“E’ contrario al principio di ragionevolezza disporre la cancellazione dall’elenco sulla base di un presupposto meno grave (disallineamento tra la data del versamento del tributo e quella del suo incasso) rispetto ad un presupposto ben più grave (mancato versamento del tributo)”.
Così il Tar Lazio si è espresso oggi in merito al ricorso di un operatore cancellato dall’elenco degli oparatori del gioco
“E’ contrario al principio di ragionevolezza disporre la cancellazione dall’elenco sulla base di un presupposto meno grave (disallineamento tra la data del versamento del tributo e quella del suo incasso) rispetto ad un presupposto ben più grave (mancato versamento del tributo)”.
Così il Tar Lazio si è espresso oggi in merito al ricorso di un operatore cancellato dall’elenco degli oparatori del gioco in quanto pur avendo effettuato il versamento del tributo, l’incasso da parte dell’erario si era verificato in una data successiva al versamento.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accogliendo il ricorso promosso da una società difesa dagli avvocati Generoso Bloise e Patrizia Lo Polito ha annullato il provvedimento di ADM.
Come ha spiegato il giudice: “La disciplina sull’iscrizione nell’elenco non prevede, a differenza di quella sul rinnovo annuale dell’iscrizione, un termine finale entro cui deve realizzarsi l’incasso del tributo in favore dell’erario, sicchè non si pone un problema di adempimento dell’obbligazione tributaria entro un termine di decadenza. Nel caso di specie il ricorrente ha autocertificato di aver versato il tributo per l’anno di imposta, relativo al periodo di efficacia dell’iscrizione nell’elenco e ha dichiarato di “possedere” la quietanza di pagamento del versamento del tributo, quando in quella data aveva solo inviato tramite on-banking il pagamento, senza ancora avere la prova della ricezione dello stesso (avvenuta solo successivamente)…
La disciplina di settore, come detto, non prevede per l’adempimento del tributo un termine perentorio, sicchè là dove l’entrata pubblica non risulti incassata proprio nel preciso momento temporale della dichiarazione di versamento non può desumersi che l’operatore abbia voluto eludere le ragioni del fisco; al contrario, questi, versando la somma, dimostra sicuramente di voler adempiere l’obbligazione tributaria”.
La cancellazione del soggetto non gioverebbe nemmeno all’amministrazione secondo il Tar: “A fronte della cancellazione immediata dell’iscrizione dall’elenco e quindi dell’impossibilità per l’operatore di svolgere l’attività economica, l’amministrazione non riceverebbe alcuna apprezzabile utilità sia perché la cancellazione disposta per il mancato incasso del tributo al momento della dichiarazione di versamento non tutela un suo apprezzabile interesse istituzionale, sia perché, ove dovesse sussistere un interesse di tal genere, la ragione che fonda la cancellazione in realtà non sussiste più al momento dell’adozione del provvedimento restrittivo”.
Ma il giudice non si ferma qui. “Occorre peraltro esaminare – afferma – il contenuto della nuova disciplina introdotta dal legislatore (ancora in fase di attuazione) quale indice ermeneutico per indagare la ratio della vigente disciplina. Come ricordato, l’art. 27, comma 6, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha introdotto l’istituto del ravvedimento operoso realizzato prima dell’accertamento della violazione. Con tale previsione il legislatore, nel qualificare l’”omesso versamento” del tributo quale ipotesi di irregolarità (“può essere regolarizzato”) del procedimento di iscrizione, ha previsto, limitatamente a tale presupposto, il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco in favore di colui che abbia provveduto a sanare l’irregolarità – con una maggiorazione pecuniaria – “prima” dell’accertamento della violazione. Si tratta di una disposizione da cui traspare la chiara volontà del legislatore di ritenere il mancato incasso del tributo, non presente al momento dell’inoltro della domanda di iscrizione, presupposto non preclusivo al mantenimento dell’iscrizione medio tempere intervenuta poiché sanabile ex post e quindi privo di una reale portata lesiva per l’interesse pubblico primario di cui è portatrice l’amministrazione”.
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