22 Dicembre 2024 - 07:58

Dl Dignità: ecco tutte le proposte del Parlamento in materia di giochi d’azzardo e pubblicità

Dal nostro inviato alla Camera – Il decreto dignità è al centro dell’attività parlamentare della settimana che si apre. Dopo il tortuoso via libera governativo, oggi le commissioni Finanze e

23 Luglio 2018

Dal nostro inviato alla Camera – Il decreto dignità è al centro dell’attività parlamentare della settimana che si apre. Dopo il tortuoso via libera governativo, oggi le commissioni Finanze e Lavoro della Camera hanno iniziato in sessione congiunta il vaglio dei circa 900 emendamenti, concentrando l’attenzione su una trentina di proposte di modifica concordate nella maggioranza. Il provvedimento è atteso in Aula giovedì e il via libera di Montecitorio dovrebbe arrivare entro il weekend.

Tra queste proposte, numerose anche quelle riferite all’articolo 9 del decreto che reca il divieto alla pubblicità dei giochi d’azzardo e l’aumento del preu su slot machine e videolottery.

 

 

Tante le proposte approdate alle Commissioni riunite Finanze e Lavoro della Camera in materia di gioco d’azzardo.

Si parte con Forza Italia che con Zangrillo, Polverini, Gelmini ed altri chiede direttamente di sopprimere l’articolo 9 del decreto dignità, a Fratelli D’Italia il cui on. Alessio Butti ha proposto l’obbligo di realizzazione di pubblicità responsabile e di sottoporre ogni contratto di sponsorizzazione al controllo dell’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la previsione di una destinazione presso il Ministero della Salute.

Crosetto di Fratelli D’Italia ha invece proposto il divieto di “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa ai giochi di sorte a quota fissa, ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, alle scommesse su eventi simulati, con vincite di denaro e offerti su canale fisico o a distanza comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ad esclusione dei canali e mezzi di comunicazione relativi al gioco”.

L’on. Antonio Martino di Forza Italia chiede di salvare dal divieto pubblicitario le comunicazioni informative da parte dei concessionari verso i punti vendita fisici che effettuano la raccolta dei giochi pubblici con vincite in denaro, ai progetti di responsabilità sociale e alla stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore, nonché alle insegne di esercizio e ai loghi e marchi che distinguono i giochi all’interno del punto vendita.

 

L’on. Graziano Musella e l’on. Mariastella Gelmini chiedono invece di escludere dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all’educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all’arte, sport e cultura.

 

Alcune proposte intervengono anche nei rapporti tra operatori. Massimo Ungaro del Pd chiede che sia fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni ovvero oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

Il Pd in diversi interventi propone di introdurre limiti orari e distanze delle sale da gioco dai luoghi sensibili. Sistema automatico di rilevamento dell’età anagrafica del giocatore. Si chiede inoltre di accelerare i tempi di avvio delle AWPR.

 

 

 

Di seguito tutti gli emendamenti:

 

 

 

Sopprimerlo.


9. 1. Zangrillo, Polverini, Gelmini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Sostituirlo con il seguente:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono vietati i giochi e le scommesse con vincite in denaro di qualunque tipologia.


9. 2. Crosetto, Osnato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Divieto di pubblicità di giochi e scommesse).

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando il divieto di pubblicità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa alle categorie di giochi di sorte a quota fissa, giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, con vincita in denaro e offerti su canale fisico o a distanza, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, con l’eccezione di quanto pubblicato all’interno di siti internet e applicazioni mobili di proprietà del concessionario e registrati come canali di vendita presso l’apposito registro tenuto presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche, delle medesime categorie di giochi. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, quali le scommesse ippiche e sportive, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l’Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall’articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro di cui al comma 2, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.
5. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
6. Il protocollo d’intesa tra l’Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l’assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l’offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro di cui al comma 2 nonché l’obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d’azzardo patologico di cui all’articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
9. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 147 milioni di euro per l’anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 9.


9. 3. Del Barba.

Sostituirlo con il seguente:

Art 9.

(Divieto di pubblicità giochi e scommesse).

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando il divieto di pubblicità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa alle categorie di giochi di sorte a quota fissa, giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, con vincita in denaro e offerti su canale fisico o a distanza, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, con l’eccezione di quanto pubblicato all’interno di siti internet e applicazioni mobili di proprietà del concessionario e registrati come canali di vendita presso l’apposito registro tenuto presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche, delle medesime categorie di giochi. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, quali le scommesse ippiche e sportive, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l’Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall’articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro di cui al comma 2, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.
5. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
6. Il protocollo d’intesa tra l’Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l’assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l’offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro di cui al comma 2 nonché l’obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d’azzardo patologico di cui all’articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
9. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019.
10. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l’anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 9.


9. 5. Osnato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Divieto di pubblicità di giochi e scommesse).

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché il divieto di pubblicità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l’Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche con i medesimi connotati di aggressività o ingannevolezza. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. In ogni caso, tenendo conto dei prìncipi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall’articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.
4. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
5. Il protocollo d’intesa tra l’Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l’assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l’offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro ivi definiti nonché l’obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d’azzardo patologico di cui all’articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui ai commi 1 e 2, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019.


9. 4. Del Barba.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Divieto di pubblicità giochi e scommesse).

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché il divieto di pubblicità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet, che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa che l’Autorità delle Dogane e dei Monopoli sottoscrive con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche con i medesimi connotati di aggressività o ingannevolezza. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. In ogni caso, tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione europea del 14 luglio 2014 e quanto già previsto dall’articolo 1, comma 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), la pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, non deve descrivere il gioco come socialmente attraente o approvato da personalità famose o celebrità, lasciando intendere che il gioco contribuisce al successo sociale.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 per cento del valore della sponsorizzazione o del contratto pubblicitario e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di euro 50.000.
4. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
5. Il protocollo d’intesa tra l’Autorità delle Dogane e dei Monopoli e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prevede l’assoggettamento preventivo obbligatorio alle regole di disciplina pubblicitaria delle iniziative e delle campagne pubblicitarie di livello nazionale dei concessionari per l’offerta delle attività di gioco e scommesse con vincita in denaro ivi definiti nonché l’obbligo degli stessi di destinare annualmente il 5 per cento del valore della loro attività di pubblicità al fondo per il contrasto d’azzardo patologico di cui all’articolo 1 comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1 e al comma 2, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata di bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
8. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018 e nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l’anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 8.


9. 6. Osnato.

All’articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, è sottoposta ai seguenti limiti:
a) ciascun fornitore di servizi media audiovisivi non può diffondere comunicazioni commerciali di tali giochi o scommesse con vincita in denaro oltre il 25 per cento dell’affollamento pubblicitario orario;
b) tale comunicazione commerciale può essere trasmessa esclusivamente tra le ore 23:00 fino alle ore 7:00 del giorno successivo, salvo nel corso degli eventi sportivi in diretta e 30 minuti prima dell’inizio di ciascun evento sportivo e 30 minuti dopo il suo termine.

