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Dl Dignità. Comm. Aff. Costituzionali: su pubblicità, riconsiderare la clausola di salvezza della normativa vigente

Nella giornata di ieri anche la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha avviato l’esame del Dl Dignità per esprimere parere alla Commissioni referenti Finanze e Lavoro. Per la commissione si dovrebbe

19 Luglio 2018

Nella giornata di ieri anche la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha avviato l’esame del Dl Dignità per esprimere parere alla Commissioni referenti Finanze e Lavoro. Per la commissione si dovrebbe valutare l’opportunità di riconsiderare la clausola di salvezza della normativa vigente (con particolare riferimento ai commi 938 e 939 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, le quali vietano specifiche modalità di pubblicità di giochi e scommesse) atteso che il medesimo comma 1 introduce un generale divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta e comunque effettuata su qualunque mezzo.

La Relatrice Federica Dieni del M5S ha dichiarato: “Il Capo III, recante misure per il contrasto alla ludopatia, si compone del solo articolo 9, il quale al comma 1, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore (con l’articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012 e con i commi da 937 a 940 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015), vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo; per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge) si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data.

La disposizione, a partire dal 1o gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni:

Quanto alla formulazione del comma 1, si potrebbe valutare l’opportunità di riconsiderare la clausola di salvezza della normativa vigente (con particolare riferimento ai commi 938 e 939 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, le quali vietano specifiche modalità di pubblicità di giochi e scommesse) atteso che il medesimo comma 1 introduce un generale divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta e comunque effettuata su qualunque mezzo.

Il comma 2 prevede che la violazione dei divieti appena illustrati comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50.000 euro per ogni violazione.

In base al comma 3 l’autorità competente alla contestazione e all’irrogazione delle sanzioni viene individuata nell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Riguardo alla formulazione del comma 3, ritiene sia da valutare l’opportunità di coordinare la previsione che individua l’AGCOM quale Autorità competente ad irrogare sanzioni, per la violazione del divieto generale di pubblicità di giochi e scommesse, con quella che fa salva la competenza di una diversa autorità (l’Agenzia delle dogane e dei monopoli) per l’irrogazione delle sanzioni per la violazione dello specifico divieto di pubblicità di giochi e scommesse rivolta ai minori (articoli 7, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 158 del 2012).

Il comma 5 prevede che ai contratti di pubblicità in corso continui ad applicarsi la disciplina previgente per non oltre un anno.

 

Al riguardo ritiene assuma rilievo la questione relativa ai contratti stipulati anteriormente ad una nuova norma legislativa ma ancora in esecuzione al momento della loro entrata in vigore. Tale questione è stata affrontata dalla giurisprudenza, secondo cui gli effetti di un rapporto contrattuale sorto prima dell’entrata in vigore della legge devono essere disciplinati dalla legge vigente nel tempo in cui quegli effetti si realizzano, in applicazione del principio dell’efficacia immediata della legge in vigore (articolo 11 disposizioni preliminari al codice civile), cui fa eccezione quello, che pertanto avrebbe dovuto essere espressamente previsto, dell’ultrattività della legge previgente. Per la giurisprudenza occorre quindi distinguere il momento della stipulazione da quello della produzione degli effetti. Pertanto, nell’ambito dei contratti di durata bisogna distinguere il momento dell’atto dalla dinamica degli effetti. Mentre la stipulazione rimane regolata dalla legge in vigore nel momento in cui è avvenuta, gli effetti che ne derivano sono disciplinati dalla legge in vigore nel momento Pag. 39in cui essi si realizzano. Richiama, al riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 1689 del 2006 (Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1689): «Relativamente ad un rapporto contrattuale di durata, l’intervento nel corso di essa, di una nuova disposizione di legge diretta a porre, rispetto al possibile contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l’autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto, in assenza di una norma transitoria che preveda l’ultrattività della previgente disciplina normativa non contenente la norma imperativa nuova, comporta che la contrarietà a quest’ultima del regolamento contrattuale non consente più alla clausola di operare, nel senso di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano già prodotti, in quanto, ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, il contratto, per quanto concerne la sua efficacia normativa successiva all’entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersi assoggettato all’efficacia della clausola 2 imperativa da detta norma imposta, la quale sostituisce o integra per l’avvenire (cioè per la residua durata del contratto) la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto».

Il comma 6 dell’articolo 9 innalza inoltre la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito, al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’articolo 9”.

 

L’articolo 9, in materia di divieto di pubblicità di giochi e scommesse – ha specificato in conclusione la relatrice – insieme alla disciplina dei giochi che comunque presentino un elemento aleatorio e distribuiscano vincite – è riconducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, come ribadito – da ultimo – dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 108 del 2017.

 

 

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