25 Novembre 2024 - 00:34

Divieto pubblicità. Perdite del 20% per i giochi online, ma servono dati più puntuali anche sulle perdite del gettito del Lotto

Dall’introduzione del divieto totale della pubblicità, le Lotterie e giochi numerici subiranno una riduzione del “giocato” intorno al 5%. Stessa percentuale per le scommesse sportive, considerando che la rete fisica,

19 Luglio 2018

Dall’introduzione del divieto totale della pubblicità, le Lotterie e giochi numerici subiranno una riduzione del “giocato” intorno al 5%. Stessa percentuale per le scommesse sportive, considerando che la rete fisica, essendo visibile all’esterno, attenuerebbe gli effetti del divieto stimati per il gioco on line.

A pagare maggiormente il prezzo del divieto sarebbero i giochi online, la cui perdita può stimarsi del 20%.

Infatti, secondo quanto afferma la relazione tecnica che accompagna il Decreto Dignità, per il gioco on line il divieto assoluto di pubblicità avrebbe effetti senza dubbio maggiori, anche in considerazione del fatto che è in corso la procedura ad evidenza pubblica per l’attribuzione di 80 nuove concessioni, il cui costo è pari a 200 mila euro. Infatti, per questo comparto la pubblicità e la sponsorizzazione rappresentano l’unico modo per farsi conoscere dai giocatori e per distinguersi dagli operatori illegali, contribuendo così allo spostamento del gioco dal settore illegale a quello legale.

 

La Commissione Europea – ricorda la relazione – ha raccomandato ai Paesi membri una regolazione della pubblicità che sia “contenuta e strettamente limitata a quanto necessario al fine di canalizzare i consumatori verso le reti di gioco controllate” e ha affermato che le “comunicazioni commerciali sui servizi di gioco d’azzardo on line possono svolgere un ruolo importante nell’orientare i consumatori verso offerte permesse e controllate” (cfr. 2014/478/UE: Raccomandazione della Commissione, del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d’azzardo on line e per la  prevenzione dell’accesso dei minori ai giochi d’azzardo on line).

 

La norma – continua la relazione – introduce un divieto generalizzato di pubblicità per i giochi e le scommesse, sia in rete fisica sia a distanza. Il divieto è assistito da un apparato sanzionatorio in relazione al quale la competenza all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni è attribuita all’Agcom. Al predetto divieto vengono ascritti oneri per minor gettito tributario, che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo valutano in 147 milioni per l’anno 2019 e in 198 milioni annui a decorrere dal 2020. A copertura di tali oneri, la norma introduce altresì un graduale aumento del PREU, cui la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo ascrivono effetti di maggior gettito valutati in 39,5 milioni nel 2018, 195,5 milioni nel 2019 e 234 milioni annui a decorrere dal 2020.

 

Lotto – per il tecnici del Parlamento sarebbe comunque opportuno acquisire elementi più puntuali in merito al gettito attribuito al gioco del Lotto: infatti, il gettito annuo di circa 3 miliardi appare congruo con i più recenti dati pubblicati dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (I semestre 2017); andrebbero tuttavia forniti elementi di raccordo rispetto alle previsioni iscritte nella legge di bilancio 2018 (U.d.V. 1.1.10 – Lotto) che prevede un provento di 7.547 milioni derivante dal gioco del lotto e dagli altri giochi numerici a quota fissa (provento che, secondo la ripartizione in capitoli, parrebbe interamente attribuibile al gioco del lotto medesimo). Inoltre, in merito alle ipotesi formulate circa le previste percentuali di riduzione della raccolta, andrebbero esplicitati gli elementi ad esse sottostanti nonché i dati di raffronto con gli effetti, ove  disponibili, verificati in relazione a precedenti disposizioni legislative che hanno introdotto limitazioni della pubblicità.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

PressGiochi

 

 

Per completezza verso i nostri lettori, riportiamo la versione integrale della relazione tecnica:

 