1-bis. In ogni caso, al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d’azzardo e distinguere le attività e i canali di accesso legali attraverso un’offerta chiara, trasparente e riconoscibile. Tale regolamento dovrà prevedere limitazioni di tale pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica, sulle pubblicazioni in genere, sulle affissioni e su Internet. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, saranno sottoposte alle seguenti limitazioni:
a) tutti i contratti di sponsorizzazione attualmente in vigore devono essere depositati presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
b) tutti i contratti di sponsorizzazione stipulati dopo l’entrata in vigore del presente decreto devono essere depositati, pena la loro nullità, entro 15 (quindici) giorni dalla loro sottoscrizione, presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
c) i soggetti che hanno stipulato i contratti di cui sopra alle lettera a) o b) devono corrispondere il doppio del corrispettivo indicato nei predetti contratti su uno specifico conto del Ministero della Salute perché .siano destinati allo stesso fondo previsto al successivo comma 4.

Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai precedenti commi le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.


9. 30. Butti, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa ai giochi di sorte a quota fissa, ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, alle scommesse su eventi simulati, con vincite di denaro e offerti su canale fisico o a distanza comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere e le affissioni, ad esclusione dei canali e mezzi di comunicazione relativi al gioco. Dal 1o luglio 2019, il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, giochi di abilità a distanza, scommesse ippiche e sportive, bingo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dalle linee guida emanate d’intesa tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.


9. 8. Del Barba.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa ai giochi di sorte a quota fissa, ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, alle scommesse su eventi simulati, con vincite di denaro e offerti su canale fisico o a distanza comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere e le affissioni, ad esclusione dei canali e mezzi di comunicazione relativi al gioco. Dal 1o luglio 2019, il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, giochi di abilità a distanza scommesse ippiche e sportive, bingo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo che sia in contrasto con quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 937 a 940 della 28 dicembre 2015, n. 208. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.


9. 9. Del Barba.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa ai giochi di sorte a quota fissa, ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, alle scommesse su eventi simulati, con vincite di denaro e offerti su canale fisico o a distanza comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere e le affissioni, ad esclusione dei canali e mezzi di comunicazione relativi al gioco. Dal 1o luglio 2019, il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, giochi di abilità a distanza, scommesse ippiche e sportive, bingo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo che assuma connotati di aggressività o ingannevolezza, secondo quanto previsto dalle linee guida emanate d’intesa tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.


9. 16. Crosetto, Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa ai giochi di sorte a quota fissa, ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, alle scommesse su eventi simulati, con vincite di denaro e offerti su canale fisico o a distanza comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, lei pubblicazioni in genere e le affissioni, ad esclusione dei canali e mezzi di comunicazione relativi al gioco. Dal 1o luglio 2019, il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi. Per le altre categorie di giochi, caratterizzati da minor frequenza e ripetitività del gioco, socialità o elementi di abilità, giochi di abilità a distanza, scommesse ippiche e sportive, bingo, lotterie ad estrazione istantanea, giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore è vietata qualsiasi forma di pubblicità comunque effettuata e su qualunque mezzo che sia in contrasto con quanto previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall’articolo 1, commi da 937 a 940 della 28 dicembre 2015, n. 208. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.


9. 17. Crosetto, Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa ai giochi di sorte a quota fissa, ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, alle scommesse su eventi simulati, con vincite di denaro e offerti su canale fisico o a distanza comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ad esclusione dei canali e mezzi di comunicazione relativi al gioco. Dal 1o luglio 2019, il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.


9. 14. Crosetto, Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa ai giochi di sorte a quota fissa, ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, alle scommesse su eventi simulati, con vincite di denaro e offerti su canale fisico o a distanza comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ad esclusione dei canali e mezzi di comunicazione relativi al gioco. Dal 1o luglio 2019, il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.


9. 13. Del Barba.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, con le seguenti: Al fine di tutelare i minori e di arginare il fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo patologico.

Conseguentemente, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A decorrere dalla medesima data, sono altresì vietate tutte le forme di promozione o di pubblicità relative ad apertura ed esercizio di nuove sale da gioco o scommesse con vincite in denaro;
al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole:, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.»;
al comma 2, aggiungere in fine le parole: comminata dall’Autorità, di cui al comma 3 del presente articolo, entro quindici giorni dall’avvenuto accertamento delle violazioni di cui al comma 1. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 a mezzo di trasmissione televisiva o radiofonica, l’Autorità competente procede con proprio atto amministrativo rispettivamente all’oscuramento del canale o alla sospensione del segnale radiofonico;
al comma 5, aggiungere in fine le parole: di cui una quota non inferiore ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata per la durata dei contratti pubblicitari in corso di esecuzione di cui al presente comma, all’adozione di una campagna di comunicazione televisiva volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dal gioco patologico, prevedendo altresì che la trasmissione dei relativi spot sia effettuata immediatamente dopo quella degli spot del gioco online, alla generazione di messaggi di allerta sui rischi derivanti dal gioco d’azzardo, da realizzare mediante applicazione diretta sugli apparecchi di strumenti o di software tenuto conto dei limiti derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nonché per le attività di prevenzione, cura ed alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo.

Alla rubrica sostituire le parole: Misure per il contrasto alla ludopatia con le seguenti: Misure per il contrasto del gioco d’azzardo patologico.


9. 31. Rostan, Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia con le seguenti: per un più efficace contrasto alla ludopatia e ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore.


9. 33. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia con le seguenti: per contrastare il fenomeno della ludopatia e ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore.


9. 34. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per un più efficace contrasto alla ludopatia con le seguenti: per contrastare il fenomeno della ludopatia.


9. 35. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla ludopatia con le seguenti: al disturbo da gioco d’azzardo.

 

 

 

 

Le proposte della maggioranza:

 

 

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a giochi o scommesse con vincite di denaro con le seguenti: al gioco d’azzardo regolamentato esercitati su rete di raccolta fisica e telematica;
al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: internet con le seguenti: canali informatici digitali e telematici, inclusi i social media;
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi, nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate e su qualunque mezzo i «giochi o scommesse con vincite in denaro» sono definiti «gioco d’azzardo regolamentato», conseguentemente i disturbi correlati sono definiti «disturbi da gioco d’azzardo (DGA)».
1-ter. All’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni della probabilità di vincita»;
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nelle more dell’entrata in vigore dei divieti di cui al comma 1 del presente articolo, i programmi radio televisivi che ospitano messaggi pubblicitari relativi al gioco d’azzardo regolamentato nel loro corso ovvero nella mezz’ora antecedente o successiva, devono essere preceduti dall’avvertenza che il programma non è adatto ai minori. I messaggi pubblicitari devono riportare avvertenze sui rischi di dipendenza di cui all’articolo 7, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recando la dicitura «Azzardo» o «gioco d’azzardo»;
dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. — (Strumenti di monitoraggio per i Comuni). — Al fine di valutare l’adozione di regolamenti comunali per disciplinare l’orario di funzionamento degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 lettera a) e b) del regio decreto n. 773 del 1931, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni, gli enti locali possono richiedere a Sogei i dati inerenti l’ubicazione e gli orari di funzionamento effettivo degli apparecchi di cui al presente articolo. Sogei è tenuta a fornire gratuitamente i dati richiesti entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta.
al titolo del capo III sostituire le parole: alla ludopatia con le seguenti: al disturbo da gioco d’azzardo.


9. 12. Massimo Enrico Baroni, Lorefice, Francesco Silvestri, Bologna, Chiazzese, D’Arrando, Lapia, Leda Volpi, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Di Lauro, Ianaro, Cancelleri, Trano, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.

 

 

Al comma 6, sostituire il numero: 6,25 con il seguente: 6,50 e il numero: 6,5 con il seguente: 6,75.


