24 Novembre 2024 - 00:57

Emilia Romagna. Tar respinge richiesta di una sala giochi di delocalizzare in seguito alla legge regionale

Il Tar Emilia Romagna ha respinto l’istanza cautelare di una sala giochi di Riccione contro il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività per compimento dei termini di legge a sensi

30 Gennaio 2020

Il Tar Emilia Romagna ha respinto l’istanza cautelare di una sala giochi di Riccione contro il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività per compimento dei termini di legge a sensi e per gli effetti della Legge 241/90 S.M.I..

Come si legge in ordinanza: “Parte ricorrente invoca la delibera della giunta regionale n° 68 del 2019 con cui è stato prorogato di ulteriori 6 mesi (decorrenti dal 13 Settembre 2019) il termine semestrale già imposto per la chiusura e delocalizzazione dell’attività, considerando erroneamente che l’attività dovesse essere chiusa e delocalizzata alla data del 13 settembre 2019.

Tale delibera regionale prevede testualmente:

“Al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto è concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l’adozione del provvedimento di chiusura.

In ragione dell’introduzione della deroga di cui sopra, i Comuni, qualora i termini per le delocalizzazioni siano già decorsi, possono disporre la riapertura dei termini al solo fine di consentire a chi intende delocalizzare di presentare la relativa richiesta.”

Il collegio ritiene che le sopra richiamate disposizioni della citata delibera regionale n° 68 del 2019 devono essere interpretate nel senso che l’ulteriore proroga di 6 mesi si applica nel caso in cui debba essere attuata la delocalizzazione per la quale, nei precedenti 6 mesi, sia stata già presentata istanza di delocalizzazione. L’ulteriore proroga di 6 mesi non si applica invece quando l’istanza di delocalizzazione venga proposta dopo la scadenza dei primi sei mesi, come è avvenuto nel caso di specie. L’istanza cautelare non può pertanto essere accolta”.

 

PressGiochi

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