ARTICOLO 9
Divieto di pubblicità di giochi e scommesse e incremento del PREU
Normativa previgente. Con riferimento alla materia dei giochi e delle scommesse, è opportuno dar conto
della normativa in materia di pubblicità e in materia di prelievo unico erariale (PREU) sulla quale incide
l’articolo in esame.
L’ordinamento già prevede talune limitazioni e prescrizioni per la pubblicità di giochi e scommesse.
In sintesi, per i giochi con vincite in denaro:
– è vietata la pubblicità in trasmissioni e rappresentazioni rivolte ai minori nonché nella stampa periodica e
quotidiana agli stessi rivolta;
– è vietata la pubblicità che incita al gioco, evidenzia la presenza di minori oppure omette talune formule di
avvertimento e informative (ad es.: sul rischio di dipendenza);
– la pubblicità deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita;
– formule di avvertimento sul rischio di dipendenza e probabilità di vincita devono essere riportate su
schedine o tagliandi, sugli apparecchi noti come “new slot” o AWP, in apposite targhe esposte nei locali con
apparecchi VLT e nei punti di vendita di scommesse sportive e non sportive, nonché nei siti internet destinati
a giochi con vincite in denaro;
– in caso di violazione delle predette norme, sono previste sanzioni amministrative, per le quali la competenza
è affidata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 7, commi 4-7, DL 158/2012, noto come “legge
Balduzzi”). A tali norme non sono stati ascritti effetti finanziari negativi. Secondo la relazione tecnica allegata
al DL 158/2012, le misure in esame, anche di carattere sanzionatorio, sono dirette a contrastare il fenomeno
crescente della ludopatia e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le predette previsioni sono poi state rafforzate e ulteriormente specificate, soprattutto con riferimento alla
pubblicità radiofonica e televisiva e ai giochi e concorsi di carattere promozionale, dalla legge di stabilità per
il 2016 (art. 1, comma 923 e commi 937-940, al cui testo si rinvia per i dettagli): per le sanzioni
amministrative pecuniarie relative alla pubblicità sull’audiovisivo, la competenza all’accertamento degli illeciti
e all’irrogazione è stata affidata all’Agcom. Il successivo comma 941 prevede campagne di informazione e
sensibilizzazione, rivolte principalmente alle scuole di ogni ordine e grado (cosiddetto “pacchetto giochi”).
Anche al pacchetto giochi non sono stati ascritti effetti finanziari negativi. Secondo la relazione tecnica, le
norme (che comportano una limitazione della pubblicità sul mezzo televisivo e radiofonico ma non
introducono un divieto assoluto) non necessariamente producono significativi effetti riduttivi del gettito
atteso.
Si rammenta, per completezza, che con riferimento ai giochi esercitati abusivamente da soggetti privi di
concessione, autorizzazione o licenza è comunque vietata la pubblicità: la relativa violazione è sanzionata
penalmente (art. 4 della legge n. 401/1989).
Il gioco mediante “macchinette” è soggetto al prelievo erariale unico (PREU), che costituisce un’entrata nel
bilancio dello Stato (Titolo I, Entrate tributarie; Categoria V, Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco; Unità
di voto 1.1.11, Imposte gravanti sui giochi; Capitolo 1821, Prelievo erariale dovuto ai sensi del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, sugli apparecchi e congegni di gioco, di cui all’art. 110, comma 6, del regio
decreto n. 773 del 1931). Si rammenta che tale aliquota è applicata alla “raccolta” (ossia al totale delle
somme giocate).
L’art. 6, comma 1, del DL 24 aprile 2017, n. 50 ha, da ultimo, stabilito l’aliquota del PREU sugli apparecchi
di cui all’art. 110, comma 6, del RD n. 773 del 1931 nei seguenti termini:
– 19% per gli apparecchi di cui alla lettera a) (cosiddetti AWP o newslot);
– 6% per gli apparecchi di cui alla lettera b) (cosiddetti VLT).
Le predette aliquote sono applicabili a decorrere dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decretolegge).
In precedenza, la legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 918 e 919) aveva fissato il PREU nelle seguenti
misure, a decorrere dal 1° gennaio 2016: 17,5% della raccolta per gli apparecchi di cui alla lettera a) e 5,5%
della raccolta per gli apparecchi di cui alla lettera b)
La relazione tecnica al DL n. 50/2017 ha ascritto i seguenti effetti ai due sopradetti incrementi:
– AWP: dal 17,5% al 19% (incremento dell’1,5%): 200 mln annui;
