Il Comune di Venezia nella sua volontà di limitare le fasce orarie di attività per le slot machine, in maniera più restrittiva di quanto stabilito dalla Giunta regionale, avrebbe dovuto
Il Comune di Venezia nella sua volontà di limitare le fasce orarie di attività per le slot machine, in maniera più restrittiva di quanto stabilito dalla Giunta regionale, avrebbe dovuto adottare una deliberazione del Consiglio comunale o un’ordinanza sindacale ma non basta una nota emessa dalla propria Direzione Commercio.
Con queste parole il Tar per il Veneto accoglie il ricorso presentato da una sala giochi – difesa dagli avvocati Matilde Tariciotti, Luca Giacobbe – contro le fasce orarie adottate nel comune di Venezia.
Occorre ricordare che in attuazione della legge regionale del Veneto recante “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”, la Giunta regionale ha individuato la sospensione obbligatoria su tutto il territorio comunale nelle fasce orarie dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 20.
Alcuni anni prima della pubblicazione di tali indicazioni regionali, il Comune di Venezia aveva già disciplinato le fasce di interruzione del gioco prevedendo che “gli orari delle sale giochi dalle 8.30 alle ore 21.30 di tutti i giorni compresi i festivi”, mentre “gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all’art. 110, co. 6 o 7 del TULPS, […] possono essere messi in esercizio tra le ore 9.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.30 di tutti i giorni compresi i festivi”, mentre “al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati”.
A seguito della DGR del 2019, il Comune, anziché adeguare il proprio regolamento, ha comunicato, con la nota impugnata, di ritenere che la disciplina contenuta nello stesso dovesse sovrapporsi a quella contenuta nella deliberazione regionale sopravvenuta, ritenendo, quindi, che il funzionamento degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 lettera e) e b) e comma 7 lettera a) c) e c bis) del Tulps potesse ritenersi autorizzato nelle sole fasce orarie 9-13 e 15-18
Il Comune di Venezia ha chiarito, con la Nota emessa dalla Direzione Commercio, che la messa in funzione degli apparecchi avrebbe dovuto osservare, per effetto della sovrapposizione della disciplina regionale sul regolamento comunale, il nuovo orario 9.00 – 13.00 e 15.00 -18.00, con una riduzione quindi di un’ora e mezzo del funzionamento degli apparecchi di gioco rispetto a quanto stabilito dalla norma locale.
Il Tribunale amministrativo regionale nell’analizzare il ricorso ha affermato che “la fattispecie in esame è caratterizzata da una situazione in fatto del tutto anomala.
Il Comune di Venezia, infatti, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 38 del 2019 e della delibera n. 2600/2019, ha esercitato il proprio potere discrezionale di disciplinare l’orario di funzionamento degli apparecchi di gioco sovrapponendo la previgente disposizione regolamentare e le fasce minime di interruzione del gioco imposte a livello regionale, così, di fatto, riducendo ulteriormente l’orario di esercizio dell’attività di gioco, attraverso un atto che integra l’ipotesi di un provvedimento viziato dall’incompetenza di chi l’ha adottato e comunque privo della necessaria motivazione il Comune di Venezia non si è limitato a ritenere che potesse continuare a trovare applicazione il proprio regolamento comunale, ma ha ritenuto di dover applicare una disciplina ancora più restrittiva di quella ivi contenuta, sovrapponendovi le previsioni della DGR 2600/2019, senza procedere a una formale modifica del regolamento. Nella sostanza, dunque, il Comune, ha ritenuto di adeguare la propria regolamentazione alla sopravvenuta disciplina, ma lo ha fatto senza utilizzare i necessari strumenti giuridici”.
Cosa avrebbe dovuto fare il Comune?
“Il Comune, dunque, a fronte della sopravvenuta disciplina regionale, avrebbe potuto tenere fermo il proprio regolamento comunale (che prevede la possibilità di funzionamento degli apparati di gioco tra le ore 9.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.30), il che avrebbe comunque determinato una limitazione dell’attività di gioco molto più ampia di quella prevista dalla Regione, anche se non coincidente per la fascia compresa tra le 18 e le 19.30, in cui dovrebbe essere sospesa in base alle indicazioni minime della Regione.
Ovvero avrebbe potuto adeguare il proprio regolamento al rispetto delle fasce minime previste dalla DGR N. 00312/2020 REG.RIC. regionale, ma ciò avrebbe dovuto avvenire mediante una deliberazione consiliare, nella quale avrebbe dovuto essere dato conto delle ragioni legittimanti l’applicazione di una regolazione oraria ancora più restrittiva di quella prevista dalla Regione e anche dal proprio precedente regolamento.
In alternativa, fermo restando il Regolamento, il Sindaco avrebbe potuto esercitare i poteri regolatori allo stesso attribuiti, fissando nuovi orari di funzionamento degli apparecchi, ancorché sempre motivando in ordine alla necessità e rispondenza all’interesse pubblico, della nuova regolazione oraria. In nessun modo la sopravvenuta disciplina regionale avrebbe potuto determinare (così come già affermato nelle sentenze di questo Tribunale richiamate proprio dall’Amministrazione resistente) l’automatica modificazione del regolamento comunale presupposta nella comunicazione impugnata”.
Il Tar ha quindi annullato la nota del Comune di Venezia.
PressGiochi
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