E’ partito ieri anche in Commissione Bilancio della Camera l’esame del decreto legge Dignità Come ha riferito il relatore Giuseppe Buompane, “l’articolo 9, recante divieto di pubblicità di giochi e
E’ partito ieri anche in Commissione Bilancio della Camera l’esame del decreto legge Dignità
Come ha riferito il relatore Giuseppe Buompane, “l’articolo 9, recante divieto di pubblicità di giochi e scommesse e incremento del prelievo unico erariale (PREU), rileva che la norma introduce un divieto generalizzato di pubblicità per i giochi e le scommesse, sia in rete fisica sia a distanza.
Il divieto è assistito da un apparato sanzionatorio in relazione al quale la competenza all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni è attribuita all’Agcom. Al predetto divieto vengono ascritti oneri per minor gettito tributario, che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo valutano in 147 milioni di euro per l’anno 2019 e in 198 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. A copertura di tali oneri, la norma introduce altresì un graduale aumento del PREU, cui la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo ascrivono effetti di maggior gettito valutati in 39,5 milioni di euro nel 2018, 195,5 milioni di euro nel 2019 e 234 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
Con riferimento alla riduzione di gettito tributario, – osserva Buompane – preliminarmente che i risultati numerici delle stime sono coerenti con i dati forniti e con le ipotesi assunte dalla relazione tecnica. Osserva altresì che a precedenti provvedimenti limitativi della pubblicità (legge Balduzzi e pacchetto giochi 2016, aventi peraltro portata meno ampia della norma in esame), non sono stati ascritti effetti negativi e che l’ipotesi di una riduzione della raccolta del 3 per cento per le Video Lottery terminal – VLT è coerente con recenti quantificazioni. Nel prendere dunque atto delle assunzioni su cui la relazione tecnica basa le stime, sarebbe comunque opportuno acquisire elementi più puntuali in merito al gettito attribuito al gioco del Lotto. Il gettito annuo di circa 3 miliardi di euro, infatti, appare congruo con i più recenti dati pubblicati dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (I semestre 2017); andrebbero tuttavia forniti elementi di raccordo rispetto alle previsioni iscritte nella legge di bilancio 2018 (U.d.V. 1.1.10 – Lotto) che prevede un provento di 7.547 milioni di euro derivante dal gioco del lotto e dagli altri giochi numerici a quota fissa (provento che, secondo la ripartizione in capitoli, parrebbe interamente attribuibile al gioco del lotto medesimo). Inoltre, in merito alle ipotesi formulate circa le previste percentuali di riduzione della raccolta, andrebbero esplicitati gli elementi ad esse sottostanti nonché i dati di raffronto con gli effetti, ove disponibili, verificati in relazione a precedenti disposizioni legislative che hanno introdotto limitazioni della pubblicità. Con riferimento all’introduzione di nuove sanzioni, non considerata dalla relazione tecnica, appare necessario acquisire elementi per suffragare l’assunzione che l’Agcom possa far fronte ai nuovi adempimenti con le risorse disponibili Pag. 84a legislazione vigente: pur rilevando, infatti, che l’Agcom è già titolare di alcune competenze sanzionatorie in materia di giochi, relativamente ai divieti in campo radiotelevisivo, osserva che il divieto posto dalla norma in esame è di portata più ampia, essendo riferito alla totalità dei mezzi di comunicazione, alle pubblicità indirette, alle sponsorizzazioni, eccetera. Inoltre, nel primo anno di applicazione (per il quale è transitoriamente prevista la validità di taluni contratti pubblicitari già in essere), il procedimento di irrogazione delle sanzioni dovrebbe basarsi anche sull’esame della decorrenza e della perdurante validità dei rispettivi contratti per valutare se la pubblicità rientri nella disciplina transitoria.
Con riferimento all’incremento del PREU, – rileva il relatore – le stime appaiono coerenti con i dati e le ipotesi di base, in linea, a loro volta, con gli elementi forniti in precedenti relazioni tecniche riferite a fattispecie analoghe. Andrebbero comunque chiarite le ragioni per le quali i relativi introiti siano qualificati dal prospetto riepilogativo come entrate extratributarie piuttosto che tributarie (secondo quanto riportato in recenti relazioni tecniche e in conformità con la classificazione nel bilancio dello Stato) e andrebbe acquisita conferma del fatto che la relazione tecnica – come sembra desumersi dai procedimenti di calcolo seguiti – assuma, per le macchinette VLT, che la riduzione della raccolta prevista nel 2019 non abbia effetto nel primo quadrimestre. Inoltre, alla luce della prevista contrazione della raccolta, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare se, in virtù delle disposizioni in esame, possano determinarsi effetti di riduzione del gettito dell’addizionale sulle vincite eccedenti i 500 euro che, relativamente agli apparecchi VLT, è stata da ultimo fissata al 12 per cento a decorrere dal 1o ottobre 2017 (articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2017).
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