9. 131. Francesco Silvestri, Massimo Enrico Baroni, Lorefice, Bologna, Chiazzese, D’Arrando, Lapia, Leda Volpi, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Di Lauro, Ianaro, Cancelleri, Trano, Aprile, Cabras, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Zanichelli, Zennaro, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Pallini, Ciprini, Amitrano, Davide Aiello, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Siragusa, Tucci, Vizzini, Segneri, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli.

 

 

 

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e dall’articolo 1, commi da 937 a 940 con le seguenti: ed in conformità con i divieti contenuti nell’articolo 1, commi da 937 a 940.


9. 11. I Relatori.

 

Al comma 1, sostituire le parole: alla ludopatia con le seguenti: al disturbo da gioco d’azzardo (DGA).

Conseguentemente a1 Capo III, la rubrica è sostituita dalle seguenti parole: Misure per il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo.


9. 7. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: fermo restando fino a: legge 28 dicembre 2015, n. 208.


9. 21. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

 

 

 

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet con le seguenti: effettuata tramite le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere e internet.

Conseguentemente al secondo periodo sostituire le parole: e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata., con le seguenti: che prevedano citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti attraverso le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere.


9. 29. Martino.

 

 

Al comma 1, sostituire le parole: incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche con le seguenti: inclusi gli eventi sportivi, culturali o artistici.


9. 39. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: include le manifestazioni aggiungere le seguenti: e gli eventi.


9. 36. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: culturali o artistiche con le seguenti: eventi culturali o artistici.


9. 38. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in genere, le affissioni e internet con le seguenti: in genere e le affissioni, ad esclusione di internet.


9. 20. Crosetto, Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo.

Al comma 1, dopo le parole: le affissioni, aggiungere le seguenti: , le insegne di esercizio.


9. 19. Mancini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: internet con le seguenti: ad esclusione di internet.


9. 18. Topo.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: al fine di evitare il concentramento eccessivo delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all’interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1-bis al limite del 30 per cento di ogni ora. I break pubblicitari non possono comunque contenere più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro.


9. 59. Martino.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.


* 9. 15. Martino.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.


* 9. 22. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.


* 9. 32. Del Barba, Morgoni, Cantini.

Al comma 1 il secondo periodo è sostituito con il seguente:
A decorrere dalla medesima data, sono altresì vietate tutte le forme di promozione o di pubblicità relative ad apertura ed esercizio di nuove sale da gioco o scommesse con vincite in denaro, nonché le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata.


9. 40. Pastorino.

Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis) Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
le manifestazioni di sorte locali di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, i giochi numerici a quota fissa ed i giochi numerici a totalizzatore nazionale;
le scommesse disciplinate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, 1 marzo 2006, n. 111;
le scommesse di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999;
le scommesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169;
qualsiasi ulteriore gioco individuato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con proprio decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge il cui regolamento, al pari di quelli dei giochi sopra elencati, preveda un congruo differimento tra il momento della giocata ed il momento della percezione dell’esito della stessa.

Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.


9. 62. Martino.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.


9. 23. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.


9. 28. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 aggiungere le seguenti: i contratti con Ministeri, gli istituti universitari e gli organismi di diritto pubblico volti alla promozione di discipline sportive, artistiche e culturali.


9. 24. Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 aggiungere le seguenti: le altre lotterie ad estrazione istantanea.


9. 50. Giacomoni, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le Case da Gioco autorizzate.


*9. 25. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le Case da Gioco autorizzate.


*9. 43. Mandelli, Squeri, Ravetto, Labriola.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le Case da Gioco autorizzate.


*9. 44. Tabacci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di cui al presente comma non si applica alle comunicazioni informative da parte dei concessionari verso i punti vendita fisici che effettuano la raccolta dei giochi pubblici con vincite in denaro, ai progetti di responsabilità sociale e alla stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore, nonché alle insegne di esercizio e ai loghi e marchi che distinguono i giochi all’interno del punto vendita.


9. 46. Martino, Bergamini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di cui al presente comma non si applica alle comunicazioni informative da parte dei concessionari verso i punti vendita fisici che effettuano la raccolta dei giochi pubblici con vincite in denaro, ai progetti di responsabilità sociale e alla stampa specializzata destinata ai soli operatori di settore, nonché alle insegne di esercizio e ai loghi e marchi che distinguono i giochi all’interno del punto vendita.


9. 47. Martino, Bergamini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di cui al presente comma non si applica alle formule pubblicitarie e promozionali dirette o indirette svolte all’interno dei punti vendita fisici che effettuano la raccolta dei giochi pubblici con vincite in denaro.


9. 42. Martino, Bergamini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di canalizzare i consumatori verso le reti di gioco controllate, sono inoltre esclusi dal divieto di cui al presente comma i servizi di gioco di abilità a distanza con vincita in denaro.


9. 27. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di canalizzare i consumatori verso le reti di gioco controllate, sono inoltre esclusi dal divieto di cui al presente comma i servizi di gioco d’azzardo on line.


9. 26. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, LIbrandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì escluse le forme di comunicazione pubblicitarie e promozionale diretta o indiretta effettuate presso i punti fisici di raccolta del gioco, allorquando tali attività costituiscano parte integrante dell’affidamento concessorio per la gestione dei giochi pubblici in corso di esecuzione e vengano effettuate esclusivamente presso i locali ove avviene la raccolta degli stessi.


9. 45. Martino, Bergamini.

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
1-bis. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all’educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all’arte, sport e cultura.
1-ter) Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all’interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro;
1-quater. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.
1-quinquies. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all’articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1-sexies. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:
a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-quinquies);
b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
c) l’indicazione dell’indirizzo web dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito web di quest’ultimo;
d) l’indicazione «pubblicità» per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all’inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l’avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
1-septies. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.
1-octies. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell’interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
1-novies.
I fornitori di servizi media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall’eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l’entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.


**9. 10. Musella, Zangrillo, Gelmini, Polverini, Carfagna, Occhiuto, Cannatelli, Fatuzzo, Rotondi, Scoma, Martino, Giacomoni, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Labriola, Sandra Savino.

 

 

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
1-bis. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al primo comma anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all’educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all’arte, sport e cultura.
1-ter. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all’interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30 per cento di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro;
1-quater. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.
1-quinquies. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all’articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1-sexies. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:
a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-quinquies);
b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
c) l’indicazione dell’indirizzo web dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito web di quest’ultimo;
d) l’indicazione «pubblicità» per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all’inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l’avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
1-septies. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.
1-octies. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell’interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza.
Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
1-novies. I fornitori di servizi media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall’eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l’entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.


**9. 53. Bergamini, Giacomoni, Napoli, Martino, Angelucci, Baratto, Benigni, Bignami, Cattaneo, Sozzani, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella, Barelli, Bendinelli, Carrara, Della Frera, Fiorini, Polidori, Porchietto, Squeri, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Labriola, D’Attis.

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
1-bis. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al primo comma anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all’educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all’arte, sport e cultura.
1-ter. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all’interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30% di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro;
1-quater. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.
1-quinquies). I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all’articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1-sexies. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:
a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-quinquies);
b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
c) l’indicazione dell’indirizzo web dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito web di quest’ultimo;
d) l’indicazione «pubblicità» per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all’inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l’avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
1-septies. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.
1-octies. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell’interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
1-novies. I fornitori di servizi media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall’eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l’entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.


