DPCM del 3 novembre. Il Tar rigetta le istanze degli operatori del gioco
Vista l’istanza, contestuale al ricorso, depositata in data 9 novembre.2020, con la quale si richiede l’abbreviazione dei termini, ai sensi dell’art. 53 cpa, per consentire la trattazione dell’istanza cautelare in
10 Novembre 2020
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Vista l’istanza, contestuale al ricorso, depositata in data 9 novembre.2020, con la quale si richiede l’abbreviazione dei termini, ai sensi dell’art. 53 cpa, per consentire la trattazione dell’istanza cautelare in sede collegiale alla prossima camera di consiglio, calendarizzata per il 18 novembre 2020. Rilevato che, tenuto conto della data di presentazione dell’istanza anzidetta, l’eventuale abbreviazione dei termini, pur fino alla metà, non consentirebbe comunque il rispetto dei termini a difesa nei confronti delle parti evocate, sicché non sarebbe possibile comunque esaminare l’istanza cautelare nella camera di consiglio del giorno 18 p.v.. Ritenuto, pertanto, che l’istanza di abbreviazione anzidetta debba essere rigettata.
Con queste motivazioni il Tar Lazio ha rigetta l’istanza di abbreviazione dei termini presentata da alcune società del gioco pubblico contro il DPCM del 3 novembre 2020.