– VLT: dal 5,5% al 6% (incremento dello 0,5%): 70 mln annui.
Relativamente al primo anno di applicazione, le stime erano proporzionalmente ridotte per tener conto
dell’entrata in vigore durante il mese di aprile.
Le predette stime erano basate su alcune assunzioni ed ipotesi, fra le quali – ai fini dell’analisi dell’articolo
ora in esame – si ritiene utile rammentare le seguenti:
– per le AWP la raccolta futura veniva stimata in 25,35 miliardi annui;
– tale raccolta era stimata in diminuzione rispetto agli anni precedenti tenuto conto che le nuove schede
(introdotte nel 2016, l’anno precedente) avevano un minore payout (il payout è la percentuale delle vincite
sul totale delle somme giocate);
– per le VLT la raccolta futura era stimata in 22,4 miliardi annui (anch’essa in diminuzione per effetto della
riduzione del payout);
– l’aumento del PREU avrebbe comportato, presumibilmente, la necessità, da parte della filiera, di ridurre il
payout, che era pari all’88% medio. A sua volta, la riduzione del payout avrebbe potuto comportare una
riduzione della raccolta per effetto del decremento della domanda. Infatti, proseguiva la relazione tecnica,
nel comparto delle VLT assume una certa rilevanza, per le particolari modalità di gioco e alla luce dell’alto
livello di payout, il c.d. “rigioco”, cioè il reimpiego delle somme vinte: quindi, la riduzione del payout avrebbe
comportato una riduzione del rigioco. Tenendo conto, infine, dell’incidenza della predetta diminuzione del
rigioco, la riduzione della base imponibile soggetta a PREU poteva essere stimata nell’ordine del 2 o 3 per
cento. La RT assumeva pertanto, ai fini della quantificazione, una riduzione della raccolta pari al 3%.
Le norme vietano, dalla data di entrata in vigore del DL in esame, qualsiasi forma di
pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque
effettuata e su qualunque mezzo: dal 1° gennaio 2019 sono vietate anche le sponsorizzazioni
e altre forme di promozione. Sono esclusi dal divieto: le lotterie nazionali a estrazione
differita (come, ad esempio, la “Lotteria Italia”), le manifestazioni di sorte locali (come, ad
esempio, le lotterie, le tombole e le pesche organizzate da enti morali, comitati assistenziali,
partiti politici ecc. per autofinanziamento e simili5 ) e i loghi sul gioco sicuro e responsabile
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Restano comunque ferme le vigenti limitazioni
di cui alla “legge Balduzzi” e al “pacchetto giochi”, sopra descritte (comma 1).
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza del divieto, a carico del
committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e
dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, nella misura del 5% del valore
della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione,
a euro 50.000 (comma 2).
Competente alla contestazione e all’irrogazione delle sanzioni è l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la quale,
al Capo I, reca le norme generali sulle sanzioni amministrative) (comma 3).
I proventi delle sanzioni amministrative, incluse quelle pagate in misura ridotta, sono versati
all’entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero
della salute, per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico
(comma 4).
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016), al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal
gioco d’azzardo patologico (GAP), come definito dall’Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero
della salute è istituito il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP). Il Fondo è ripartito tra le regioni e le
province autonome. Ai sensi della legge di bilancio per il 2018, su tale fondo sono stati stanziati 50 milioni
di euro per ciascuna delle annualità del triennio (cap. 4386, Stato di previsione del Ministero della salute).
Quale norma transitoria, ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata
in vigore del DL in esame resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente
anteriormente alla medesima data (comma 5).
Il PREU è incrementato nelle seguenti misure:
5 Nei limiti e secondo le modalità di cui agli artt. 13 e 14 del DPR n. 430/2001.
– per le AWP6 (aliquota attuale: 19%): l’aliquota passa al 19,25% dal 1° settembre 2018 e al
19,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019;
– per le VLT7 (aliquota attuale: 6%): l’aliquota passa al 6,25% dal 1° settembre 2018 e al 6,5
per cento a decorrere dal 1° maggio 2019 (comma 6).