**9. 70. Tabacci.

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
1-bis. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al primo comma anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all’educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all’arte, sport e cultura.
1-ter. Al fine di evitare la concentrazione eccessiva delle pubblicità di giochi con vincita in denaro durante le fasce orarie consentite, il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto individua, all’interno delle fasce orarie consentite, la soglia percentuale di spazi disponibili per la pubblicità di giochi con vincita in denaro di cui al comma 1, prevedendo un limite pari al 30% di ogni ora. Nelle interruzioni pubblicitarie sui diversi mezzi non possono comunque essere inseriti più di due messaggi pubblicitari di giochi con vincita in denaro;
1-quater. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei commi precedenti, la pubblicità dei giochi con vincita in denaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo, ed è altresì vietata qualora i programmi e le pubblicazioni siano destinati a un pubblico infantile e adolescenziale.
1-quinquies. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione, per le rispettive competenze, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all’articolo 1, comma 938, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1-sexies. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, i seguenti messaggi di avvertimento:
a) la denominazione sociale del concessionario, il dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 1-quinquies);
b) i loghi della Agenzia delle dogane e dei monopoli, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
c) l’indicazione dell’indirizzo web dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario dei giochi, anche il sito web di quest’ultimo;
d) l’indicazione «pubblicità» per tutta la durata del messaggio pubblicitario diffuso in televisione e su internet nonché un segnale acustico specifico all’inizio e alla fine dei messaggi diffusi sul mezzo radiofonico.

In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica, televisiva e su internet, l’avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
1-septies. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.
1-octies. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell’interesse primario degli individui, e in particolare dei minori di età, a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:
1-novies. I fornitori di servizi media audiovisivi e dei servizi internet sono tenuti a ospitare nei propri palinsesti e nei propri siti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative dedicate al tema della prevenzione dall’eccesso di dipendenza dal gioco. I costi dei messaggi e delle campagne, che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, sono posti a carico dei concessionari dei giochi pubblici. Le modalità e l’entità dei messaggi e delle campagne sono stabiliti, per quanto di rispettiva competenza, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.


**9. 72. Butti, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 937 e 938 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e nei commi precedenti, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:
1) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicità di giochi con vincita in denaro è vietata:
a) sui canali e servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a «bambini»;
b) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;
c) la pubblicità di giochi con vincita in danaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo;
2) quanto alla radiodiffusione sonora, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;
3) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata: a) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni; b) nelle sale cinematografiche e nei loro foyer in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;
4) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro foyer in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;
5) quanto alla stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile ed adolescenziale.


9. 54. Martino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, quanto meno i seguenti messaggi di avvertimento:
a) denominazione sociale del concessionario, dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità;
b) i luoghi della Agenzia, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
c) l’avvertenza «Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica»;
d) l’indicazione dell’indirizzo web dell’Agenzia sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario, anche il sito web di quest’ultimo;
e) l’indicazione «pubblicità» per tutta la durata dello «spot pubblicitario».

In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica o televisiva, l’avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico. Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma.


9. 55. Martino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I concessionari di giochi pubblici impiegano annualmente una somma pari allo 0,5 per cento dei corrispettivi loro spettanti per le attività svolte in relazione agli adempimenti previsti dalle rispettive concessioni, con un minimo di euro mille ed un massimo di euro cinquecentomila, per campagne informative ovvero per iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Dipartimento dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento e composta da quattro membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell’istruzione, dell’interno e dell’economia e delle finanze. La somma di cui al periodo precedente è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e comunque in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali già previsti dalle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.


9. 57. Martino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Sono altresì escluse dai divieti di cui al comma precedente le scommesse ippiche e sportive, alle quali resta applicabile la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che, ai sensi del presente comma, acquistano pubblicità ovvero danno corso a sponsorizzazioni, versano, in favore del fondo di cui all’articolo 13, comma 5, un contributo annuale pari al 2,5 per cento dell’ammontare complessivo della spesa sostenuta nell’anno precedente per le attività di pubblicità e sponsorizzazione, secondo le modalità definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contributo di cui al precedente periodo è destinato in via prioritaria al finanziamento di attività di diffusione della pratica sportiva in ambito scolastico e di contrasto al disagio giovanile, con particolare riferimento alla prevenzione delle dipendenze e della ludopatia.


9. 71. Martino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1 anche i giochi con vincita in denaro appartenenti alle categorie merceologiche dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore nazionale. Sono altresì escluse dai divieti indicati le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all’educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all’arte, sport e cultura.


9. 58. Martino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, devono essere dotati di un lettore elettronico di tessera sanitaria o di un documento di identità, per l’abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni. Indipendentemente dal tipo di gioco d’azzardo e dall’utilizzo di apparecchiature elettroniche, tutte le forme di gioco con vincita in denaro sono subordinate all’utilizzo della tessera sanitaria o di un documento.


9. 152. Ascani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è effettuato esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.


9. 153. Ascani.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d’esecuzione.


9. 51. Martino, Bergamini.

 

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso d’esecuzione qualora nell’oggetto dell’affidamento per la gestione del gioco pubblico sia prevista la realizzazione di attività pubblicitarie e promozionali.


9. 52. Martino, Bergamini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall’eccesso di dipendenza dal gioco.


9. 56. Martino.

Dopo il comma aggiungere il seguente:
1-bis. È in ogni caso vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. È altresì vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro relative agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS, anche relativa alle sale ove si svolgono tali attività.


9. 60. Martino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell’interesse primario degli individui, ed in particolare dei minori di età, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza. Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.


9. 61. Martino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 15 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 150.000.


9. 74. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 10 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 100.000.


9. 73. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Al comma 2, sostituire le parole: a carico del committente, del proprietario con le seguenti: sia a carico del committente sia a carico del proprietario.


9. 68. Braga.

 

 

Al comma 2, dopo le parole: a carico del committente, aggiungere le seguenti: la revoca della concessione e a carico e sostituire le parole: commisurata nella misura del 5 per cento del con le seguenti: pari al.


9. 66. Braga.

Al comma 2 sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.


9. 69. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

Al comma 2, sostituire le parole: per ogni violazione con le seguenti: per la prima violazione e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo:. In caso di reiterazione della violazione, la concessione in capo al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione è revocata.


9. 67. Braga.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: da compresi quelli fino a: 24 novembre 1981, n. 689.


9. 76. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: al fine di evidenziare i rischi legati al gioco patologico e realizzare un più efficace contrasto al gioco illegale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua con proprio regolamento le linee guida per un formato di pubblicità responsabile, idonee a rendere il consumatore consapevole dei possibili rischi legati al gioco d’azzardo e distinguere le attività e i accesso legali attraverso un’offerta chiara, trasparente e riconoscibile.


9. 77. Butti, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d’azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.


*9. 78. Ungaro.

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d’azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.


*9. 79. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.


9. 98. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d’azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.


9. 86. Ungaro.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.


9. 99. Topo.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d’azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.


9. 87. Ungaro.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.


9. 107. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d’azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.


9. 88. Ungaro.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.


*9. 84. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.


*9. 106. Ungaro.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d’azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.


9. 89. Ungaro.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d’azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.


9. 82. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.


9. 105. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d’azzardo presentati da comuni.


9. 85. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati da comuni.


9. 104. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dalle Città Metropolitane.


9. 103. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati da Città Metropolitane.


9. 93. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d’azzardo presentati dalle Città metropolitane.


9. 90. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d’azzardo presentati dalle province.


