24 Novembre 2024 - 15:58

Francia. Scommesse e limiti di puntata: l’ANJ detta le regole

Negli ultimi mesi molti scommettitori sportivi hanno rivolto denunce sia al Mediatore del Gioco che all’Autorità Nazionale per il Gioco in merito al rifiuto di alcuni operatori di registrare in

26 Ottobre 2021

Negli ultimi mesi molti scommettitori sportivi hanno rivolto denunce sia al Mediatore del Gioco che all’Autorità Nazionale per il Gioco in merito al rifiuto di alcuni operatori di registrare in tutto o in parte le proprie scommesse.

L’ANJ fa sapere in una nota che tali pratiche costituiscono rifiuto a fornire un servizio a un consumatore, vietato in quanto tale, a meno che l’operatore non possa giustificare un motivo legittimo. Il fenomeno del rifiuto di registrare, in tutto o in parte, le scommesse di alcuni giocatori riguarda principalmente le quote delle scommesse sportive online.

Lo sviluppo di questa pratica, che ha portato a numerose richieste da parte del Mediatore dei giochi (17% dei rinvii, in forte aumento), porta l’ANJ a pronunciarsi sulla sua legalità.

La comunicazione dell’ANJ si colloca in un contesto normativo segnato, da un lato, dall’entrata in vigore dell’ordinanza del 2 ottobre 2019 di riforma della disciplina del gioco d’azzardo, le cui disposizioni tendono a rafforzare la tutela del giocatore e, dall’altro, dalla decisione del Consiglio di Stato del 24 marzo 2021. Questa ha infatti ammesso l’applicabilità delle norme di riferimento del Codice del Consumo ai rapporti tra giocatori e operatori nonché la competenza dei l’ANJ per assicurare il loro rispetto, se necessario attraverso il rinvio della sua commissione delle sanzioni.

 

In linea con le precedenti posizioni assunte dall’Autorità, la delibera adottata il 21 ottobre dal collegio ANJ sottolinea che un operatore che propone al pubblico un’offerta di scommesse sportive online a quota non può rifiutare o limitare le scommesse dei giocatori che aderiscono a tale offerta, a meno che non abbiano un motivo legittimo.

In particolare, la presente delibera ricorda che:

  1. Tale pratica rischia di costituire un rifiuto a fornire un servizio ad un consumatore, vietato dall’articolo L. 121-11 del Codice del Consumo e sanzionato con un reato di quinta classe;
  2. Anche il rifiuto di fornire un servizio ad un consumatore è espressione di una pratica commerciale sleale;
  3. L’operatore che offre una scommessa al pubblico e che rifiuta di registrare le puntate di uno scommettitore per un motivo non legittimo potrebbe anche, a seconda dei casi, essere accusato della pratica commerciale ingannevole di cui alla lettera a) del 2° dell’art. L. 121-2 del codice del consumo;

L’operatore può, tuttavia, rifiutare o limitare le scommesse di un giocatore per motivi legittimi. Questo motivo legittimo può derivare dai seguenti casi:

  • prevenzione del gioco d’azzardo eccessivo o patologico e del gioco d’azzardo minorile;
  • la lotta alle frodi, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
  • l’esposizione finanziaria dell’operatore, che può rifiutarsi di accettare scommesse oltre un limite di puntata da esso definito, a condizione che tutti gli scommettitori siano trattati allo stesso modo.

 

In ogni caso, l’operatore deve provare la fondatezza del motivo legittimo che oppone al giocatore, valutando in pratica la legittimità del rifiuto, a seconda della situazione di ciascun giocatore. Gli operatori che persistono in tali pratiche di limitazione delle scommesse senza giustificare un motivo legittimo rischiano di essere perseguiti davanti alla Commissione Sanzioni dell’Autorità Nazionale del Gioco.

 

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