24 Novembre 2024 - 05:22

Emilia Romagna. Il Cds respinge l’appello contro il distanziometro del Comune di Castelnovo ne’ Monti

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto l’appello contro la Regione Emilia Romagna e il Comune di Castelnuovo ne’ Monti, Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano,

06 Luglio 2018

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto l’appello contro la Regione Emilia Romagna e il Comune di Castelnuovo ne’ Monti, Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA: SEZIONE II concernente: la deliberazione del Consiglio del Comune di Castelnovo ne’ Monti riguardo il luoghi sensibili e in generale sulla legge regionale dell’Emilia Romagna.

Nello specifico per la riforma “dell’ordinanza del Consiglio del Comune di Castelnovo ne’ Monti avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito”, l’elenco delle sale giochi, delle sale scommesse nonché degli esercizi situati a meno di 500 metri dai c.d. “luoghi sensibili” e della deliberazione n. 831 del 12 giugno 2017 della Giunta regionale dell’Emilia Romagna, intitolata “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito”.

Per il Consiglio: “Rilevato che l’evocata possibilità di disporre istruttoria su alcune questioni dibattute nella controversia – impregiudicata ogni questione sull’ammissibilità dello strumento in sede cautelare – sembra non considerare che l’interesse pubblico sottostante alle norme di rilievo della vicenda è interesse non infracomunale bensì schiettamente sociale, di talchè l’ipotizzata inesistenza di spazi praticabili o appetibili per una diversa localizzazione della sala giochi di cui è stata ingiunta la chiusura perché ubicata a meno di 500 metri di distanza da luoghi sensibili non può condurre al paradosso della negazione del precetto di legge;

Considerato, quanto alle doglianze fondate sulla preesistenza della sala giochi rispetto alle prescrizioni normative applicate, che l’appellante non risulta aver manifestato l’intendimento di avvalersi del previsto regime transitorio;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11 maggio 2017, n. 108;

Rilevato, per tutto quanto sopra, che l’appello cautelare appare destituito di fondamento per difetto di fumus boni iuris”,

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