9. 91. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dalle Province.


9. 102. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dalle Città Metropolitane e dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.


9. 83. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dalle Città Metropolitane e dai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.


9. 92. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dalle Città Metropolitane e dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.


9. 94. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d’azzardo presentati dalle Città metropolitane e dai comuni.


9. 81. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dalle Città metropolitane e dai comuni.


9. 108. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dalle province e comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.


9. 95. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dalle province e comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.


9. 96. Ungaro.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dalle province e comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.


9. 97. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di prevenzione del gioco d’azzardo presentati dalle Province e dai comuni.


9. 80. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dalle province e dai comuni.


9. 109. Fregolent, Ungaro, Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dalle province dai comuni e dalle unioni di comuni.


9. 101. Topo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per il finanziamento, con le modalità ivi previste, di progetti di sostegno alle persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dalle province e dalle unioni di comuni.


9. 100. Ungaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l’anno 2018, 70 milioni di euro per l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo patologico presentati dalle tre regioni che, in applicazione di leggi approvate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano realizzato la maggiore riduzione dei punti vendita di gioco sul proprio territorio. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 12.


9. 113. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l’anno 2018, 70 milioni di euro per l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo patologico presentati dalla Regione che realizza, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, la maggiore riduzione sul suo territorio dei punti vendita del gioco. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 12.


9. 114. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l’anno 2018, 70 milioni di euro per l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo patologico presentati dai comuni che abbiano approvato, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, regolamenti per la prevenzione ovvero il contrasto del suddetto gioco d’azzardo patologico. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 12.


9. 111. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l’anno 2018, 70 milioni di euro per l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo patologico presentati dagli enti territoriali che abbiano approvato, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, leggi o regolamenti per la prevenzione ovvero il contrasto del suddetto gioco d’azzardo patologico. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 12.


9. 112. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l’anno 2018, 70 milioni di euro per l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020 per il finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo presentati dai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 12.


9. 115. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico. La dotazione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l’anno 2018, 70 milioni di euro per l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 12.


9. 116. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La dotazione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 35 milioni di euro per l’anno 2018, 70 milioni di euro per l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 12.


9. 110. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Al comma 5, dopo la parola: pubblicità aggiungere le seguenti: ed alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo,.


*9. 117. Del Barba, Morgoni, Cantini.

Al comma 5, dopo la parola: pubblicità inserirete seguenti: ed alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo,.


*9. 118. Martino.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di un lettore elettronico di tessera sanitaria o di un documento di identità, per l’abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni. Indipendentemente dal tipo di gioco d’azzardo e dall’utilizzo di apparecchiature elettroniche, tutte le forme di gioco con vincita in denaro sono subordinate all’utilizzo della tessera sanitaria o di un documento.
5-ter. Il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è effettuato esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.


9. 124. Fregolent, Ascani, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l’imposta di cui all’articolo 1, comma 944, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stabilita nella misura del 30 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.


9. 119. Braga.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l’aggio spettante ai venditori dei biglietti delle lotterie istantanee è stabilito nella misura del quattro per cento del prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto.


9. 120. Braga.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All’articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, il comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. L’aggio spettante ai venditori dei biglietti delle lotterie istantanee è stabilito nella misura del cinque per cento del prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto».


9. 121. Braga.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di un lettore elettronico di tessera sanitaria o di un documento di identità, per l’abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni. Indipendentemente dal tipo di gioco d’azzardo e dall’utilizzo di apparecchiature elettroniche, tutte le forme di gioco con vincita in denaro sono subordinate all’utilizzo della tessera sanitaria o di un documento.


9. 122. Fregolent, Ascani, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le somme erogate dagli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono effettuate esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.


9. 123. Fregolent, Ascani, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, nella misura del 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018 e del 6,5 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019.
6-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) l’aggio per i raccoglitori del gioco del lotto e dei giochi accessori, il compenso al ricevitore dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e l’aggio per il venditore al dettaglio delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è fissato nella misura del 6,5 per cento della raccolta di gioco e le entrate erariali dei suddetti giochi aumentano dell’1,5 per cento della raccolta;
b) per tutte le concessioni di gioco in essere, anche in regime di proroga, è applicato un canone di concessione commisurato allo 0,35 per cento della raccolta di gioco, fatta eccezione per quella riferita alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di calcolo dei suddetti canoni di concessione apportando le modifiche necessarie alle convenzioni di concessione vigenti.


9. 127. Tabacci.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018 e nel 20 per cento e nel 7 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019.

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 è avviato un processo di riduzione proporzionale dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) attivi alla data del 31 dicembre 2018 tale da determinare una diminuzione non inferiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2019. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi.


9. 128. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018 e nel 20 per cento e nel 7 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019.

Conseguentemente dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 ottobre 2018 sono stabilite le modalità per ridurre il numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 30 aprile 2018, nei seguenti termini:
a) alla data del 30 giugno 2019 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 225.000;
b) alla data del 31 dicembre 2019 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 185.000.


9. 129. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018 e nel 20 per cento e nel 7 per cento a decorrere dal 1o maggio 2019. Una quota pari allo 0,25 a decorrere dal 1o settembre 2018 e allo 0,5 a decorrere dal 1o maggio 2019 è destinata a incrementare il fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


9. 125. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 20 per cento e nel 10 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018.


9. 126. Ungaro, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo.

 

 

 

Al comma 6, dopo le parole: a decorrere dal 1o settembre 2018, aggiungere le seguenti: conseguentemente, limitatamente agli apparecchi ex articolo 110, comma 6, lettera a), TULPS, a decorrere dalla stessa data, la percentuale dell’ammontare delle somme giocate destinata alle vincite è fissata in misura non inferiore al sessantanove per cento e dopo le parole: a decorrere dal 1o maggio 2019, inserire il seguente periodo: conseguentemente, limitatamente agli apparecchi ex articolo 110, comma 6, lettera a), TULPS, a decorrere dalla stessa data, la percentuale dell’ammontare delle somme giocate destinata alle vincite resta fissata in misura non inferiore al sessantanove per cento.


9. 130. Martino.

Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: All’articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle parole: «69 per cento».


9. 132. Martino.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a partire dal 1o settembre 2018, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento.


9. 133. Martino.

Al comma 6 inserire, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, a decorrere dal 1o settembre 2018, limitatamente agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la percentuale dell’ammontare delle somme giocate destinata alle vincite è fissata in misura non inferiore al 69 per cento.


9. 134. Del Barba, Morgoni, Cantini.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata al nove per cento a decorrere dal 1o settembre 2018.
6-ter. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 300, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1o settembre 2018.
6-quater. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente 300 euro, previsto dall’articolo 6 del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 6-ter, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1o settembre 2018.
6-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui al comma 4.


9. 135. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
7-bis. La persona affetta da gioco d’azzardo patologico che, a causa di tale patologia si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita, ai sensi dell’articolo 404 del codice civile, da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui essa ha la residenza o il domicilio.
7-ter. Per le modalità e le procedure relative all’intervento dell’amministratore di sostegno di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del capo II del titolo XII del libro primo del codice civile.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: e misure di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico.


