25 Novembre 2024 - 06:28

Dl Agosto: tutti gli emendamenti sui giochi in Senato

Di seguito pubblichiamo il testo integrale degli emendamenti presentati al decreto Agosto, e già anticipati nei giorni scorsi, all’esame della Commissione Bilancio del Senato e relativi al settore giochi. Si

21 Settembre 2020

Di seguito pubblichiamo il testo integrale degli emendamenti presentati al decreto Agosto, e già anticipati nei giorni scorsi, all’esame della Commissione Bilancio del Senato e relativi al settore giochi.

Si va dalla richiesta di riallineare le scadenze temporali delle concessioni, a proposte relative all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla lotteria degli scontrini, fino agli emendamenti per introdurre l’accesso agli apparecchi da intrattenimento con documenti di riconoscimento anche diversi dalla tessera sanitaria.

Art. 101

101.1 De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Considerata la proroga di cui al comma 1 e l’onerosità dei contratti in essere, i punti vendita della rete fisica che operano la raccolta dei giochi di cui al presente articolo, potranno esercitare liberamente il diritto di recesso dal contratto sottoscritto con la società concessionaria a cui è demandata la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, previa comunicazione da inviarsi nelle modalità previste nel medesimo contratto con un preavviso di 30 giorni, senza alcun addebito di sanzioni, penali o corrispettivi contrattualmente previsti in ragione del recesso anticipato rispetto alla naturale scadenza.». Conseguentemente all’articolo 114, comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «d-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ”Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso».

101.0.1 Pittella, D’Alfonso, Rojc

Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 101-bis. (Riallineamento temporale delle concessioni dei giochi)

  1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esigenza di preservare la capacità distributiva necessaria all’offerta legale a tutela degli utenti e del flusso di entrate erariali, i termini previsti dall’articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lettere da a) ad), dall’articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito nella legge l9 dicembre 2019, n. 157, e la durata della concessione in essere per la gestione telematica del gioco lecito di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 423 ottobre 1972, n. 640, sono prorogati di 18 mesi oltre i termini disposti dall’articolo 69 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito nella legge 24 aprile 2020, senza oneri aggiuntivi. 2
  2. . Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l’avvio delle nuove concessioni ai sensi dell’articolo 1, comma 727, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022 le concessioni per la raccolta del gioco a distanza aventi scadenze antecedenti a fronte della corresponsione di una somma di euro 2.800 per ciascun mese intero intercorrente tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022. Il termine di cui alla richiamata lettera e) è prorogato al 30 giugno 2022. 3. Per gli affidamenti già in proroga restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; a detti obblighi sono tenuti tutti gli affidatari dalla scadenza originaria delle concessioni interessate da quanto previsto ai precedenti commi».

101.0.2 Pichetto Fratin

Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 101-bis. (Proroga delle concessioni dei giochi)

  1. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l’avvio delle nuove concessioni ai sensi dell’art. 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le concessioni per la raccolta del gioco a distanza sono prorogate sino al 31 dicembre 2022, a fronte della presentazione di adeguata garanzia e della corresponsione per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022. 2. I termini della scadenza delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati e per la raccolta del Bingo, nonché la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Pertanto, i termini per l’indizione delle rispettive procedure di selezione previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificato dall’art. 69 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge 424 n. 27 del 29 aprile 2020 e dall’articolo 1, comma 727, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono allineati al 30 giugno 2021. Con determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli adempimenti tecnici e le modalità di adeguamento alla normativa vigente fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni. 3. In ragione della sospensione della raccolta e delle restrizioni applicate nei pubblici esercizi durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, sono altresì prorogati di 18 mesi i termini della scadenza delle concessioni dei giochi numerici a quota fissa e delle lotterie istantanee».

101.0.3 Pichetto Fratin

Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 101-bis. (Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)

  1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19; b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.
  2. 2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240». 425

101.0.4 de Bertoldi

Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 101-bis. (Norme in materia di gestione delle finzioni statali sui giochi pubblici)

  1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19; b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco. 2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240».

Art. 103

103.1 Bottici, Puglia

Sopprimere l’articolo.

103.2 Calandrini

L’articolo 103 è soppresso.

103.3 Bottici, Puglia

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 103. – (Servizi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli).

  • 1. Al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere, anche con criteri imprenditoriali, i servizi e le attività strumentali alla propria missione istituzionale e quelli di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere costituite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, società di capitali regolate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, o enti di cui la predetta Agenzia è unico partecipante. 2. Ove la società di cui al comma i sia costituita, il relativo statuto prevede che l’organo amministrativo sia costituito da un amministratore unico e che la società medesima operi sulla base di un piano industriale che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione. Le somme necessarie all’avviamento della società sono conferite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la società: a) ha sede presso le strutture dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) si avvale, tramite apposita convenzione con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’attività svolta dal personale in regime di pubblico impiego e dei servizi di laboratorio dell’Agenzia stessa; c) individua il personale necessario al suo avviamento, che sarà costituito oltre che dall’amministratore unico, da un responsabile della funzione marketing, da altre figure amministrative necessarie all’avviamento delle attività.