 

Agli oneri derivanti dal comma 1 (divieto di pubblicità), pari a 147 milioni di euro per l’anno
2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate di cui al comma 6 (incremento del PREU) (comma 7).

 

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base dei dati in possesso dell’amministrazione e
delle informazioni provenienti dai concessionari, si stima che gli investimenti pubblicitari e
di sponsorizzazione nel settore dei giochi si aggirino, complessivamente, intorno a 150/200
milioni di euro all’anno ed abbiano ad oggetto principale i seguenti giochi:
– lotto, lotterie e giochi numerici (gioco del lotto e giochi complementari, Gratta&Vinci,
SuperEnalotto e giochi complementari);
6 Apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7 Apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
– giochi a distanza (on line), in particolar modo le scommesse sportive e i c.d. giochi da
casinò.
La pubblicità degli apparecchi da divertimento (slot) – settore ritenuto a più forte rischio per
il gioco cosiddetto problematico – è vicina allo zero (così come la pubblicità del Bingo).
Per quanto riguarda gli impatti sulla finanza pubblica del divieto totale e assoluto di
pubblicità sul gioco legale, va tenuto conto che gli investimenti pubblicitari vengono
effettuati dai concessionari, mentre l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non promuove
il gioco legale in alcuna forma.
In ogni caso, secondo la relazione tecnica:
1) può ritenersi che il divieto di pubblicità comincerebbe ad avere impatti negativi sulle
entrate erariali non immediatamente, ma dopo 4 o 5 mesi. Pertanto, è ragionevole ritenere
che il corrente anno non registrerebbe impatti negativi di rilievo;
2) questi verrebbero avvertiti a cominciare dal 2019, sebbene in forma ridotta nel primo
semestre.

 

Lotterie e giochi numerici
Ai fini della stima degli effetti dell’introduzione del divieto totale di pubblicità, può ritenersi,
con stima presuntiva, che la riduzione del “giocato” possa stabilizzarsi intorno al 5%.
Secondo la relazione tecnica, considerato che nel 2017 i giochi numerici e le lotterie hanno
assicurato all’Erario un introito pari a circa 3 miliardi di euro e che la proiezione dei dati per
il 2018 conferma tale trend, il divieto di pubblicità potrebbe comportare una riduzione a
regime pari a 150 milioni di euro all’anno.
Si evidenzia che il dato in esame risulta coerente con il comunicato stampa8, di fonte Aams, su “I dati di
spesa ed erario, suddivisi per comune, relativi al primo semestre 2017”: in base al comunicato, nel primo
semestre 2017 (dato più recente disponibile) la somma del gettito erariale nazionale riferito alle categorie
di giochi: bingo, giochi numerici a totalizzatore, lotterie, lotto è pari a 1.638,8 milioni di euro, dato coerente
con un provento di circa 3 miliardi per l’intero anno. Tuttavia, nel bilancio dello Stato per il 2018 (stato di
previsione dell’entrata) l’U.d.V. 1.1.10 – Lotto prevede un provento di 7.547 milioni derivante dal gioco del
lotto e dagli altri giochi numerici a quota fissa (cap. 1801).9

L’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari e sponsorizzazioni nel settore dei
giochi numerici e delle lotterie è pari a circa 50 milioni di euro l’anno.
Ipotizzando che il ritorno in termini di ricavi sia pari agli investimenti, si avrebbe che la
pubblicità e le sponsorizzazioni producono, per i concessionari, maggiori ricavi pari a 50
milioni di euro l’anno, dovuti ad incremento del giocato.
Ipotizzando che il ritorno in termini di ricavi sia pari agli investimenti, si avrebbe che la
pubblicità e le sponsorizzazioni producono, per i concessionari, maggiori ricavi pari a 50
milioni di euro all’anno, dovuti ad incremento del giocato.
Dai dati in possesso dell’Agenzia, relativi agli introiti erariali in questi settori e agli aggi
spettanti per legge ai concessionari, emerge che per ogni punto di aggio (ricavo) spettante
al concessionario il ritorno per l’erario – al netto degli aggi – è pari a circa 3 volte.
Pertanto, un mancato ricavo di 50 milioni di euro dovuto all’abolizione della pubblicità
darebbe un minor introito erariale paragonabile a quello stimato.
Lo stesso risultato si ottiene valorizzando la diminuzione del giocato in relazione ai minori
ricavi dei concessionari.
Si fa inoltre presente che è in corso di svolgimento la procedura per l’emanazione del bando
di gara per l’attribuzione della nuova concessione relativa al SuperEnalotto. L’introduzione
del divieto di pubblicità anche per questo gioco potrebbe comportare una riduzione delle
potenziali offerte al rialzo non quantificabile, fermo restando che sarebbe comunque
assicurata la realizzazione del gettito previsto in bilancio.