9. 140. Ungaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Il comma 6 dell’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comprensivo delle videolotteries, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati è definito d’intesa tra l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il comune ove si trova il pubblico esercizio, in base ai criteri di cui al comma 2 ed entro i limiti fissati dal comma 4.
6-bis. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento installabili il contesto urbano del comune, la distanza tra l’esercizio ove sono localizzati gli apparecchi e i luoghi sensibili, il numero di apparecchi localizzati nei comuni limitrofi, la natura dell’attività prevalente svolta presso l’esercizio o il locale e la superficie degli stessi.
6-ter. Il numero massimo di apparecchi di intrattenimento installabili in ciascun comune non può comunque superare:
a) le cinque unità per i comuni fino a 5.000 abitanti;
b) le dieci unità per i comuni fino a 15.000 abitanti;
c) le venti unità per i comuni fino a 30.000 abitanti;
d) le cinquanta unità per i comuni fino a 50.000 abitanti;
e) le cento unità per i comuni con oltre 50.000 abitanti.

6-quater. Ogni violazione delle disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 20.000 a un massimo di euro 80.000».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e misure di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico.


9. 147. Fragomeli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Al comma 10 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modifiche con legge 8 novembre 2012, n. 189, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «10. L’apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l’esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l’installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all’autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni degli articoli 86 e 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni. L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza. I comuni possono stabilire luoghi sensibili in relazione ai quali può essere negata l’autorizzazione di cui al presente comma, tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e misure di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico.


9. 146. Fragomeli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Agli esercizi commerciali e ai locali aperti al pubblico che scelgono di non ospitare, nei propri spazi di pertinenza, apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall’articolo 11, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è concesso l’utilizzo di un logo identificativo della assenza di macchine da gioco.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e misure di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico.


9. 138. Ungaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Le regioni e gli enti locali possono concedere, attraverso apposite norme e regolamenti, contributi ovvero ridurre determinati tributi locali agli esercizi pubblici e commerciali e ai circoli privati che rimuovano dai locali apparecchi per il gioco.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e misure di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico.


9. 139. Fragomeli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. L’Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e le singole Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura promuovono partnership con soggetti pubblici e privati e progettualità per incentivare i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali a non installare apparecchi automatici di gioco o video giochi, stimolando in particolare l’avvio e il sostegno di reti di imprese «no slot».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e misure di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico.


9. 141. Ungaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis
. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni ovvero oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e misure di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico.


9. 143. Ungaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Le distanze per l’esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita, a qualunque titolo, l’offerta di scommessa di eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è normata, nel rispetto delle linee guida regionali, dai regolamenti comunali.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e misure di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico.


9. 144. Fragomeli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. Le sale da gioco e i punti vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommessa su eventi sportivi, anche ippici o non sportivi, devono essere dotati di fenestrature atte a vedere l’esterno. Nei medesimi luoghi è vietata la consumazione di bevande e alimenti.

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e misure di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico.


9. 145. Topo.

Aggiungere il seguente comma:
7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano previo positivo esperimento della procedura di comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.


*9. 150. Cattaneo, Martino, Giacomoni, Benigni, Bignami, Angelucci, Baratto, Labriola.

Aggiungere il seguente comma:
7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano previo positivo esperimento della procedura di comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.


*9. 151. Tabacci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis
. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico, il Fondo per il gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


9. 149. Pini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7-bis. All’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2019».


9. 142. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Ungaro, Topo.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Limiti orari e distanze delle sale da gioco dai luoghi sensibili. Sistema automatico di rilevamento dell’età anagrafica del giocatore).

1. All’articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 936, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da emanarsi entro e non oltre il 30 settembre 2018.»;
b) dopo il comma 941, aggiungere il seguente: «941-bis. Al fine di impedire l’accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di accedervi, gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria collegati ad un sistema automatico di rilevamento dell’età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età.
c) dopo il comma 946 aggiungere i seguenti:
«946-bis. L’esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all’autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
946-ter. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al precedente comma 936, secondo periodo, è fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d’azzardo lecito nei centri storici ed in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati quale distanza pedonale più breve da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di denaro.
946-quater. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, calcolati ai sensi del precedente comma. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 946-ter, con riguardo all’impatto degli insediamenti di cui al comma 946-bis sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
946-quinquies. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico.
946-sexies. L’orario in cui è consentito il gioco d’azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Al fine di garantire maggiori livelli di sicurezza pubblica, con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.
946-septies. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 946-ter a 946-sexies comporta la revoca dell’autorizzazione comunale e l’inabilitazione all’esercizio delle attività di gioco d’azzardo per un periodo da uno a cinque anni.
946-opties. Entro il 30 settembre 2018 il Ministro dell’economia e delle finanze emana il decreto di recepimento delle intese raggiunte il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata di cui al precedente comma 936.


9. 01. Rostan, Epifani, Pastorino, Fornaro, Bersani, Boldrini, Conte, Fassina, Fratoianni, Muroni, Occhionero, Palazzotto, Speranza, Stumpo.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure per il contrasto delle ludopatie).

1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d’azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
2. La certificazione della diagnosi di gioco d’azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministero della Salute da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, in conformità a quanto definito dall’organizzazione mondiale della sanità (OMS), dà diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia.
3. Il Ministero della Salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d’azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza.


9. 06. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure per il contrasto delle ludopatie).

1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone affette da gioco d’azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
2. La certificazione della diagnosi di gioco d’azzardo patologico rilasciata dai servizi per le dipendenze patologiche di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti Ministero della salute con proprio provvedimento, dà diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento di tale patologia.
3. Il Ministero della salute fornisce, attraverso una specifica sezione del proprio sito internet istituzionale, informazioni aggiornate sul trattamento del gioco d’azzardo patologico, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico disponibili in relazione a ogni zona di residenza.


9. 027. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure per la tutela dei minori e per l’aiuto ai giocatori problematici).

1. All’articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».
2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l’accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l’utilizzo da parte dei minori e per l’aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2018, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell’intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività.


9. 011. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Formule di avvertimento).

1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d’azzardo.
2. Con decreto del Ministro della salute, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l’immediata visibilità, la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute».
3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.
4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove vengono installati.
5. Resta fermo quanto previsto in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d’azzardo patologico dall’articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.


9. 013. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Collocazione sale da gioco).

1. È vietata l’apertura di sale da gioco, di cui all’articolo 86 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in un raggio di seicento metri da aree sensibili quali istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, servizi educativi, strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali o semiresidenziali socio-assistenziali, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi.
2. Fatte salve le sanzioni previste per l’esercizio illecito delle attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.».


9. 04. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Monitoraggio dell’offerta di gioco).

1. Al fine di assicurare un costante monitoraggio dell’offerta di gioco con particolare riferimento alle aree del territorio a maggior rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d’azzardo, anche attraverso una banca dati sull’andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio, alla quale possono accedere i Comuni, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministro della salute, riferisce annualmente al Parlamento sui risultati del monitoraggio.


9. 025. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Linee di azione per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico).

1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d’azzardo patologico, il Ministero della salute e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:
a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d’azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;
b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi on line;
c) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d’azzardo, del rischio di perdite economiche e d’indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;
d) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo «no slot» di cui al comma 4.

2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d’azzardo patologico.
3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.
4. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni il rilascio e il diritto d’uso del logo identificativo «no slot».
5. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d’uso del logo identificativo «no slot», nonché per la sua revoca.
6. È fatto divieto ai concessionari abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


9. 07. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Linee di azione per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico).

