22 Novembre 2024 - 09:06

Fipe: decreto giochi online, le disposizioni che riguardano i Pubblici esercizi

Il D.Lgs n. 41/2024 – in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale (L. n. 111/2023) –  è appena stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e reca il riordino delle

04 Aprile 2024

Il D.Lgs n. 41/2024 – in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale (L. n. 111/2023) –  è appena stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e reca il riordino delle disposizioni applicabili ai giochi a distanza.

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, con circolare di oggi 4 aprile 2024, a firma del Direttore Roberto Calugi, comunica quelli che sono gli interventi di proprio interesse.

Si ricorda, infatti, che il provvedimento prevede l’istituzione di un albo per la registrazione degli esercizi che potranno svolgere – previo pagamento di un importo annuale di 100 euro – l’attività di punti vendita ricariche (per il gioco online). Tra questi, sono espressamente ricompresi anche i Pubblici Esercizi dotati della licenza di pubblica sicurezza di cui agli artt. 86 e/o 88 del TULPS.

Le operazioni di ricarica dovranno avvenire mediante strumenti di pagamento tracciabili, ma è consentito l’utilizzo di contanti, nel limite complessivo settimanale di 100 euro.

Vale la pena premettere che i Pubblici Esercizi che offrono anche giochi pubblici (in particolare apparecchi da gioco a piccola vincita e scommesse) sono oltre 35.000: la Federazione promuove direttamente la qualificazione dell’offerta in questi esercizi non specializzati nei giochi, nell’ottica della più ampia legalità e della tutela dei consumatori contro i rischi di dipendenze patologiche.

Il provvedimento risulta così strutturato:

  • Titolo I (artt. da 1 a 5) – Regole generali e principi
  • Titolo II (artt. da 6 a 13) – Il rapporto concessorio per i giochi a distanza
  • Titolo III (artt. 14 e 15) – Tutela e protezione del giocatore
  • Titolo IV (artt. da 16 a 21) – Gestione dei giochi a distanza
  • Titolo V (art. 22) – Offerta illegale di gioco
  • Titolo VI (artt. da 23 a 26) – Disposizioni finali

Considerato che, come già rilevato in premessa, la disciplina dei giochi su rete fisica (ivi compresa quella concernente gli apparecchi da gioco installabili presso i P.E.) sarà oggetto di un successivo provvedimento, rispetto all’odierno Decreto Legislativo giova soffermarsi unicamente sulla disciplina di cui all’art. 13, recante la regolamentazione della gestione dei punti vendita di ricariche per il gioco on-line.

Va anzitutto precisato che l’art. 2, comma 1, lett. r) definisce il “punto vendita ricariche” quale “luogo della rete fisica di gioco il cui titolare, autorizzato alla raccolta di giochi pubblici, è scelto e contrattualizzato direttamente da concessionario per la sola erogazione di servizi esclusivamente accessori al gioco pubblico online, consistenti nella assistenza al giocatore nella apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco, esclusa in ogni caso sia l’offerta di gioco a distanza sia la movimentazione delle somme, anche frutto di giocate, depositate nel conto di gioco del giocatore”.

In particolare, la nuova disciplina prevede l’istituzione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (d’ora in avanti “ADM”) di un albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, e abilitati, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo di mandato in esclusiva, all’esercizio delle predette attività.

Giova dunque sottolineare che – in accoglimento delle istanze della Federazione – la disposizione contempla espressamente anche i Pubblici Esercizi dotati della licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 86 TULPS. A tal proposito è bene ricordare che ai sensi dell’art. 152 del R.D. n. 635/1940 (Regolamento per l’esecuzione del TULPS), per le attività di pubblico esercizio (art. 86 TULPS) il titolo autorizzatorio per lo svolgimento dell’attività (SCIA o autorizzazione) svolge anche la funzione di licenza di pubblica sicurezza. Tutto ciò è confermato anche al punto 65, dell’Allegato A, del D.Lgs n. 222/2016, c.d. SCIA 2, ove si legge che la “SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 TULPS”.

In sostanza, nel rispetto di quanto prescritto dalla nuova normativa in commento, anche i Pubblici Esercizi potranno iscriversi all’Albo per lo svolgimento dell’attività di punto vendita ricariche per il gioco on-line.

L’iscrizione all’albo è subordinata al pagamento preventivo all’ADM di un importo annuale di 100 euro. Gli esercizi dovranno inoltre affiggere, all’esterno dell’esercizio e in posizione visibile, un’insegna o una targa di specifico riconoscimento e individuazione della predetta attività, le cui caratteristiche e dimensioni saranno stabilite con decreto direttoriale dell’ADM.

La disposizione prevede che le ricariche dovranno avvenire mediante strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. Si prevede, tuttavia, che le operazioni di ricarica possano avvenire anche in contanti, nel limite complessivo settimanale di 100 euro.

La norma precisa poi che le operazioni di ricarica del conto di gioco online potranno essere effettuate esclusivamente su richiesta del relativo titolare, procedendo a tal fine alla sua identificazione e alla verifica dell’identità di chi chiede la ricarica presso il punto vendita.

È bene precisare che sebbene la suindicata disciplina sia già in vigore (come anticipato in premessa), essa risulterà effettivamente applicabile solo dopo l’emanazione delle disposizioni attuative ad opera dell’ADM.

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com

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