23 Dicembre 2024 - 09:40

Divieto di pubblicità del gioco d’azzardo: le perplessità di “Mettiamoci in gioco” su alcune esclusioni stabilite dall’AGCOM

Lo scorso 18 aprile l’AGCOM ha emanato le linee guida sulle modalità attuative del divieto di pubblicità di giochi e scommesse, sancito dall’articolo 9 del cd. Decreto Dignità. Con il decreto-legge

06 Maggio 2019

Lo scorso 18 aprile l’AGCOM ha emanato le linee guida sulle modalità attuative del divieto di pubblicità di giochi e scommesse, sancito dall’articolo 9 del cd. Decreto Dignità. Con il decreto-legge n. 87 del 2018 è stato introdotto infatti un divieto assoluto per la pubblicità di giochi e scommesse con vincite di denaro, ivi incluse le sponsorizzazioni e le forme di pubblicità indiretta, indipendentemente dal mezzo utilizzato (radio, tv, stampa e “canali informatici digitali e telematici, inclusi i social media”), comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche. Il divieto, per i contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge, si applica alla scadenza o comunque entro un anno (luglio 2019) dall’emanazione del decreto stesso.

 

Un provvedimento da tempo sollecitato dalle associazioni – come quelle coinvolte nella campagna Mettiamoci in gioco – impegnate nel contrasto al Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA) in Italia. La campagna “Mettiamoci in gioco” intende in primo luogo ringraziare l’AGCOM per l’importante lavoro svolto, in virtù delle necessarie precisazioni in merito ai confini, talvolta labili, nel settore del gioco d’azzardo, tra informazione e pubblicità. Allo stesso tempo ritiene suo dovere evidenziare delle perplessità relativamente ad alcuni casi di esclusione dal divieto stabiliti dall’Authority.

 

Le sopracitate linee guida emanate dall’AGCOM rispondono alla necessità “di delineare più dettagliatamente l’ambito di intervento dell’Autorità, anche in ragione delle esigenze di certezza giuridica degli operatori del settore che esercitano l’attività in regime di concessione”. Tale necessità è richiamata dalla Delibera n.579 del 29 novembre 2018, con cui l’AGCOM ha dato il via alla somministrazione di un questionario da sottoporre ai soggetti interessati al fine di acquisire “ogni utile elemento di informazione e valutazione in merito, per una più chiara ed efficace perimetrazione delle attività dell’Autorità nei nuovi ambiti ad essa assegnati”.

 

La campagna “Mettiamoci in gioco” intende in primo luogo ringraziare l’AGCOM per l’importante lavoro svolto, in virtù delle necessarie precisazioni in merito ai confini, talvolta labili, nel settore del gioco d’azzardo, tra informazione e pubblicità. Allo stesso tempo ritiene suo dovere evidenziare delle perplessità relativamente ad alcuni casi di esclusione dal divieto stabiliti dall’Authority.

 

In particolare appaiono critiche, o comunque degne di un ulteriore intervento chiarificatore, le seguenti disposizioni:

 

  • Consentire i “servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors”, vale a dire i cd. “spazi quote”, le rubriche ospitate dai programmi televisivi o web sportivi che indicano le quote offerte dai bookmaker.

È infatti convinzione della Campagna che chiunque voglia esercitare il proprio diritto di giocare d’azzardo abbia a disposizione strumenti e spazi sufficienti per conoscere e comparare quote e offerte commerciali legali, senza la necessità di “promuovere” ulteriormente queste informazioni in programmi sportivi.

 

  • Permettere la “mera esposizione delle vincite” realizzate presso un punto vendita, anche se effettuata con “modalità, anche grafiche e dimensionali, tali da non configurare una forma di induzione al gioco a pagamento”.
    Le associazioni aderenti alla campagna “Mettiamoci in gioco” reputano che la semplice esposizione rappresenti da sola una forma di induzione al gioco. Un reale “servizio informativo” a 360 gradi richiederebbe non solo l’esposizione delle vincite ma anche il computo delle perdite fatte registrare dai giocatori in quel punto vendita.

 

  • Esulare dal divieto la televendita di beni e servizi di gioco a pagamento anche se si specifica che essa “non deve avere natura promozionale” e che tale natura vada comunque “presunta” se trasmessa all’interno di un palinsesto televisivo generalista o semigeneralista.

 

Questo punto necessita di un ulteriore chiarimento perché

  1. a) la televendita è per sua stessa natura promozionale;
  2. b) l’offerta televisiva consta di numerose reti – gratuite o a pagamento – il cui palinsesto non rientra nelle definizioni “generalista” o “semigeneralista”.

 

In conclusione, la campagna “Mettiamoci in gioco” ritiene che i suddetti casi di esclusione dal divieto di pubblicità lascino (o rischino di lasciare) spazi eccessivamente ampli ad informazioni comunque suscettibili di ridurre lo spazio di tutela del consumatore/giocatore, soprattutto se appartenente alle categorie vulnerabili. Auspichiamo perciò una rimodulazione degli stessi.

 

PressGiochi