “che ha bisogno di maggiori investimenti” riguardo a quelle che sarebbero le nuove limitazioni e che “non rientrando nella 1/2014 avrebbe anche un minore tempo rispetto alle sale giochi che per questo sarebbe fissato in 1 anno”. Un intento di “equiparazione”che teoricamente, renderebbe “sostenibile” il passaggio alle norme di quella che dovrebbe essere la nuova legge. Appare evidente comunque, dalla complessità della situazione, che la questione della retroattività è attualmente un cantiere aperto sia politicamente che tecnicamente e che quindi bisognerà valutare il proseguimento del percorso del pdl per avere più chiarezza sul futuro normativo del gioco pubblico in Friuli Venezia Giulia.
Ecco l’analisi, punto per punto, dell’intero progetto:
“Con l’articolo 1- conclude Ussai- abbiamo voluto definire le finalità della legge che sono la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco di azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito.
L’articolo 2 introduce (come detto) la definizione di ‘sale scommesse’, intese come gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse, ai sensi dell’articolo 88 del r.d. 773/1931.
L’articolo 3 prevede tra le funzioni della Regione quella di collaborare con le associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e delle sale per predisporre e promuovere un codice etico di autoregolamentazione. Il codice sarà uno stimolo per responsabilizzare i gestori e gli esercenti alla sorveglianza delle condizioni di fragilità dei giocatori ed al rispetto della legalità, anche al fine di prevenire la malavita organizzata. Abbiamo reso disponibile ai gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e agli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco, materiale informativo sui rischi correlati al gioco d’azzardo e sui servizi di assistenza alle persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco. Inoltre, sarà a disposizione un decalogo di buone pratiche sul gioco sicuro e responsabile e un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza. Viene istituito presso la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, un elenco degli esercizi che aderiscono all’iniziativa ‘Slot-Free FVG’ che sarà aggiornato dai comuni che hanno rilasciato il marchio agli esercizi. Con successiva delibera giuntale verranno indicate le modalità di istituzione dell’elenco e per la sua pubblicità. Infine abbiamo previsto quale requisito essenziale per la concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici a esercizi pubblici commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento, l’assenza di apparecchi per il gioco lecito.
Con l’articolo 4 si è inserito all’articolo 6 della legge, che riguarda le competenze dei Comuni, l’autorizzazione agli stessi a disciplinare una riduzione degli orari di apertura non inferiore a 3 ore giornaliere. Si è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa alle sale da gioco e scommesse o all’installazione delle slot machine e si è previsto che le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco non devono essere oscurate.
Con l’articolo 5 si dispone la clausola valutativa prevedendo che il Consiglio regionali controlli l’attuazione della legge e analizzi i risultati da essa prodotti sulla base di relazioni periodiche prodotte dalla giunta regionale che diano conto delle iniziative e gli interventi avviati, del quadro generale dell’andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza nel territorio regionale anche in confronto alla situazione nazionale e delle eventuali criticità emerse”.
Con l’articolo 6 si sono previste le disposizioni transitorie da applicarsi dalla data di entrata in vigore della presente legge in merito agli obblighi di distanza di cui all’articolo 6 comma 1 (5oo metri II rispetto ai luoghi sensibili) Gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 collocati all’interno di esercizi pubblici e commerciali e di circoli privati devono adeguarsi entro dodici mesi. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge invece, si adeguano a quanto previsto dall’articolo 6 comma 1 entro i tre anni successivi.
Con l’articolo 7 si dispone la norma finanziaria con cui si farà fronte agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge mediante i fondi previsti nel finanziamento del Servizio sanitario regionale. Con l’articolo 8 si prevede che la presente proposta di legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione”.
PressGiochi