L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha adottato la delibera di archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di un ragazzo accusato di violare l’art. 9, comma 1, del
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha adottato la delibera di archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di un ragazzo accusato di violare l’art. 9, comma 1, del Decreto Dignità, che vieta la promozione indiretta delle attività di gioco d’azzardo e delle scommesse online.
Il procedimento era stato avviato a seguito di una segnalazione che indicava una presunta violazione da parte di un utente di TikTok, accusato di aver condiviso un frammento video relativo a un noto giocatore online. Il video, pur non contenendo pubblicità esplicita, era stato interpretato come una forma di promozione indiretta del gioco d’azzardo. Questa accusa si inseriva in un contesto più ampio, dove tra il 2 agosto 2022 e il 17 marzo 2023, AGCOM aveva ricevuto diverse segnalazioni riguardanti contenuti simili pubblicati da vari creatori su piattaforme come TikTok.
Il ragazzo in questione – tengono oggi a ribadire i suoi legali – ha contestato l’accusa attraverso un ricorso legale, assistito dagli avvocati Giovanni Bartoletti e Giulia Gradellini dello studio legale Officinalex. Nelle memorie difensive e nell’audizione, i legali hanno sostenuto che il video oggetto della contestazione non aveva alcun intento pubblicitario e che non sussisteva un rapporto economico tra il giovane e il contenuto in questione. In particolare, sono stati evidenziati due aspetti cruciali:
Inoltre, i difensori hanno sottolineato che il video in questione non era stato creato dal ragazzo, ma semplicemente ricondiviso da un altro utente, e che, una volta segnalato, il video era stato prontamente rimosso dalla piattaforma TikTok.
Dopo aver esaminato attentamente le memorie difensive e aver valutato le prove, l’AGCOM ha deciso di archiviare il procedimento, ritenendo che non fosse stata violata la normativa prevista dall’art. 9 del Decreto Dignità. La decisione è stata presa principalmente per la mancanza di un rapporto economico o commerciale tra il ragazzo e i soggetti coinvolti nella promozione di giochi con vincite in denaro, nonché per l’assenza di compensi per l’attività di condivisione del video.
In particolare, l’AGCOM ha osservato che non si trattava di una vera e propria promozione del gioco d’azzardo, ma piuttosto di un caso di semplice ripubblicazione di un contenuto, privo di un’intenzione commerciale. L’archiviazione del procedimento, pertanto, si fonda sulla constatazione che non era configurabile una violazione della legge, considerando la buona fede dell’individuo e l’assenza di intenti promozionali.
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