11 Gennaio 2025 - 11:02

Elenco Ries: scade il 15 maggio il termine per il rinnovo dell’iscrizione

Si avvicina il termine per il dell’iscrizione all’elenco Ries per l’anno 2018, l’elenco dei soggetti di cui all’art. 1, comma 82, della legge n. 200/2010 e ss.mm.ii.. La presentazione delle

09 Maggio 2018

Si avvicina il termine per il dell’iscrizione all’elenco Ries per l’anno 2018, l’elenco dei soggetti di cui all’art. 1, comma 82, della legge n. 200/2010 e ss.mm.ii..

La presentazione delle istanze va realizzata attraverso il sito internet istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli utilizzando le credenziali in possesso.

 

Il sistema telematico sarà accessibile, con tutte le funzionalità attualmente disponibili, sino al 15 maggio 2018 allo scopo di consentire agli utenti le eventuali operazioni di rettifica dei dati precedentemente dichiarati, nonché per il completamento delle attività di inserimento e pubblicazione delle istanze non ancora inviate, oppure, per quelle scartate dal sistema per errori formali.

Alla scadenza del termine fissato, si procederà alla cancellazione dall’Elenco di quei soggetti che non hanno provveduto, secondo le modalità prescritte, al rinnovo dell’iscrizione per l’anno in corso i quali, pertanto, non potranno intrattenere rapporti contrattuali con terzi, salvo procedere ad una “re- iscrizione”.

 

 

A partire dal 17 maggio 2018, a valle del processo di acquisizione delle istanze in esame, sarà possibile la consultazione, sul sito istituzionale dell’Agenzia, dell’Elenco aggiornato, indicante unicamente i soggetti che abbiano correttamente espletato la procedura di rinnovo nei termini prescritti, non trovando pubblicazione quelli che non hanno provveduto o perfezionato l’istanza di rinnovo. In pari data sarà data attivazione, inoltre, alla funzionalità per procedere alle eventuali “reiscrizioni”.

L’istanza di prima iscrizione all’elenco è consentita in qualsiasi periodo dell’anno.

 

 

All’elenco devono essere iscritti:

  1. a) i soggetti  proprietari,  possessori  ovvero  detentori  a qualsiasi titolo degli apparecchi e  terminali  di  cui  all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b),  del  testo  unico  di  cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  successive  modificazioni,  per  i quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23  dicembre  2000, n. 388, e il codice identificativo univoco  di  cui  al  decreto  del Direttore generale  dell’Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32  del 9 febbraio 2010;
  2. b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e  terminali  da  intrattenimento  che   siano   altresi’ proprietari degli apparecchi e terminali  di  cui  all’articolo  110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto  18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
  3. c) ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui alle  lettere  a)  e  b),  svolge,  sulla  base  di  rapporti contrattuali  continuativi  con  i  soggetti  di  cui  alle  medesime lettere, attivita’ relative al funzionamento  e  al  mantenimento  in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario  delle  somme  residue  e  comunque  qualsiasi   altra attivita’ funzionale alla raccolta del gioco.

 

L’iscrizione nell’elenco e’ disposta dall’Agenzia delle Dogane e monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all’articolo 86 del testo unico di cui al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni,  e  della  certificazione  antimafia  prevista   dalla disciplina vigente, nonche’ dell’avvenuto versamento,  da  parte  dei medesimi, della somma di euro 100.
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