Il comma 2 dell’art. 2 autorizza la spesa di 19.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per le finalità di cui all’articolo 3, comma 3, della L. 662/1996.
Il comma 2 dell’art. 2 autorizza la spesa di 19.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per le finalità di cui all’articolo 3, comma 3, della L. 662/1996. Tale disposizione stabilisce una quota di riserva degli utili derivanti dal gioco del lotto in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali (ora Ministero per i beni e le attività culturali), per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali. Detta quota è stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il MIBAC. Le somme andranno dunque ad incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al Ministero per i beni e le attività culturali.
E’ quanto si legge nel dossier del Servizio Studi del Senato realizzato per l’Aula relativamente ad dl recante Misure urgenti nei settori di competenza del Mibac con gli emendamenti approvati dalla 7a Commissione.
La relazione illustrativa precisa che le risorse aggiuntive sono finalizzate ad assicurare lo svolgimento di attività sia tecniche che di supporto per un più efficace ed ottimale svolgimento di funzioni di tutela e conservazione dei beni culturali.
Si ricorda che l’art. 1, comma 351, della L. 208/2015, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In particolare, la quota di spesa autorizzata per le finalità indicate è destinata ad incrementare il Fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del MIBACT in cui confluisce quota parte delle risorse derivanti dalle estrazioni dei giochi del lotto (Cap. 2401).
Si segnala che nella Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2018 – Vol. II, la Corte afferma che “nell’ambito degli stanziamenti del Ministero, rilevanti risultano, al pari dei precedenti esercizi, le risorse destinate alla conservazione e alla tutela del patrimonio provenienti da altre amministrazioni ed, in particolare, dai c.d. fondi-lotto (22,5 milioni) previsti dall’art. 1, comma 351, della legge n. 208 del 2015″. A tale ultimo riferimento, la Corte specifica tuttavia che “in conseguenza della sempre maggiore esiguità delle risorse, l’Amministrazione non ha provveduto ad una specifica programmazione destinando i proventi all’acquisto di beni strumentali alla fruizione e conservazione dei beni culturali della società Ales S.p.A.”.
Gli oneri sono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, utilizzando l’accantonamento relativo al MIBAC. Il Ministero dell’economia e delle finanze può apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 3).
PressGiochi
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