3. Dall’anno successivo a quello di operatività della società di cui al comma 1, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli adegua ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale di lavoro, il Fondo risorse decentrate del personale non dirigente ed il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato del personale Dirigente dell’Agenzia stessa, in base alla propria capacità di bilancio e all’andamento degli utili ottenuti dalla società suddetta. Le risorse che confluiscono 438 nei fondi del personale dirigente e non dirigente, sono destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in deroga ai limiti di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 nº 75.

  • 4. La società di cui al comma i può essere costituita per: a) la valorizzazione e la commercializzazione dei servizi di certificazione di qualità dei prodotti realizzata attraverso l’analisi tecnico – scientifica e il controllo su campioni di merce realizzati prevalentemente e in via prioritaria dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attraverso il proprio personale e presso i propri laboratori; b) l’uso a fini commerciali del certificato del bollino di qualità, qualora il prodotto analizzato soddisfi gli standard di qualità (assenza di elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione dello stesso, previo riconoscimento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di una royalty per l’utilizzo del bollino di qualità, e sino a quando i controlli previsti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il mantenimento degli standard qualitativi.
  1. Ogniqualvolta si fa riferimento a: Agenzia delle dogane, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Direzione generale dogane ed imposte indirette sugli affari, Dipartimento delle dogane, Ministero delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, compartimenti doganali, circoscrizioni doganali, dogane, sezioni doganali, posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, dogane di seconda e terza categoria, ricevitori doganali, posti doganali, Uffici Tecnici di Finanza, ispettorato compartimentale dell’amministrazione dei monopoli di Stato, monopoli di Stato, si intende l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i rispettivi Uffici di competenza».

Art. 104

104.1 Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone

Alla lettera a), anteporre la seguente: «0a) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: ”6-bis. Ai fini di un maggiore controllo per il divieto di accesso ai minori agli apparecchi di intrattenimento indicati al comma 6, lettere a) e b) è da intendersi che gli accessi potranno avvenire, oltre che con la tessera sanitaria come previsto dall’articolo 9-quater della legge 9 agosto 2018, n. 96, anche mediante l’esibizione e la verifica di documenti personali di riconoscimento che siano in corso di validità. Le violazioni delle prescrizioni qui contenute sono punite con la sanzione amministrazione di euro 15 mila per ciascun apparecchio utilizzato in difformità delle prescrizioni”.». 443 Conseguentemente, sostituire la rubricacon la seguente: «(Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e misure a tutela dei minori)».

104.2 Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All’articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n.96 al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sopprimere la parola: ”esclusivamente”; b) dopo le parole: ”tessera sanitaria” inserire le seguenti: ”o di qualunque altro tipo di documento di riconoscimento”».

104.3 Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All’articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1 sostituire la parola: ”esclusivamente” con la seguente: ”anche”».

104.4 Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All’articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1, dopo le parole: ”tessera sanitaria” inserire le seguenti: ”e dalla tessera temporanea di abilitazione al gioco rilasciata dal gestore della sala”».

 

 

105.2 Ferrari, Collina

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ”Nel caso in cui i dati dei corrispettivi di cui al periodo precedente siano stati regolarmente memorizzati dall’esercente nel dispositivo telematico ma non risultino disponibili per l’Agenzia delle entrate ovvero non risultino da questa elaborabili per cause imputabili esclusivamente ad eventi accidentali ed imprevedibili compresi quelli intervenuti nel sistema tecnico di trasmissione, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità e i termini per il recupero dei medesimi corrispettivi al fine della loro partecipazione alla prima estrazione successiva al corretto ricevimento dei dati, con integrale sollievo di responsabilità per l’esercente e per i soggetti terzi che a vario titolo intervengono nel sistema tecnico di trasmissione”.».

105.0.3 Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone, Modena

Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 105-bis. (Lotteria degli scontrini: trasmissione telematica dei dati) All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ”Nel caso in cui i dati dei corrispettivi di cui al periodo precedente siano stati regolarmente memorizzati dall’esercente nel dispositivo telematico ma non risultino disponibili per l’Agenzia delle entrate ovvero non risultino da questa elaborabili per cause imputabili esclusivamente ad eventi accidentali ed imprevedibili compresi quelli intervenuti nel sistema tecnico di trasmissione, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità e i termini per il recupero dei medesimi corrispettivi al fine della loro partecipazione alla prima estrazione successiva al corretto ricevimento dei dati, con integrale sollievo di responsabilità per l’esercente e per i soggetti terzi che a vario titolo intervengono nel sistema tecnico di trasmissione.”».

 

 

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