11 Gennaio 2025 - 20:02

Dl Dignità. Per il Comitato per la Legislazione è necessario chiarire coordinamento con la legge Balduzzi

L’articolo 9, comma 1, prevede un generale divieto di pubblicità di giochi o scommesse con vincite di denaro, viene anche stabilita un’apposita sanzione amministrativa per la violazione del divieto e

18 Luglio 2018

L’articolo 9, comma 1, prevede un generale divieto di pubblicità di giochi o scommesse con vincite di denaro, viene anche stabilita un’apposita sanzione amministrativa per la violazione del divieto e individuata nell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni l’autorità competente alle contestazioni e all’irrogazione delle sanzioni; al tempo stesso sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, commi 4 e 6 del decreto-legge n. 158 del 2012, le quali prevedono uno specifico divieto di messaggi pubblicitari concernenti i giochi con vincite in denaro nel corso di trasmissioni o in pubblicazioni destinate ai minori; anche in questo caso sono previste apposite sanzioni amministrative e una autorità preposta alla loro irrogazione, peraltro diversa dall’Autorità per le garanzie delle comunicazioni (vale a dire l’Agenzia delle dogane e dei monopoli);sono inoltre fatte salve le disposizioni di cui ai commi 937, 938 e 939 dell’articolo unico della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), le quali, presupponendo la legittimità della pubblicità di giochi e scommesse, ne vietano specifiche modalità; al riguardo appare opportuno approfondire il coordinamento tra le disposizioni.

E’ quanto richiesto dal Comitato per la legislazione che ha valutato la qualità del testo e la specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge Dignità.

 

 

Il Capo III (Misure per il contrasto alla ludopatia) – si legge – si compone del solo articolo 9, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo; per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data; la disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni; la violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50mila euro per ogni violazione. Viene innalzata, infine, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito per provvedere agli oneri derivanti dall’articolo.

 

Il provvedimento reca la relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), ma non è corredato della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall’articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell’esenzione dall’AIR previste dall’articolo 7 del medesimo regolamento.

 

Tali materie – conclude il Comitato commentando il provvedimento – appaiono riconducibili alla finalità unitaria di tutelare soggetti caratterizzati da situazioni di fragilità lavorativa ed esistenziale.

 

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