1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d’azzardo patologico, il Ministero della salute e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definiscono le seguenti linee di azione:
a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d’azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;
b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi on line;
c) istituzione di un numero verde nazionale per la consulenza relativa alle problematiche legate al gioco d’azzardo in collaborazione con il Centro nazionale dipendenze e doping dell’Istituto superiore di sanità e previsione di iniziative volte a pubblicizzarlo;
d) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d’azzardo, del rischio di perdite economiche e d’indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;
f) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo «no slot» di cui al comma 4.

2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d’azzardo patologico.
3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.
4. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni il rilascio e il diritto d’uso del logo identificativo «no slot».
5. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d’uso del logo identificativo «no slot», nonché per la sua revoca.
6. È fatto divieto ai concessionari abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931. n. 773.


9. 028. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Certificazione dei punti vendita del gioco pubblico).

1. Al fine di innalzare il livello qualitativo dei punti vendita del gioco pubblico, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco rispondenti ai seguenti criteri:
a) accesso selettivo, completa identificazione del l’avventore, mediante il controllo con documento d’identità e della carta nazionale dei servizi che permetterà il funzionamento delle apparecchiature da gioco e videosorveglianza;
b) eliminazione di immagini eccessive che inducano al gioco;
c) standard di arredo interno e luci, più segnaletica esterna che attesta la certificazione pubblica;
d) rispetto di vincoli architettonici;
e) formazione specifica per gli addetti anche con approccio di contrasto al gioco d’azzardo patologico;
f) rispetto di limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco;
g) trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco;
h) tracciabilità completa delle giocate e delle vincite, degli apparati di videosorveglianza interna simili a quelli in dotazione ai tradizionali casinò;
i) collegamento diretto con presidi di polizia e con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2020 l’installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita solo negli esercizi certificati ai sensi del decreto di cui al comma 1.


9. 024. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Distribuzione della riduzione dei punti vendita del gioco pubblico).
1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a ripartire la riduzione dei punti vendita del gioco, sulla base dei criteri che saranno recepiti dagli Enti Locali, in modo da garantirne un’equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, sulla base dell’intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


9. 023. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco).
1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il ministero dell’economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un’equilibrata distribuzione sul territorio nazionale per un numero massimo di 55.000 esercizi.


9. 018. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Individuazione dei criteri di riduzione dei punti gioco).

1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il Ministero dell’economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il Ministero può comunque procedere, volto a ripartire la riduzione dei punti gioco sulla base dei criteri che saranno recepiti dai Comuni, in modo da garantirne un’equilibrata distribuzione sul territorio nazionale.


9. 017. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco).

1. Al fine di una maggiore efficacia nella prevenzione dei minori e nella lotta alla ludopatia, nonché nel contrasto all’insediamento del gioco illegale, le Regioni e gli Enti locali adottano, nei rispettivi piani urbanistici, criteri che, tenendo anche conto della ubicazione degli investimenti esistenti, consentano una equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l’offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata.
2. Gli Enti Locali possono stabilire, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le varie tipologie di gioco, le fasce di interruzione del funzionamento nell’arco della giornata nel limite massimo di 6 ore complessive, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio telematico.


9. 026. Fregolent, Carnevali, De Filippo, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Ungaro, Topo.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT).

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all’articolo 110, comma 6, lettera b), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in ogni caso l’importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 500».


9. 016. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT).

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all’articolo 110, comma 6, lettera b), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in ogni caso l’importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 200».


9. 015. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Riduzione della giocata massima sugli apparecchi da intrattenimento VLT).

1. Ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, all’articolo 110, comma 6, lettera b), numero 1), del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «in ogni caso l’importo complessivamente introdotto per ciascuna sessione di gioco non può superare euro 100».


9. 014. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Tessera del giocatore).

1. Al fine di prevenire e contrastare il gioco d’azzardo patologico è istituita la «Tessera del Giocatore», rilasciata dalle Regioni, necessaria per l’accesso alle sale da gioco, fisiche o virtuali, nazionali o internazionali, operanti nel territorio regionale.
2. Ciascuna tessera sarà dotata di una banda magnetica, un numero identificativo e una password personale, necessarie per accedere alle operazioni di gioco. L’autorizzazione al gioco attraverso dispositivi fisici sarà convalidata mediante la lettura della banda magnetica, tramite apposito lettore installato sulle macchine da gioco, e l’inserimento della password personale; l’autorizzazione al gioco attraverso portali on line sarà convalidata mediante l’inserimento del numero identificativo della Tessera e della password personale.
3. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di rilascio della tessera di cui al comma 1.


9. 03. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Obblighi degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro).

1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori che manifestino modalità di gioco problematiche e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.
2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute e sentito l’Osservatorio, organizza, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d’azzardo patologico. I corsi di formazione sono realizzati con l’impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Gli esercenti abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro curano all’interno dei propri esercizi l’esposizione e la diffusione dei materiali informativi e promozionali per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico.
5. Negli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la vendita e la somministrazione di prodotti alcolici sono vietate in concomitanza con gli orari di accensione dei medesimi apparecchi.
6. Il mancato rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di prodotti alcolici di cui al comma 5 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro.


9. 010. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure di prevenzione e tutela dai danni economici dovuti al gioco d’azzardo).

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze predispone linee guida per gli istituiti di credito, al fine di attivare iniziative per disincentivare operazioni anomale di movimentazione bancaria verso sale slot, casinò online, siti di scommesse, tabaccherie ed altri luoghi dove si svolgono attività di gioco d’azzardo
2. Nel caso di anomale movimentazioni bancarie di cui al comma 1 i responsabili della filiale devono effettuare una segnalazione sull’utilizzo del conto ad un familiare, coniuge non separato, genitore o figlio maggiorenne censito dal titolare con apposito modulo predisposto dall’istituto di credito ed indicare centri d’aiuto, strutture assistenziali e gruppi di mutuo aiuto.
3. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, predispone corsi formativi per la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico rivolti al personale degli istituiti bancari. Tali corsi sono volti all’acquisizione delle competenze necessarie ad affrontare e a prevenire i problemi economico-finanziari connessi alla dipendenza da GAP e sono finalizzati:
a) alla conoscenza dei danni derivanti dal gioco eccessivo;
b) al riconoscimento dei principali segnali d’allarme della ludopatia;
c) all’individuazione di operazioni bancarie anomale o sospette;
d) all’attuazione di misure di contrasto alla dilapidazione del patrimonio;
e) alla segnalazione di centri, strutture assistenziali, gruppi e associazioni che svolgono attività di auto mutuo aiuto, cura e rieducazione dei soggetti affetti da GAP.


9. 040. Ungaro.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Accesso delle famiglie al Fondo Antiusura).

1. È garantito l’accesso al «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura» di cui all’articolo 15 legge 7 marzo 1996 n. 108, anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico, nel caso in cui l’indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco.
2. All’articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L’erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e limiti di cui al comma 2 anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d’azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2-bis la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dell’attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo.


9. 039. Ungaro.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Al fine di prevenire la diffusione del gioco d’azzardo patologico all’articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 3 con il seguente: Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 14 per cento, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;
b) sostituire il comma 4 con il seguente: «Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 6 del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 14 per cento, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.


9. 019. Carnevali.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Marchio free-slot).

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il marchio nazionale «Slot free».
2. Il marchio è rilasciato dai Comuni agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento, che non hanno nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo.
3. I Comuni possono prevedere, per i titolari di esercizi pubblici che rimuovono o che scelgono di non installarle slot machine o videolottery, agevolazioni sui tributi di propria competenza, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali. L’accesso a tali agevolazioni dovrà essere richiesto esplicitamente entro 60 giorni dal termine dell’anno solare di riferimento e saranno esercitate sotto forma di credito d’imposta, attraverso un apposito fondo comunale di compensazione.