 

Gioco on line (escluse le scommesse sportive)
Per il gioco on line il divieto assoluto di pubblicità avrebbe effetti senza dubbio maggiori,
anche in considerazione del fatto che è in corso la procedura ad evidenza pubblica per
l’attribuzione di 80 nuove concessioni, il cui costo è pari a 200 mila euro. Infatti, per questo
comparto la pubblicità e la sponsorizzazione rappresentano l’unico modo per farsi
conoscere dai giocatori e per distinguersi dagli operatori illegali, contribuendo così allo
spostamento del gioco dal settore illegale a quello legale. In proposito, anche la
Commissione Europea ha raccomandato ai Paesi membri una regolazione della pubblicità
che sia “contenuta e strettamente limitata a quanto necessario al fine di canalizzare i
consumatori verso le reti di gioco controllate” e ha affermato che le “comunicazioni
commerciali sui servizi di gioco d’azzardo on line possono svolgere un ruolo importante
nell’orientare i consumatori verso offerte permesse e controllate” (cfr. 2014/478/UE:
Raccomandazione della Commissione, del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei
consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d’azzardo on line e per la prevenzione
dell’accesso dei minori ai giochi d’azzardo on line).
Tenendo conto di quanto sopra, può stimarsi che la perdita di “giocato” relativa a questo
settore sarà del 20%.
Considerato che il gettito atteso per il 2018 è pari a circa 140 milioni di euro, la perdita può
essere stimata, a regime, in misura pari a 28 milioni di euro l’anno.

 

Scommesse sportive
La riduzione del “giocato” in tale comparto, attribuibile al divieto di pubblicità, potrebbe
stimarsi intorno al 5%, considerando che la rete fisica, essendo visibile all’esterno,
attenuerebbe gli effetti del divieto stimati per il gioco on line.
La rete fisica, inoltre, farebbe da traino anche per le scommesse on line, limitatamente a quei
brand che sono conosciuti in entrambi i comparti (ad esempio, Snai, Sisal, Lottomatica,
Eurobet, ecc.).
Nel 2017 il gettito erariale proveniente dalle scommesse è stato pari a 270 milioni di euro;
tuttavia, la proiezione dei dati per il 2018 prevede un consistente aumento (380 milioni di
euro). La RT stima quindi che il divieto di pubblicità possa comportare una riduzione a
regime di circa tra 20 milioni di euro all’anno.
Si evidenzia che il dato di 270 milioni di euro parrebbe coerente con le previsioni del bilancio dello Stato per
il 2018, che prevede, con riferimento alle scommesse, proventi per 275 milioni di euro annui, risultanti dalla
somma delle pertinenti voci di entrata (cap. 2528, entrate derivanti da concorsi pronostici e scommesse
diverse da quelle ippiche: 20 milioni; cap. 2529, entrate derivanti dalle scommesse e dai concorsi pronostici
connessi a manifestazioni ippiche: 160 milioni; cap. 1007, quota del 35 per cento dell’imposta unica sui
giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, suddiviso in p. g. come segue: 9 milioni per le scommesse ippiche,
33 milioni per le scommesse sportive, 12 milioni per altre scommesse diverse da quelle ippiche e sportive
nonché altri concorsi pronostici; cap. 1213, quota del 25 per cento dell’imposta unica sui giuochi di abilità e
sui concorsi pronostici, suddiviso in p. g. come segue: 6 milioni per le scommesse ippiche, 25 milioni per le
scommesse sportive, 10 milioni per altre scommesse diverse da quelle ippiche e sportive nonché altri
concorsi pronostici). Tali previsioni non sembrerebbero, dunque, incorporare il previsto aumento a 380
milioni menzionato dalla relazione tecnica, ma tale scelta potrebbe essere attribuibile all’applicazione del
principio di prudenzialità nella formazione del bilancio preventivo.

