Il Consiglio di Stato ha respinto oggi il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un operatore di gioco contro il Comune di Bologna e la Regione Emilia Romagna
Il Consiglio di Stato ha respinto oggi il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un operatore di gioco contro il Comune di Bologna e la Regione Emilia Romagna in merito alla definizione delle distanze dai luoghi sensibili per le sale giochi.
Come ha chiarito Palazzo Spada: “il limite distanziale … comportante il divieto di esercizio delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei punti di raccolta in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri dai luoghi sensibili – costituisce mezzo idoneo al perseguimento degli obiettivi prefissati.
D’altra parte, la stessa Corte Costituzionale ha chiarito che normative regionali, analoghe a quella della Regione Emilia Romagna, in quanto impositive di obblighi di mantenimento di specifiche distanze da “luoghi sensibili”, risultano essere dirette alla tutela della salute, in tal modo rientrando nella competenza legislativa dei medesimi Enti. È stato, infatti, sottolineato che “il legislatore…non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi di gioco leciti”, ma “per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi di gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della dipendenza da gioco d’azzardo: fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all’alcolismo”; trattasi, dunque, di disposizioni che perseguono in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, rientranti nella materia di legislazione concorrente della “tutela della salute”, preoccupandosi delle conseguenze sociali dell’offerta di giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, in termini di prevenzione di forme di gioco cosiddetto compulsivo.
Nel ricorso era stata chiamata ad intervenire anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla quale il tribunale aveva chiesto di fornire ad acquisire dal Comune di Bologna “una dettagliata relazione tecnica, corredata da ogni pertinente documentazione, con la quale si chiarisca, anche in controdeduzione all’elaborato peritale prodotto dal ricorrente, se l’applicazione del divieto di esercizio di sale giochi e sale scommesse, in relazione ai luoghi sensibili mappati dal Comune e al limite distanziale previsto, comporti o meno l’effetto espulsivo lamentato nel gravame; evidenziando, altresì, le aree del territorio comunale in cui la delocalizzazione, pur in presenza del richiamato divieto, è possibile, sia in termini di allocazione in edifici già esistenti sia in termini di allocazione in strutture da edificare, avendo, in particolare, cura di specificare le aree dove la delocalizzazione è possibile non essendovi preclusioni derivanti dalla vicinanza (entro 500 mt.) di luoghi sensibili.”.
PressGiochi
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