08 Gennaio 2025 - 18:55

FIT-STS. Accordo raggiunto con SISAL sul nuovo contratto Superenalotto

Ieri mattina, i rappresentanti di STS, FIT e SISAL hanno raggiunto un importante accordo sindacale che consente di superare le criticità che il Sindacato dei tabaccai ricevitori aveva rilevato nell’analisi

07 Novembre 2019

Ieri mattina, i rappresentanti di STS, FIT e SISAL hanno raggiunto un importante accordo sindacale che consente di superare le criticità che il Sindacato dei tabaccai ricevitori aveva rilevato nell’analisi del nuovo contratto che, dai prossimi giorni, SISAL presenterà agli esercenti.

Proprio in nome di tali criticità, STS aveva raccomandato ai propri associati di aspettare a firmare il contratto, in attesa dell’apertura di un urgente tavolo di lavoro che portasse al superamento di alcuni punti ritenuti pregiudizievoli per la categoria.

Grazie alla disponibilità immediata data da SISAL, già questa mattina si è raggiunta l’intesa: le richieste del Sindacato Totoricevitori Sportivi, avanzate con l’appoggio dalla Federazione Italiana Tabaccai, sono state integralmente accolte.

I punti del contratto su cui si è concentrata la trattativa sono i seguenti:

– Apertura dei punti vendita: in coerenza con la normativa, è concessa una deroga alle prescrizioni relative alle aperture e alle ferie delle tabaccherie ricevitorie contenute nel contratto;

– Obiettivi di vendita: viene esclusa la possibilità per SISAL di richiedere un risarcimento danni o indennizzo, qualora il punto vendita non raggiunga gli obiettivi di vendita; – Diritto di recesso: è stata riconosciuta al punto vendita la possibilità di recedere anche nel primo anno di durata contrattuale;

– Cessione d’azienda: il Concessionario rilascia una preventiva autorizzazione solo relativamente alla cessione del contratto e non anche dell’azienda in sé.

Tali importanti pattuizioni, ovviamente, troveranno applicazione solo nei confronti dei tabaccai ricevitori aderenti a FIT-STS.

Ora, quindi, la palla passa agli associati che, se interessati a raccogliere il Superenalotto, potranno sottoscrivere il contratto tranquillamente.

Resta inteso, invece, che gli associati dovranno effettuare un’attenta valutazione sul secondo contratto, denominato “Contratto di Servizi Addizionali”: ossia un contratto commerciale di servizi aggiuntivi alla ricevitoria che accompagnerà il contratto del Superenalotto.

Essendo “addizionale”, la sottoscrizione non è obbligatoria, ma sarà rimessa alla discrezionalità di ogni singolo ricevitore circa il suo contenuto, oneri compresi, da valutare nell’ambito della propria autonomia imprenditoriale.

 

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