 

Il comma 6 prevede l’aumento del prelievo erariale unico per gli apparecchi per il gioco
d’azzardo collegati alla rete telematica, consentiti ai sensi dell’articolo 110, comma 6, lettera
a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
Proiettando i dati relativi al periodo gennaio-maggio 2018, il giocato (base imponibile)
relativo alle AWP del 2018 sarà di circa 24 miliardi di euro (meno 4,47% rispetto all’anno
2017). Pertanto, per il 2018, mesi da settembre a dicembre, il maggior introito è stimato pari
a 20 milioni di euro (24 x 0,25% / 12 x 4). Il giocato relativo alle VLT per il 2018 risulta in
linea con quello del 2017 (23,5 Md€). Pertanto, per il 2018, mesi da settembre a dicembre,
il maggior introito è stimato pari a 19,5 milioni di euro (23,5 x 0,25% / 12 x 4).
Maggior introito anno 2018: 39,5 milioni di euro.
Per quanto riguarda il 2019, l’incremento del PREU di 0,25% per le AWP e per le VLT10,
per i mesi da gennaio ad aprile, comporterà il medesimo incremento previsto per l’ultimo
quadrimestre del 2018: 39,5 milioni di euro.
Per quanto riguarda il periodo dal 1° maggio 2019 in avanti, in cui la norma prevede un
ulteriore incremento di 0,25%, cosicché l’aumento totale sarà pari allo 0,50% per ciascuna
tipologia di apparecchi, si osserva quanto segue.
Assumendo per il 2019 lo stesso valore di raccolta del 2018, il maggior introito per l’Erario
sarebbe pari a 120 milioni di euro all’anno (24 miliardi x 0,5%).
Il giocato relativo alle VLT per il 2018 risulta in linea con quello del 2017 (23,5 miliardi).
Per tale tipologia di apparecchi, per i quali il payout di mercato è superiore a quello minimo
previsto dalla legge (85%), l’incremento del PREU potrebbe comportare la riduzione del
payout da parte dei concessionari e, quindi, l’aumento del rapporto percentuale costo/vincita
potenziale, a svantaggio dei giocatori, con conseguente riduzione del giocato. Ipotizzando
una riduzione del giocato del 3%, si avrebbe, per il 2019, un ammontare di giocato pari a
22,8 miliardi. Applicando l’incremento di aliquota a tale base, si ottiene un incremento del
gettito pari a 114 milioni di euro, per un totale complessivo, tra AWP e VLT, di 234 milioni
di euro.
In merito alla prevista riduzione del 3% del giocato, la relazione tecnica evidenzia che
l’eventualità che i concessionari possano ridurre il payout delle VLT – non verificatosi a
seguito dell’aumento di aliquota previsto dall’art. 6 del D.L. n. 50/2017, presumibilmente
per evitare la ricertificazione di tutti i giochi presenti nel sistema – nel 2019 potrebbe invece
concretizzarsi, sulla base della considerazione che i concessionari, per effetto dell’entrata in
vigore, dal 1° aprile 2019 delle nuove regole tecniche delle VLT, dovranno comunque
provvedere alla ricertificazione dei sistemi e, approfittando di questa occasione, potrebbero
procedere alla riduzione del payout con messa in esercizio da tale data.
Tenuto conto che l’ulteriore aumento previsto decorre dal 1° maggio 2019, il maggior
incremento per tale annualità è pari a 156 milioni di euro (234/12×8) al quale sommare
l’incremento di 39,5 del periodo gennaio – aprile 2019.