9. 05. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

Il 5 per cento degli introiti dell’erario derivanti del gioco d’azzardo sono destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione, tarate in maniera adeguata e specifica, in base a ciascuna tipologia di target costituente la totalità della vita, inteso in termini di ciclo vitale, con particolare attenzione ai più giovani.


9. 02. Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o che si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono chiedere ai comuni il rilascio e il diritto d’uso del logo identificativo «no slot».
2. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d’uso del logo identificativo «no slot», nonché per la sua revoca.


9. 08. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. È fatto divieto ai concessionari abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


9. 09. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rendere operativo in tempi brevi l’accesso selettivo alle nuove macchine da gioco, con controllo da remoto, impedendone l’utilizzo da parte dei minori e per l’aiuto ai giocatori problematici, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono recepiti i contenuti dell’intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento ai tempi di avvio delle AWPR e della introduzione di dissuasori, quali la tessera del giocatore e una apposita tecnologia di arresto del gioco in caso di compulsività.


9. 012. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Nell’ambito della riduzione complessiva degli impianti da gioco il Governo d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 90 giorni all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge individua i criteri che devono essere recepiti dai Comuni per l’esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita, come attività principale e non, l’offerta di scommessa di eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi in modo da garantire un’equilibrata distribuzione dei punti gioco nonché le distanze minime degli stessi dai luoghi socialmente sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri di aggregazione giovanile o altri istituti frequentanti principalmente dai giovani ovvero strutture residenziali e semi residenziali operanti nel settore socio sanitario e socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, da banche e uffici postali.


9. 020. Carnevali.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. L’accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. La medesima disposizione si applica anche ai giochi on line con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l’accesso dei minori a tali giochi.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al comma 1 devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria.
3. Dopo trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso agli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 1 è consentito solo attraverso un’apposita carta elettronica personalizzata, da utilizzare sia come strumento di pagamento sia come archivio di un’anagrafe del giocatore, nella quale sono riportate le informazioni sulle giocate effettuate ed è descritto, da parte del giocatore stesso, il proprio profilo di gioco per quanto riguarda le somme massime disponibili per unità di tempo ed eventuali scelte di autoesclusione temporanea dal gioco.
4. Con decreto interministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Osservatorio, sono definite le modalità di funzionamento della carta elettronica personalizzata di cui al precedente comma 3
5. La carta elettronica personalizzata di cui al comma 3 deve inoltre rilevare, sulla base di profili di rischio precedentemente elaborati, la presenza di comportamenti riconducibili al gioco compulsivo e al gioco problematico, nonché informare di tale rischio il giocatore attraverso l’invio di un segnale di allerta ben visibile sul terminale di gioco.


9. 021. Carnevali.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. A tutela della dignità della persona, della salute pubblica e del diritto degli utenti ad una corretta informazione sanitaria, l’impiego di comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi ricomprese le società di cui all’articolo 1, comma 153 legge 4 agosto 2017 n. 124, può contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all’oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari la loro trasparenza e veridicità nella libera e consapevole determinazione del paziente, con esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale.
2. A garanzia del pieno rispetto dell’efficacia delle presenti disposizioni sull’informativa sanitaria, gli Ordini professionali sanitari territoriali verificano preventivamente la correttezza delle comunicazioni procedendo in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalando all’Autorità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo ogni altro caso involgente le strutture sanitarie private di cura per i provvedimenti sanzionatori di competenza.


9. 022. Carnevali.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse indicati dall’articolo 1 comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, destinate alle emittenti televisive commerciali, sono assegnate in conformità e secondo i criteri disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, al quale sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 4 comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «alla data di presentazione della domanda» aggiungere le seguenti parole: «mentre per le domande inerenti all’anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell’esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all’atto della presentazione della domanda».


9. 035. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Pallini, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Licatini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Andrea Mura, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Comaroli.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Fermo restando la riserva dello Stato nella definizione delle regole minime necessarie per le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, competono ai comuni, da esercitare mediante un proprio regolamento, le attribuzioni in materia di dislocazione territoriale e di pianificazione degli orari per l’esercizio di nuove sale da gioco, per l’installazione di apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e per l’apertura di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse di eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi.
2. I regolamenti comunali di cui al comma 1 sono approvati entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e stabiliscono i limiti e le prescrizioni degli orari di esercizio, la distanza minima degli stessi dai luoghi socialmente sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri di aggregazione giovanile o altri istituti frequentati principalmente dai giovani ovvero strutture residenziali e semi residenziali operanti nel settore socio sanitario e socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, da banche e uffici postali.
3. Qualora i comuni non adottino il regolamento previsto dal comma 1 entro i tempi previsti le regioni intervengono con proprio atto a disciplinare la normativa in oggetto.
4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo accertate da agenti della polizia municipale sono riversate al rispettivo comune e destinate per una quota pari al 5 per cento al finanziamento di progetti di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico.


9. 036. Fragomeli.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Fermo restando la riserva dello Stato nella definizione delle regole minime necessarie per le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, competono ai comuni, da esercitare mediante un proprio regolamento, le attribuzioni in materia di dislocazione territoriale e di pianificazione degli orari per l’esercizio di nuove sale da gioco, per l’installazione di apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e per l’apertura di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse di eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi.
2. I regolamenti comunali di cui al comma 1 sono approvati entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e stabiliscono i limiti e le prescrizioni degli orari di esercizio, la distanza minima degli stessi dai luoghi socialmente sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri di aggregazione giovanile o altri istituti frequentati principalmente dai giovani ovvero strutture residenziali e semi residenziali operanti nel settore socio sanitario e socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, da banche e uffici postali.
3. Qualora i comuni non adottino il regolamento previsto dal comma 1 entro i tempi previsti le regioni intervengono con proprio atto a disciplinare la normativa in oggetto.


9. 037. Fragomeli.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. L’esercizio di nuove sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l’esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l’installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all’autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore e in ottemperanza al regolamento comunale in materia orari, modalità e luoghi di esercizio del gioco d’azzardo.
2. Il regolamento comunale da adottare ai sensi del comma 1 deve comunque prevedere il divieto di rilasciare l’autorizzazione di cui al comma precedente qualora il locale o l’esercizio per cui è richiesta sia ubicato entro un raggio di 300 metri, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette, nonché ad una distanza inferiore a 100 metri da banche e uffici postali.
3. L’autorizzazione comunale è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza. Per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cinque anni decorre dalla medesima data di entrata in vigore.
4. Le regioni e i comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli indicati nel comma 2, in relazione ai quali può essere negata l’autorizzazione comunale, tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica.
5. In deroga all’articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
6. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d’azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell’autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l’altra.


9. 038. Fragomeli.

 

Presentati anche altri emendamenti in materia di giochi agli altri articoli del decreto. Nello specifico:

All’art. 4:

Opzione Donna:

  1. A decorrere dal 1 o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio 773, e successive modificazioni, come decreto 18 giugno 1931, n. rideterminata dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell’ammontare 2017, n. delle somme giocate.
    4. 06. Rizzetto, Osnato, Acquaroli, Bucalo, Rampelli, Zucconi.
    (Inammissibile)

 

 

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