10 Gennaio 2025 - 19:02

Fondo sport e tassa sul betting. Servizio studi: “Valutare eventuale riduzione delle entrate delle scommesse”

Il Decreto Rilancio, attualmente all’esame della Camera dei Deputati prevede l’istituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza

01 Giugno 2020

Il Decreto Rilancio, attualmente all’esame della Camera dei Deputati prevede l’istituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Inoltre, si prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e sino al 31 luglio 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere venga versata all’entrata del bilancio dello Stato e resti acquisita all’erario. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla predetta percentuale fosse inferiore alle somme iscritte nel Fondo, sarebbe corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630, della legge n. 145/2018, relativa al meccanismo di finanziamento da parte dello Stato dell’attività sportiva nazionale e la ripartizione delle competenze delle varie materie tra il CONI e la Sport e Salute SpA (comma 2).

Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport sono individuati i criteri di gestione del Fondo (comma 3). La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che gli importi indicati al comma 2 di finanziamento del Fondo (40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021) sono stati determinati prendendo a riferimento il totale della raccolta di cui trattasi riferito all’anno 2019, ammontante a circa 10,4 miliardi di euro. Per espressa previsione normativa, il predetto livello di finanziamento del Fondo è stabilito al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al D.lgs. n. 504/1998. Ne consegue che la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

 

In proposito, – spiega il Servizio Bilancio – si prende atto di quanto affermato dalla Relazione tecnica sul fatto che la norma in esame non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, dal momento che per espressa previsione normativa, il livello di finanziamento del Fondo è stabilito al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al D.lgs. n. 504/1998 e pertanto ne consegue che la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Tuttavia, il meccanismo di finanziamento contenuto al comma 2 prevede per gli anni 2020 e 2021 che, qualora l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale prevista risulti inferiore alle somme iscritte nel Fondo (40 nel 2020 e 50 milioni nel 2021), debba essere corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630, della legge n. 145/2018, che concorre a finanziare l’attività sportiva nazionale. Andrebbe quindi chiarito se detto utilizzo, benché eventuale, sia suscettibile di incidere su impegni di spesa e programmi di intervento già definiti dai competenti organismi prima del verificarsi della predetta riduzione.

 

 

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