Il comma 7 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’introduzione del
divieto di pubblicità di cui al presente articolo mediante quota parte delle maggiori entrate
previste al comma 6.
Al riguardo, si rileva che la norma introduce un divieto generalizzato di pubblicità per i giochi
e le scommesse, sia in rete fisica sia a distanza. Il divieto è assistito da un apparato
sanzionatorio in relazione al quale la competenza all’accertamento delle violazioni e
all’irrogazione delle sanzioni è attribuita all’Agcom. Al predetto divieto vengono ascritti oneri
per minor gettito tributario, che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo valutano in 147
milioni per l’anno 2019 e in 198 milioni annui a decorrere dal 2020. A copertura di tali oneri,
la norma introduce altresì un graduale aumento del PREU, cui la relazione tecnica e il prospetto
riepilogativo ascrivono effetti di maggior gettito valutati in 39,5 milioni nel 2018, 195,5 milioni
nel 2019 e 234 milioni annui a decorrere dal 2020.
Con riferimento alla riduzione di gettito tributario, si osserva preliminarmente che i risultati
numerici delle stime sono coerenti con i dati forniti e con le ipotesi assunte dalla relazione
tecnica. Si osserva altresì che a precedenti provvedimenti limitativi della pubblicità (legge
Balduzzi e pacchetto giochi 2016, aventi peraltro portata meno ampia della norma in esame),
non sono stati ascritti effetti negativi e che l’ipotesi di una riduzione della raccolta del 3% per
le VLT è coerente con recenti quantificazioni.
Nel prendere dunque atto delle assunzioni su cui la RT basa le stime, sarebbe comunque
opportuno acquisire elementi più puntuali in merito al gettito attribuito al gioco del Lotto:
infatti, il gettito annuo di circa 3 miliardi appare congruo con i più recenti dati pubblicati
dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (I semestre 2017); andrebbero tuttavia forniti
elementi di raccordo rispetto alle previsioni iscritte nella legge di bilancio 2018 (U.d.V. 1.1.10
– Lotto) che prevede un provento di 7.547 milioni derivante dal gioco del lotto e dagli altri
giochi numerici a quota fissa (provento che, secondo la ripartizione in capitoli, parrebbe
interamente attribuibile al gioco del lotto medesimo). Inoltre, in merito alle ipotesi formulate
circa le previste percentuali di riduzione della raccolta, andrebbero esplicitati gli elementi ad
esse sottostanti nonché i dati di raffronto con gli effetti, ove disponibili, verificati in relazione
a precedenti disposizioni legislative che hanno introdotto limitazioni della pubblicità.
Con riferimento all’introduzione di nuove sanzioni, non considerata dalla relazione tecnica,
appare necessario acquisire elementi per suffragare l’assunzione che l’Agcom possa far fronte
ai nuovi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente: pur rilevando, infatti, che
l’Agcom è già titolare di alcune competenze sanzionatorie in materia di giochi, relativamente
ai divieti in campo radiotelevisivo, si osserva che il divieto posto dalla norma in esame è di
portata più ampia, essendo riferito alla totalità dei mezzi di comunicazione, alle pubblicità
indirette, alle sponsorizzazioni ecc. Inoltre, nel primo anno di applicazione (per il quale è
transitoriamente prevista la validità di taluni contratti pubblicitari già in essere), il procedimento
di irrogazione delle sanzioni dovrebbe basarsi anche sull’esame della decorrenza e della
perdurante validità dei rispettivi contratti per valutare se la pubblicità rientri nella disciplina
transitoria.
Con riferimento all’incremento del PREU, si rileva che le stime appaiono coerenti con i dati e
le ipotesi di base, in linea, a loro volta, con gli elementi forniti in precedenti relazioni tecniche
riferite a fattispecie analoghe. Andrebbero comunque chiarite le ragioni per le quali i relativi
introiti siano qualificati dal prospetto riepilogativo come entrate extratributarie piuttosto che
tributarie (secondo quanto riportato in recenti relazioni tecniche e in conformità con la
classificazione nel bilancio dello Stato) e andrebbe acquisita conferma del fatto che la RT –
come sembra desumersi dai procedimenti di calcolo seguiti – assuma, per le macchinette VLT,
che la riduzione della raccolta prevista nel 2019 non abbia effetto nel primo quadrimestre.
Ciò in quanto gli effetti attribuiti al primo quadrimestre 2019 risultano uguali a quelli attribuiti all’ultimo
quadrimestre 2018, a parità di aliquota (6,25%).
Inoltre, alla luce della prevista contrazione della raccolta, andrebbero acquisiti elementi volti a
verificare se, in virtù delle disposizioni in esame, possano determinarsi effetti di riduzione del
gettito dell’addizionale sulle vincite eccedenti i 500 euro che, relativamente agli apparecchi
VLT, è stata da ultimo fissata al 12 per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017 (art. 6, comma
3, del DL 50/2017).
Si rammenta che al raddoppio dell’aliquota (dal 6 al 12 per cento) la RT allegata al DL 50/2017 aveva ascritto
effetti per 95 milioni di euro annui (per le VLT e per gli altri giochi sottoposti ad addizionale) “a parità di
base imponibile rispetto al 2016”.

 

 

 

 

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