21 Novembre 2024 - 13:31

Flutter e Sisal: arriva l’ok dall’AGCM

Secondo l’autorità italiana AGCM le nozze tra Sisal e Flutter non determinano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la costituzione o il rafforzamento

09 Agosto 2022

Secondo l’autorità italiana AGCM le nozze tra Sisal e Flutter non determinano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

La conferma è arrivata ieri dall’autorità per la concorrenza e il mercato che ha esaminato l’operazione di acquisizione da Schumann Investments del 100% di Sisal da parte di Flutter a seguito di uno Share Purchase and Transfer Agreement, stipulato in data 23 dicembre 2021.

L’operazione in esame interessa l’attività di raccolta da giochi e scommesse in quanto Flutter e Sisal svolgono tale attività, con particolare riguardo all’attività di raccolta da scommesse e quella di raccolta proveniente dai giochi online.

L’offerta di Flutter in Italia non comprende le lotterie e pertanto, non vi è alcuna sovrapposizione orizzontale tra Flutter e Sisal con riferimento all’attività di raccolta da lotterie. L’operazione, dunque, comporterà semplicemente la sostituzione di un operatore con un altro e non influirà sul panorama competitivo esistente prima dell’operazione nel possibile mercato della raccolta da lotterie a estrazione istantanea e differita, sia mediante il canale fisico sia mediante il canale online, ovvero in un possibile mercato merceologicamente più ampio.
Nel mercato nazionale della raccolta da apparecchi da intrattenimento e divertimento Flutter non è attivo in questo mercato. Infatti, l’offerta di Flutter in Italia non comprende gli apparecchi da intrattenimento e divertimento. Pertanto, stante la totale assenza di sovrapposizioni di natura orizzontale, nel mercato in questione l’operazione ha un effetto sostanzialmente neutro dal punto di vista concorrenziale, in quanto si traduce nella mera sostituzione di un operatore (Sisal) con un altro operatore (Flutter).

Nel mercato nazionale della raccolta da scommesse, l’operazione in esame comporta, invece, una sovrapposizione orizzontale.

La quota post merger in questione relativa al mercato della raccolta da scommesse, già di per sé contenuta, in base ai dati forniti da Flutter, non risulta critica per la concorrenza anche tenuto conto della presenza di altri operatori con quote superiori o simili a Flutter, come ad esempio Gamenet Group S.p.A.9 (oggi Lottomatica S.p.A.,), Snaitech S.p.A., rispettivamente primo e secondo operatore del mercato in esame, e a seguire i concorrenti: Entain Plc, SKS365 Malta Ltd e Bet365 Group Ltd. Flutter, infatti, risulta essere un piccolo operatore del mercato della raccolta da scommesse, che opera unicamente nel segmento delle scommesse sportive e mediante il canale online. Non si registrano, pertanto, a seguito dell’operazione, incrementi dell’attuale quota di mercato di Sisal negli altri segmenti: eventi ippici e eventi virtuali.
Nel mercato nazionale della raccolta da giochi online l’operazione dà luogo ad una sovrapposizione orizzontale tra le Parti e, ad esito della stessa, Flutter diventerà il primo operatore di mercato. Infatti, Sisal e Flutter sono entrambe attive in questo mercato.

Tuttavia, a seguito dell’operazione, Flutter continuerà a competere con altri numerosi importanti e qualificati operatori attivi nella raccolta da giochi online con quote di mercato rilevanti e con un’ampia gamma di operatori nazionali e multinazionali, con quote minori rispetto ai precedenti concorrenti menzionati, ma che eserciteranno anch’essi un forte vincolo concorrenziale sulle Parti.
Pertanto, la quota di mercato post-merger di Flutter relativa al mercato nazionale dei giochi
online non sembra essere critica per la concorrenza, in ragione della presenza di numerosi operatori, alcuni dei quali con quote di mercato non così distanti da quella di Flutter.

Il gioco online in Italia – afferma AGCM – è altamente concorrenziale anche per i seguenti motivi:
i. passare da un operatore all’altro è facile e veloce. L’apertura di conti online con gli operatori di gioco online è gratuita e facile e i clienti sono incentivati ad aprire nuovi conti grazie ad un’ampia gamma di offerte disponibili sul mercato;
ii. esistono alti livelli di “abbandono” della clientela a favore di operatori concorrenti. Gli operatori di gioco online sono vulnerabili agli alti tassi di abbandono della propria base clienti in favore di altri operatori concorrenti. La perdita del cliente a favore di concorrenti stimola una forte concorrenza tra operatori di gioco online per acquisire, mantenere e riacquistare clienti;
iii. sussiste un’intensa rivalità sulla base di parametri di prezzo e non. Il prezzo è un fattore importante nel processo decisionale dei clienti: la concorrenza sui prezzi nel gioco online si verifica, tra l’altro, nel contesto delle promozioni. Le promozioni o le offerte risultano spesso tra i principali criteri considerati dai clienti nella scelta di un operatore, ma anche la qualità del prodotto è un fattore chiave per acquisire, riacquistare e mantenere i clienti. In effetti, la maggior parte degli operatori compete fortemente sul prodotto e le idee migliori vengono ampiamente replicate sul mercato.

Pertanto, sulla base delle evidenze acquisite e delle considerazioni che precedono, l’operazione in esame non è idonea a produrre effetti significativi sotto il profilo concorrenziale nel mercato della raccolta da giochi online.

 

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