I Gratta e Vinci non si possono vendere, cedere, distribuire o trasferire a qualunque titolo a soggetti diversi dal cliente finale. Allo stesso modo, non è consentito approvvigionarsi dei biglietti
I Gratta e Vinci non si possono vendere, cedere, distribuire o trasferire a qualunque titolo a soggetti diversi dal cliente finale. Allo stesso modo, non è consentito approvvigionarsi dei biglietti da soggetti diversi dal concessionario.
E attenzione perché, in entrambi i casi, il divieto è valido anche nel caso in cui la controparte sia un rivenditore autorizzato alla vendita dei Gratta e Vinci.
In sintesi, comesi legge in una nota di FIT, rifornire o farsi rifornire di Gratta e Vinci da un altro punto vendita, sia esso o meno autorizzato, non si può fare!
Questa in poche parole, unitamente all’introduzione del documento di trasporto in formato digitale, è l’ulteriore integrazione che ha interessato il contratto per il servizio di vendita delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, comunicata dalla società concessionaria a tutti i rivenditori.
Ovviamente non stiamo parlando di una novità assoluta. A ben vedere, infatti, tali divieti erano già presenti nella precedente stesura contrattuale.
E non poteva essere altrimenti perché si tratta di disposizioni alla base del corretto svolgimento dell’attività di vendita che Lotterie Nazionali Srl, nel doveroso assolvimento del ruolo di concessionario per conto dello Stato, è necessariamente chiamata a far rispettare.
Del resto, così come previsto dal contratto, l’autorizzazione per i Gratta e Vinci è conferita a tutti i gestori solo ed esclusivamente per la vendita dei biglietti al pubblico. Attività che, peraltro, il rivenditore si impegna a svolgere soltanto presso il proprio esercizio.
Pertanto, al fine di fugare equivoci ed ogni errata interpretazione, nel contratto sottoscritto con Lotterie Nazionali Srl tali divieti sono stati ulteriormente rafforzati e precisati.
Cautela, quindi, perché la violazione delle citate prescrizioni rappresenta una grave irregolarità nell’esercizio dell’attività di vendita ed ogni comportamento al di fuori del perimetro del consentito non potrà che essere oggetto di intervento.
Al ricorrere di tali ipotesi, infatti, il concessionario avrà facoltà di risolvere il contratto e, ove ci siano i presupposti di legge, segnalare la violazione alle competenti Autorità. Oltre alla risoluzione, il concessionario, ai sensi dell’art. 14 del contratto, potrà applicare una penale pari a 2.000 euro per ciascuna violazione.
Le variazioni introdotte avranno effetto decorso il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del rivenditore della comunicazione di modifica unilaterale del contratto.
Solo con la massima prudenza e la rigorosa osservanza delle norme si è sempre al riparo da ogni sgradevole inconveniente.
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