Dopo il via libera delle Commissioni riunite della Camera dei deputati, oggi il decreto Dignità approda in aula a Montecitorio. Secondo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi
Dopo il via libera delle Commissioni riunite della Camera dei deputati, oggi il decreto Dignità approda in aula a Montecitorio.
Secondo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, la versione uscita dalle Commissioni è addirittura migliore di quella approvata dall’esecutivo M5s – Lega.
Il voto finale al provvedimento (decreto legge 87/2018) è atteso per giovedì 2 agosto. Il successivo passaggio al Senato nella settimana pre-vacanze dovrebbe essere immune da ulteriori modifiche.
Ecco il testo dell’art. 9, relativo ai giochi che approderà in aula dopo le importanti modifiche delle Commissioni Lavoro e Finanze.
Articolo 9.
(Divieto di pubblicità giochi e scommesse).
1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d’azzardo (DGA)».
1-ter. All’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita».
6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l’eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell’erario, e comunque tale da garantire almeno l’invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6.
Articolo 9-bis.
(Monitoraggio dell’offerta di gioco).
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell’offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull’andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d’azzardo. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.
Articolo 9-ter.
(Misure a tutela dei minori).
Articolo 9-quater.
(Logo No Slot).
1. È istituito il logo identificativo «No Slot».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell’uso del logo identificativo «No Slot».
3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot» ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PressGiochi
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